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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




             degli alimenti nel Codice Penale, a proposito del concetto di “genuinità”, che
             dispiega, però, pacificamente, tutta la sua portata precettiva ai fini esclusivi della
             tutela degli interessi patrimoniali del consumatore, senza alcuna possibilità di
             incidenza in campo nutrizionale, intimamente correlato ad attributi “sanitari” di
             un alimento.
                  Analogamente  improduttiva,  come  detto,  è  l’analisi  del  Regolamento
             “quadro” sulla sicurezza alimentare.
                  In particolare, il citato art. 14, disciplinando i “Requisiti di sicurezza degli
             alimenti”, considera unicamente i parametri di natura sanitaria (igienica e tossi-
             cologica) e non anche quelli nutrizionali per la caratterizzazione degli alimenti
             “(…) inadatti al consumo umano (…) [per i] probabili effetti (…) a lungo ter-
             mine dell’alimento sulla salute di una persona che lo consuma, (…) anche su
             quella dei discendenti (…)”.
                  Al contrario, un richiamo esplicito agli attributi nutrizionali degli alimen-
             ti si rinviene, piuttosto curiosamente, nella disciplina giuridica relativa all’eti-
             chettatura e alla presentazione degli alimenti e delle bevande, tassonomica-
             mente orientata, come noto, a garantire in prima battuta, la lealtà nelle tran-
             sazioni commerciali e la correttezza delle informazioni e solo indirettamente
             la  salute  del  consumatore.  Ma  anche  in  tale  ambito  normativo,  altrettanto
             curiosamente, è impossibile stabilire dalla lettura di un’etichetta quando un
             alimento  possa  realmente  definirsi  nutrizionalmente  “salubre”,  proprio  a
             causa dell’assenza di una definizione esplicita di tale concetto anche in tale
             ambito normativo.





















                  D’altro canto, già per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti in genere, lo
             stesso legislatore europeo nel considerare lo scostamento dai parametri di lega-
             lità, individua, quale criterio discriminante, le legittime aspettative del consuma-


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