Page 86 - Rassegna 2018-3
P. 86
TUTELA DELLA SALUTE E SALUBRITÀ ALIMENTARE
ne i contenuti nel prosieguo del corpus normativo, a vantaggio esclusivamente
della “sicurezza sanitaria”, che rappresenta per il legislatore comunitario l’unico
parametro, chiaramente circoscritto, idoneo a “(…) garantire un livello elevato
di tutela della vita e della salute umana (…)” .
(6)
Eppure, l’importanza della sicurezza nutrizionale nell’alveo delle norme
poste a tutela della salute pubblica non è affatto nuova all’ordinamento giuri-
dico nazionale, e risale addirittura al 1962, quando il legislatore, con la legge
quadro in materia di alimenti, già sanzionava la condotta di chi “(…) [priva]
anche in parte dei propri elementi nutritivi (…)”, “(…) [mescola] a sostanze di
qualità inferiore (…)” o “(…) [tratta] in modo da variare la composizione
naturale (…)” alimenti o bevande in qualsiasi momento della loro “vita” pro-
duttiva o commerciale .
(7)
Come è ormai pacificamente riconosciuto in dottrina, si tratta di un reato
di natura contravvenzionale, che sanziona a titolo di colpa la messa in pericolo
del bene giuridico fondamentale (salute pubblica), sulla base della presunzione
che lo stesso possa indirettamente subire una qualche lesione attraverso con-
dotte antigiuridiche lesive di beni-interessi a quello “strumentali”.
Un’architettura precauzionale della normativa, dunque, efficacemente
strutturata per assicurare quella necessaria tutela “anticipata” del bene giuridi-
co fondamentale, attraverso la regolamentazione minuziosa di tutte le attività
relative alla produzione o alla commercializzazione degli alimenti e delle
bevande.
Sempre entro i confini nazionali, ma ad altre latitudini legislative, è possi-
bile rinvenire un altro significativo richiamo alla composizione merceologica
(6) Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE, considerando n. 2.
(7) L. 283/1962, art. 5, lett. a).
85

