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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




                  In ogni caso, il successivo art. 5, comma 1, prevede che l’iscrizione possa
             essere rinnovata su istanza di parte, nel senso cioè che l’impresa può comuni-
             care alla Prefettura competente, almeno trenta giorni prima della data di sca-
             denza, il suo interesse a permanere nell’elenco. Ne consegue che, se l’istanza di
             rinnovo non viene inoltrata entro il suddetto termine, l’impresa sarà automati-
             camente cancellata dall’elenco.
                  A seguito dell’istanza di rinnovo, la Prefettura effettuerà ovviamente una
             nuova verifica sulla permanenza delle condizioni, a suo tempo accertate, che
             hanno consentito l’iscrizione dell’impresa nell’elenco.
                  Il decreto, peraltro, tralascia l’ipotesi in cui, pur avendo l’impresa presen-
             tato l’istanza di rinnovo, la Prefettura non abbia concluso i propri accertamenti
             entro la data annuale di scadenza dell’iscrizione.
                  Sul punto, sembra potersi sostenere (in ciò corroborati da una prassi dif-
             fusa) che l’iscrizione mantenga comunque la sua efficacia, almeno sino a quan-
             do la Prefettura non abbia completato le verifiche di propria competenza.


             c. Aggiornamento dei dati
                  In considerazione della delicatezza sottesa alle finalità dichiarative delle
             white list in materia di accertamenti antimafia, il legislatore ha ravvisato l’oppor-
             tunità di sottoporre l’elenco ad un continuo aggiornamento, sia da parte delle
             prefetture, sia da parte delle stesse imprese iscritte.
                  L’Autorità prefettizia, per parte sua, ha l’onere di accertare la permanenza
             delle  condizioni  che  hanno  consentito  l’iscrizione  nella  white  list,  secondo  le
             stesse modalità adottate nella fase iniziale. Accertamenti che, ai sensi dell’art. 5,
             comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, potranno esse-
             re effettuati in qualsiasi momento, anche mediante controlli a campione, all’esi-
             to dei quali l’UTG può disporre la cancellazione dell’impresa dall’elenco, qua-
             lora sia stato accertato il venir meno delle condizioni iniziali.
                  A carico dell’impresa, invece, è posto l’obbligo di comunicazione relativo
             a qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali (adem-
             pimento già fissato, invero, dall’art. 1, comma 55, della legge n. 190/2012 ed ora
             ribadito  dall’art.  5,  comma  3,  del  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
             Ministri). Le norme citate, pertanto, impongono all’impresa iscritta in una white
             list di comunicare alla Prefettura qualunque cambiamento intervenuto nella pro-
             prietà o nella gestione della compagine societaria come, ad esempio, il trasferi-
             mento di un pacchetto azionario o la sostituzione di una carica apicale. Unica
             deroga alla predetta disciplina è rappresentata dalle società di capitali quotate in
             borsa, per le quali le modifiche degli assetti proprietari sono prese in conside-


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