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L’ISTITUTO DELLE “WHITE LIST” NELLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA
Dal punto di vista soggettivo, invece, i soggetti legittimati a richiedere
l’iscrizione nelle white list sono individuabili nei fornitori, prestatori di servizi
ed esecutori di lavori appartenenti alla filiera di imprese partecipanti al proces-
so realizzativo dell’opera; così argomentando, l’elenco sembra dunque destina-
to a ricomprendere tutti i soggetti che, a qualunque titolo, prendono parte
all’esecuzione della commessa, sia nella veste di appaltatori sia in quella di
subappaltatori.
a. Procedimento d’iscrizione
Il procedimento di iscrizione nelle white list è disciplinato dall’art. 3 del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo cui gli elenchi devo-
no essere istituiti presso ogni Prefettura e sono unici, nel senso cioè che ciascun
UTG (Ufficio Territoriale del Governo) possiede un solo elenco, suddiviso, al
suo interno, in sezioni corrispondenti alle diverse attività a rischio.
Il precedente art. 1, peraltro, individua la “Prefettura competente” presso
cui presentare l’istanza con quella della provincia dove l’impresa ha la propria
residenza o sede legale; mentre, per le imprese costituite all’estero e che hanno
una sede stabile in Italia, oppure per le imprese che non hanno una sede stabile
nel nostro territorio, la Prefettura competente è individuata in quella in cui si
chiede l’iscrizione.
L’istanza è presentata dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rap-
presentante dell’impresa costituita in forma societaria; ad esito di ciò, la
Prefettura avvia un procedimento di verifica analogo a quello normalmente
seguito per il rilascio della comunicazione antimafia.
L’iter procedimentale prevede che l’Autorità prefettizia effettui gli accer-
tamenti circa la “non mafiosità” dell’impresa istante mediante la consultazione
della neo istituita “Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia”
(il cui regolamento attuativo è stato approvato per mezzo del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) del 7 gennaio 2015 ed
entrato in vigore il successivo 22 gennaio) la quale consente di accertare che
non risultino, a carico del soggetto, né cause di decadenza, sospensione o divie-
to di cui all’art. 67 del Codice antimafia, conseguenti all’applicazione di una
misura di prevenzione (verifiche necessarie, ope legis, per il rilascio della
“comunicazione antimafia”) né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a con-
dizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, desumibili dalle situazioni indi-
zianti elencate dall’art. 84, comma 4, del Codice antimafia (come, ad esempio,
la sussistenza di misure cautelari o di condanne, anche non definitive, per reati
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