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L’ISTITUTO DELLE “WHITE LIST” NELLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA



                    Da un punto di vista pratico, ciò vuol dire che, ai fini dell’autorizzazione
               di un subcontratto relativo alle attività maggiormente esposte a rischio di infil-
               trazione mafiosa, le stazioni appaltanti sono esonerate dal disporre di volta in
               volta le verifiche antimafia, qualora l’impresa interessata risulti iscritta in un
               elenco prefettizio. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, infatti
               (art.  7,  comma  2),  consente  ai  committenti  pubblici  di  verificare  l’iscrizione
               nelle liste attraverso i siti istituzionali delle prefetture, in alternativa all’acquisi-
               zione della relativa documentazione antimafia.
                    In merito a ciò, va evidenziato come l’intervento novellatorio ex Decreto
               del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2016 si sia reso asso-
               lutamente necessario in virtù del fatto che autorevoli commentatori avevano
               sollevato il problema insito nella lettura testuale della precedente versione del-
               l’art. 7, comma 1, la quale prevedeva l’equiparazione dell’iscrizione nella white list
               alla sola informazione antimafia che, come noto, si affianca alla comunicazione
               antimafia (ex artt. 84 e ss. del Decreto Legislativo 159/2011). Una dicotomia
               interpretativa,  per  l’appunto,  definitivamente  dipanata  dal  legislatore  con  il
               recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2016
               che ha sancito, una volta per tutte, la completa equiparazione dell’iscrizione
               nelle white list alla documentazione antimafia.
                    Tale  parallelismo,  invece,  non  può  de  plano essere  analogamente  esteso
               all’ipotesi opposta, ovverosia al caso in cui la Prefettura destinataria dell’istanza
               di iscrizione nelle white list si orienti per un suo diniego, ravvisando motivi osta-
               tivi all’iscrizione medesima. In tali casi, infatti, il vigente quadro normativo non
               contempla  un’ipotesi  di  automatica  equipollenza  tra  diniego  e  informazione
               interdittiva e, per tali ragioni, al fine di cristallizzarne gli effetti e dunque con-
               sentire il dispiegarsi dell’efficacia giuridica del diniego nei confronti del sogget-
               to destinatario, è necessario che la Prefettura emetta un autonomo provvedi-
               mento interdittivo antimafia.
                    A conferma di ciò, peraltro, la stessa giurisprudenza ha sottolineato la
                                                                        (4)
               non  assimilabilità  dei  rispettivi  regimi  procedimentali,  evidenziando  che  nel
               solo caso del diniego di iscrizione, e non anche per l’interdittiva, si applica (e
               dunque, se omessa, può farsi valere come vizio di legittimità) la comunicazione
               dei  motivi  ostativi  all’accoglimento  dell’istanza  (ex art.  10-bis,  legge  n.
               241/1990). In buona sostanza, i procedimenti volti all’iscrizione nelle white list
               e  quello  finalizzato  al  rilascio  della  documentazione  antimafia,  trovano  un
               punto  di  intersezione  nel  solo  caso  di  iscrizione  nella  lista,  avuto  riguardo
               all’equipollenza tra iscrizione e liberatoria sancita dalla legge.

               (4)   Tar Lazio, sez. I-ter, ord. 13 giugno 2014, n. 2691.
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