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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




                  Al contrario, per quanto concerne la salubrità nutrizionale, dall’esame
             della disciplina giuridica relativa agli alimenti e alle bevande, attualmente è
             possibile solamente ipotizzare i tratti essenziali di tale importante attributo,
             senza  tuttavia  ancorarsi  ad  alcuna  “certezza”  definitoria  da  cui  trarre  le
             successive  implicazioni  pratiche  relative  all’applicazione  delle  norme  in
             vigore.
                  Emblematica è la recente definizione di “alimento”, di cui al citato rego-
             lamento “quadro”, ove l’unico riferimento giuridicamente rilevante dal punto di
             vista “nutrizionale” è rappresentato dalla concreta finalità o destinazione d’uso
             del bene, ovvero dalla possibilità di essere ingerito .
                                                             (4)
                  Gli effetti nutrizionali successivi e conseguenti all’ingestione, al contra-
             rio, non sono ritenuti elementi qualificanti ai fini della definizione giuridica
             dell’alimento, con le evidenti e significative ripercussioni sul piano della tute-
             la  del  consumatore,  in  particolare  per  quanto  concerne  l’impossibilità  di
             poter stabilire eventuali profili di lesione della salute dal punto di vista nutri-
             zionale.




















                  Eppure, lo stesso regolamento “quadro”, proprio in apertura, riconosce
             alla “(…) libera circolazione di alimenti sani (…)” una valenza fondamentale
                                                                   (5)
             per la tutela della “salute e il benessere del consumatore” , salvo poi tralasciar-
             (4)  Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE, art. 2 “Definizione di alimento. Ai fini del pre-
                  sente regolamento si intende per “alimento” (o “prodotto alimentare”, o “derrata alimenta-
                  re”) qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato,
                  destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da
                  esseri umani. (…)”.
             (5)   Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE, considerando n. 1 “(…) la libera circolazione
                  di alimenti (…) sani è un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in manie-
                  ra significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed eco-
                  nomici.
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