Page 90 - Rassegna 2018-3
P. 90
TUTELA DELLA SALUTE E SALUBRITÀ ALIMENTARE
consumo consapevole e, come tali, destinate ad avere una minore incidenza
sulla sfera decisionale del consumatore e, in ultimo, di un minore valore in ter-
mini di appeal.
Tale vulnus normativo andrebbe poi ulteriormente approfondito alla
luce del concetto di “profilo nutrizionale”, introdotto dall’art. 4 del
Regolamento quale criterio basilare su cui uniformare le indicazioni nutrizio-
nali e salutistiche.
Il documento scientifico di riferimento emanato all’Autorità Europea per
la Sicurezza Alimentare (EFSA), a complemento delle norme citate, considera
seriamente la possibilità che taluni alimenti possano “(…) influenzare il profilo
(13)
nutrizionale complessivo della dieta (…)” , pregiudicandone, almeno poten-
zialmente, quel naturale “equilibrio”, che andrebbe ripristinato attraverso l’in-
clusione o l’esclusione di determinati alimenti, appunto, con un determinato
profilo nutrizionale.
L’esistenza, dunque, di alimenti controindicati quali - o quantitativamente
- per una dieta “equilibrata e varia”, determinerebbe concettualmente l’astrazio-
ne del concetto stesso dal momento che la sussistenza di uno dei due requisiti
esclude, per definizione, la presenza dell’altro.
In conclusione, la possibilità di etichettare, pubblicizzare e accompagnare
un alimento con claims nutrizionali o salutistici, benché seguendo una procedu-
ra amministrativa rigorosa basata su prove scientifiche, presenta taluni elementi
di criticità in relazione alla concreta possibilità per il consumatore di compiere
scelte consapevoli nella direzione della propria sicurezza nutrizionale.
(13) The setting of nutrient profiles for foods bearing nutrition and health claims pursuant to
article 4 of the regulation (ec) no 1924/2006, par. 2, punto 2, in
https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/644.
89

