Page 79 - Rassegna 2018-3
P. 79
STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
In ogni caso, il successivo art. 5, comma 1, prevede che l’iscrizione possa
essere rinnovata su istanza di parte, nel senso cioè che l’impresa può comuni-
care alla Prefettura competente, almeno trenta giorni prima della data di sca-
denza, il suo interesse a permanere nell’elenco. Ne consegue che, se l’istanza di
rinnovo non viene inoltrata entro il suddetto termine, l’impresa sarà automati-
camente cancellata dall’elenco.
A seguito dell’istanza di rinnovo, la Prefettura effettuerà ovviamente una
nuova verifica sulla permanenza delle condizioni, a suo tempo accertate, che
hanno consentito l’iscrizione dell’impresa nell’elenco.
Il decreto, peraltro, tralascia l’ipotesi in cui, pur avendo l’impresa presen-
tato l’istanza di rinnovo, la Prefettura non abbia concluso i propri accertamenti
entro la data annuale di scadenza dell’iscrizione.
Sul punto, sembra potersi sostenere (in ciò corroborati da una prassi dif-
fusa) che l’iscrizione mantenga comunque la sua efficacia, almeno sino a quan-
do la Prefettura non abbia completato le verifiche di propria competenza.
c. Aggiornamento dei dati
In considerazione della delicatezza sottesa alle finalità dichiarative delle
white list in materia di accertamenti antimafia, il legislatore ha ravvisato l’oppor-
tunità di sottoporre l’elenco ad un continuo aggiornamento, sia da parte delle
prefetture, sia da parte delle stesse imprese iscritte.
L’Autorità prefettizia, per parte sua, ha l’onere di accertare la permanenza
delle condizioni che hanno consentito l’iscrizione nella white list, secondo le
stesse modalità adottate nella fase iniziale. Accertamenti che, ai sensi dell’art. 5,
comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, potranno esse-
re effettuati in qualsiasi momento, anche mediante controlli a campione, all’esi-
to dei quali l’UTG può disporre la cancellazione dell’impresa dall’elenco, qua-
lora sia stato accertato il venir meno delle condizioni iniziali.
A carico dell’impresa, invece, è posto l’obbligo di comunicazione relativo
a qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali (adem-
pimento già fissato, invero, dall’art. 1, comma 55, della legge n. 190/2012 ed ora
ribadito dall’art. 5, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri). Le norme citate, pertanto, impongono all’impresa iscritta in una white
list di comunicare alla Prefettura qualunque cambiamento intervenuto nella pro-
prietà o nella gestione della compagine societaria come, ad esempio, il trasferi-
mento di un pacchetto azionario o la sostituzione di una carica apicale. Unica
deroga alla predetta disciplina è rappresentata dalle società di capitali quotate in
borsa, per le quali le modifiche degli assetti proprietari sono prese in conside-
78

