Page 89 - Rassegna 2018-3
P. 89
STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Da notare che nei casi in cui gli effetti “nutrizionali” o “sulla salute” non
sono condivisi dalla comunità scientifica di riferimento , qualsiasi indicazione
(11)
è vietata e la relativa salubrità degli alimenti non può essere “propagandata” a
fini commerciali, cosa che, come si accennava in precedenza, potrebbe presen-
tare non poche difficoltà applicative, soprattutto per gli organi deputati al con-
trollo ufficiale.
Tale procedura comporta, inoltre, quale naturale conseguenza, la crea-
zione di due macro-categorie di alimenti: quelli “salubri” dal punto di vista
nutrizionale o salutistico, perché dichiarati tali sulla base di prove scientifiche
accreditate, e quelli “normali”, senza alcun apparente effetto fisiologico bene-
fico.
È evidente che tale classificazione rischia di ingenerare nel consumatore
una certa confusione in ordine al concetto stesso di “dieta equilibrata e varia” ,
(12)
ampiamente richiamato dal Regolamento quale punto fermo per una “sana” ali-
mentazione, laddove lo stesso venisse erroneamente riferito esclusivamente agli
alimenti provvisti di claims nutrizionali o salutistici, in considerazione soprat-
tutto del fatto che anche gli stessi attributi di “varietà” ed “equilibrio” non ven-
gono, anch’essi, definiti.
Tale rischio è nondimeno reale nonostante le condizioni “contrappeso”
imposte all’utilizzo delle indicazioni di cui si tratta, a tutela, appunto, del “pri-
mato” di una “dieta equilibrata e varia” e di uno “stile di vita sano”.
Tali generiche diciture mancando di un’adeguata definizione giuridica,
sembrano porsi più quali petizioni di principio che suggerimenti pratici per un
(11) Reg. (CE) 20 dicembre 2006, n. 1924/2006/CE, considerando n. 17 e artt. 5, co. 1, let. a),
6 e 11.
(12) Reg. (CE) 20 dicembre 2006, n. 1924/2006/CE, art. 3, co. 2, let. d).
88

