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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
d. Effetti dell’iscrizione e del diniego all’iscrizione
Gli effetti legati all’iscrizione in una white list sono già stati anticipati dalla
legge n. 190/2012 la quale, al comma 52 dell’art. 1, ha disposto che l’iscrizione
negli elenchi “soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio
della relativa attività”.
Tale disposizione è stata ora compiutamente integrata dall’art. 7, comma
1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (come recentemente
novellato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novem-
bre 2016), il quale ha perciò ulteriormente specificato che “ai sensi dell’art. 1,
commi 52 e 52-bis, della legge l’iscrizione nell’elenco tiene luogo della docu-
mentazione antimafia:
a)per l’esercizio delle attività per cui l’impresa ha conseguito l’iscrizione;
b)ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcon-
tratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali l’impresa ha conseguito
l’iscrizione nell’elenco”.
A ben vedere, il combinato disposto delle due norme ha di fatto compor-
tato, quale conseguenza immediatamente apprezzabile, la sostanziale equipara-
zione tra l’informazione antimafia/comunicazione antimafia (che, ai sensi del-
l’art. 83, comma 1, costituiscono la “documentazione antimafia” richiamata
all’art. 7, comma, 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
aprile 2013) e l’iscrizione nella white list.
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