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L’ISTITUTO DELLE “WHITE LIST” NELLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA
razione solo se rilevanti ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n.
58/1998, vale a dire soltanto se superiori al due per cento del capitale.
In proposito, sono state sollevate perplessità in merito all’obbligo di
comunicazione dell’eventuale sostituzione del direttore tecnico, avuto riguardo
al fatto che tale soggetto non è stato espressamente contemplato dalla norma
in esame.
Tuttavia, considerando che il direttore tecnico compare ordinariamente
tra i soggetti per i quali sono effettuate le verifiche antimafia, non sembra poter-
si dubitare che la sua eventuale sostituzione debba essere comunicata alla
Prefettura; analogamente, è ragionevole ritenere che i controlli sul direttore tec-
nico debbano essere effettuati anche ai fini dell’iscrizione originaria nell’elenco.
Al verificarsi di tali eventi, pertanto, l’impresa ha l’obbligo giuridico di for-
nire comunicazione alla Prefettura competente entro trenta giorni dalla data
della modifica. In caso contrario, ne viene disposta la cancellazione dall’elenco,
sia ai sensi dell’art. 1, comma 55, della legge anticorruzione, sia ai sensi dell’art.
5, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013.
Ovviamente, una volta ricevuta la comunicazione, la Prefettura rinnoverà
le sue verifiche nei confronti dei soggetti subentrati nelle posizioni proprietarie
e gestionali dell’impresa, al fine di accertare, anche in tali casi, la sussistenza
delle condizioni che consentono la permanenza nella white list, nonché al fine di
disporre, in caso di esito negativo, la cancellazione dall’elenco.
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