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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Al contrario, per quanto concerne la salubrità nutrizionale, dall’esame
della disciplina giuridica relativa agli alimenti e alle bevande, attualmente è
possibile solamente ipotizzare i tratti essenziali di tale importante attributo,
senza tuttavia ancorarsi ad alcuna “certezza” definitoria da cui trarre le
successive implicazioni pratiche relative all’applicazione delle norme in
vigore.
Emblematica è la recente definizione di “alimento”, di cui al citato rego-
lamento “quadro”, ove l’unico riferimento giuridicamente rilevante dal punto di
vista “nutrizionale” è rappresentato dalla concreta finalità o destinazione d’uso
del bene, ovvero dalla possibilità di essere ingerito .
(4)
Gli effetti nutrizionali successivi e conseguenti all’ingestione, al contra-
rio, non sono ritenuti elementi qualificanti ai fini della definizione giuridica
dell’alimento, con le evidenti e significative ripercussioni sul piano della tute-
la del consumatore, in particolare per quanto concerne l’impossibilità di
poter stabilire eventuali profili di lesione della salute dal punto di vista nutri-
zionale.
Eppure, lo stesso regolamento “quadro”, proprio in apertura, riconosce
alla “(…) libera circolazione di alimenti sani (…)” una valenza fondamentale
(5)
per la tutela della “salute e il benessere del consumatore” , salvo poi tralasciar-
(4) Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE, art. 2 “Definizione di alimento. Ai fini del pre-
sente regolamento si intende per “alimento” (o “prodotto alimentare”, o “derrata alimenta-
re”) qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato,
destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da
esseri umani. (…)”.
(5) Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE, considerando n. 1 “(…) la libera circolazione
di alimenti (…) sani è un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in manie-
ra significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed eco-
nomici.
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