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TUTELA DELLA SALUTE E SALUBRITÀ ALIMENTARE
tore, alle quali gli standards produttivi devono uniformarsi, a cominciare dalle
modalità di presentazione, che devono essere tali da non indurre in errore o
fuorviarne le scelte in ordine alle caratteristiche intrinseche del prodotto stesso .
(8)
In termini di sicurezza nutrizionale, dunque, il Regolamento (CE) n.
1924/2006 si pone come norma di riferimento da cui trarre i principi generali
in materia di “sicurezza nutrizionale”, da “armonizzare”, eventualmente, con
la già citata normativa nazionale, ma senza partire da una definizione certa di
“salubrità”.
A riguardo, vi è da rilevare come il legislatore europeo prevede, tuttavia, la
possibilità che taluni alimenti possano essere “salubri”, sulla base del possesso
di una o più sostanze in grado di provocare un effetto fisiologicamente benefi-
co sull’organismo umano.
(9)
Tale valutazione, però, viene interamente rimessa al produttore, che, sulla
base di valutazioni scientifiche accreditate, ha la possibilità di riportare in eti-
chetta o in pubblicità una determinata dicitura “nutrizionale” o “sulla salute”, a
seconda che l’effetto si riverberi o meno sulla “(…) riduzione significativa del
fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana (…)” .
(10)
Tale impostazione risente, evidentemente, di una criticità di fondo che
esamineremo meglio in seguito, ovvero quella di rimettere la valutazione della
prova scientifica agli organi amministrativi deputati ad autorizzare o controllare
i claims.
Ciò comporta le “consuete” difficoltà che si presentano in tali casi, pur-
troppo non infrequenti, in cui non vi sia un consenso unanime circa gli effet-
ti sulla salute provocati da un ingrediente o un elemento presente nell’ali-
mento.
Ciononostante, allo stato attuale, la qualificazione della “salubrità” di un
alimento passa attraverso il suo claim pubblicitario, ovvero attraverso un istituto
il cui fine “commerciale”, ancorché opportunamente disciplinato, non può evi-
dentemente essere di secondario interesse per il produttore, neanche rispetto a
quell’obbligo giuridico di informare correttamente il consumatore sulle scelte
più idonee per la propria salute, a cui dovrebbe prioritariamente tendere il fine
della norma, per la già citata connessione strumentale con l’esigenza primaria
di tutela della salute pubblica.
(8) “Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente atten-
dere tenuto conto di tutte le circostanze (…): a) il modo in cui il prodotto è stato messo in
circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze
fornite (…)”, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 117.
(9) Reg. (CE) 20 dicembre 2006, n. 1924/2006/CE, considerando n. 9, 14 e art. 2, co. 2, n. 4.
(10) Reg. (CE) 20 dicembre 2006, n. 1924/2006/CE, art. 2, co. 2, n. 6.
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