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L’ISTITUTO DELLE “WHITE LIST” NELLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA
Da un punto di vista pratico, ciò vuol dire che, ai fini dell’autorizzazione
di un subcontratto relativo alle attività maggiormente esposte a rischio di infil-
trazione mafiosa, le stazioni appaltanti sono esonerate dal disporre di volta in
volta le verifiche antimafia, qualora l’impresa interessata risulti iscritta in un
elenco prefettizio. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, infatti
(art. 7, comma 2), consente ai committenti pubblici di verificare l’iscrizione
nelle liste attraverso i siti istituzionali delle prefetture, in alternativa all’acquisi-
zione della relativa documentazione antimafia.
In merito a ciò, va evidenziato come l’intervento novellatorio ex Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2016 si sia reso asso-
lutamente necessario in virtù del fatto che autorevoli commentatori avevano
sollevato il problema insito nella lettura testuale della precedente versione del-
l’art. 7, comma 1, la quale prevedeva l’equiparazione dell’iscrizione nella white list
alla sola informazione antimafia che, come noto, si affianca alla comunicazione
antimafia (ex artt. 84 e ss. del Decreto Legislativo 159/2011). Una dicotomia
interpretativa, per l’appunto, definitivamente dipanata dal legislatore con il
recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2016
che ha sancito, una volta per tutte, la completa equiparazione dell’iscrizione
nelle white list alla documentazione antimafia.
Tale parallelismo, invece, non può de plano essere analogamente esteso
all’ipotesi opposta, ovverosia al caso in cui la Prefettura destinataria dell’istanza
di iscrizione nelle white list si orienti per un suo diniego, ravvisando motivi osta-
tivi all’iscrizione medesima. In tali casi, infatti, il vigente quadro normativo non
contempla un’ipotesi di automatica equipollenza tra diniego e informazione
interdittiva e, per tali ragioni, al fine di cristallizzarne gli effetti e dunque con-
sentire il dispiegarsi dell’efficacia giuridica del diniego nei confronti del sogget-
to destinatario, è necessario che la Prefettura emetta un autonomo provvedi-
mento interdittivo antimafia.
A conferma di ciò, peraltro, la stessa giurisprudenza ha sottolineato la
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non assimilabilità dei rispettivi regimi procedimentali, evidenziando che nel
solo caso del diniego di iscrizione, e non anche per l’interdittiva, si applica (e
dunque, se omessa, può farsi valere come vizio di legittimità) la comunicazione
dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (ex art. 10-bis, legge n.
241/1990). In buona sostanza, i procedimenti volti all’iscrizione nelle white list
e quello finalizzato al rilascio della documentazione antimafia, trovano un
punto di intersezione nel solo caso di iscrizione nella lista, avuto riguardo
all’equipollenza tra iscrizione e liberatoria sancita dalla legge.
(4) Tar Lazio, sez. I-ter, ord. 13 giugno 2014, n. 2691.
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