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TUTELA DELLA SALUTE E SALUBRITÀ ALIMENTARE



               tore, alle quali gli standards produttivi devono uniformarsi, a cominciare dalle
               modalità di presentazione, che devono essere tali da non indurre in errore o
               fuorviarne le scelte in ordine alle caratteristiche intrinseche del prodotto stesso .
                                                                                          (8)
               In  termini  di  sicurezza  nutrizionale,  dunque,  il  Regolamento  (CE)  n.
               1924/2006 si pone come norma di riferimento da cui trarre i principi generali
               in materia di “sicurezza nutrizionale”, da “armonizzare”, eventualmente, con
               la già citata normativa nazionale, ma senza partire da una definizione certa di
               “salubrità”.
                    A riguardo, vi è da rilevare come il legislatore europeo prevede, tuttavia, la
               possibilità che taluni alimenti possano essere “salubri”, sulla base del possesso
               di una o più sostanze in grado di provocare un effetto fisiologicamente benefi-
               co sull’organismo umano.
                  (9)
                    Tale valutazione, però, viene interamente rimessa al produttore, che, sulla
               base di valutazioni scientifiche accreditate, ha la possibilità di riportare in eti-
               chetta o in pubblicità una determinata dicitura “nutrizionale” o “sulla salute”, a
               seconda che l’effetto si riverberi o meno sulla “(…) riduzione significativa del
               fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana (…)” .
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                    Tale impostazione risente, evidentemente, di una criticità di fondo che
               esamineremo meglio in seguito, ovvero quella di rimettere la valutazione della
               prova scientifica agli organi amministrativi deputati ad autorizzare o controllare
               i claims.
                    Ciò comporta le “consuete” difficoltà che si presentano in tali casi, pur-
               troppo non infrequenti, in cui non vi sia un consenso unanime circa gli effet-
               ti sulla salute provocati da un ingrediente o un elemento presente nell’ali-
               mento.
                    Ciononostante, allo stato attuale, la qualificazione della “salubrità” di un
               alimento passa attraverso il suo claim pubblicitario, ovvero attraverso un istituto
               il cui fine “commerciale”, ancorché opportunamente disciplinato, non può evi-
               dentemente essere di secondario interesse per il produttore, neanche rispetto a
               quell’obbligo giuridico di informare correttamente il consumatore sulle scelte
               più idonee per la propria salute, a cui dovrebbe prioritariamente tendere il fine
               della norma, per la già citata connessione strumentale con l’esigenza primaria
               di tutela della salute pubblica.
               (8)   “Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente atten-
                    dere tenuto conto di tutte le circostanze (…): a) il modo in cui il prodotto è stato messo in
                    circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze
                    fornite (…)”, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 117.
               (9)   Reg. (CE) 20 dicembre 2006, n. 1924/2006/CE, considerando n. 9, 14 e art. 2, co. 2, n. 4.
               (10)  Reg. (CE) 20 dicembre 2006, n. 1924/2006/CE, art. 2, co. 2, n. 6.
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