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TUTELA DELLA SALUTE E SALUBRITÀ ALIMENTARE



               ne i contenuti nel prosieguo del corpus normativo, a vantaggio esclusivamente
               della “sicurezza sanitaria”, che rappresenta per il legislatore comunitario l’unico
               parametro, chiaramente circoscritto, idoneo a “(…) garantire un livello elevato
               di tutela della vita e della salute umana (…)” .
                                                          (6)
                    Eppure, l’importanza della sicurezza nutrizionale nell’alveo delle norme
               poste a tutela della salute pubblica non è affatto nuova all’ordinamento giuri-
               dico nazionale, e risale addirittura al 1962, quando il legislatore, con la legge
               quadro in materia di alimenti, già sanzionava la condotta di chi “(…) [priva]
               anche in parte dei propri elementi nutritivi (…)”, “(…) [mescola] a sostanze di
               qualità  inferiore  (…)”  o  “(…)  [tratta]  in  modo  da  variare  la  composizione
               naturale (…)” alimenti o bevande in qualsiasi momento della loro “vita” pro-
               duttiva o commerciale .
                                     (7)
                    Come è ormai pacificamente riconosciuto in dottrina, si tratta di un reato
               di natura contravvenzionale, che sanziona a titolo di colpa la messa in pericolo
               del bene giuridico fondamentale (salute pubblica), sulla base della presunzione
               che lo stesso possa indirettamente subire una qualche lesione attraverso con-
               dotte antigiuridiche lesive di beni-interessi a quello “strumentali”.
                    Un’architettura  precauzionale  della  normativa,  dunque,  efficacemente
               strutturata per assicurare quella necessaria tutela “anticipata” del bene giuridi-
               co fondamentale, attraverso la regolamentazione minuziosa di tutte le attività
               relative  alla  produzione  o  alla  commercializzazione  degli  alimenti  e  delle
               bevande.





















                    Sempre entro i confini nazionali, ma ad altre latitudini legislative, è possi-
               bile rinvenire un altro significativo richiamo alla composizione merceologica

               (6)  Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE, considerando n. 2.
               (7)  L. 283/1962, art. 5, lett. a).
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