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L’ISTITUTO DELLE “WHITE LIST” NELLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA



                    Dal punto di vista soggettivo, invece, i soggetti legittimati a richiedere
               l’iscrizione nelle white list sono individuabili nei fornitori, prestatori di servizi
               ed esecutori di lavori appartenenti alla filiera di imprese partecipanti al proces-
               so realizzativo dell’opera; così argomentando, l’elenco sembra dunque destina-
               to  a  ricomprendere  tutti  i  soggetti  che,  a  qualunque  titolo,  prendono  parte
               all’esecuzione  della  commessa,  sia  nella  veste  di  appaltatori  sia  in  quella  di
               subappaltatori.


               a. Procedimento d’iscrizione
                    Il procedimento di iscrizione nelle white list è disciplinato dall’art. 3 del
               Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo cui gli elenchi devo-
               no essere istituiti presso ogni Prefettura e sono unici, nel senso cioè che ciascun
               UTG (Ufficio Territoriale del Governo) possiede un solo elenco, suddiviso, al
               suo interno, in sezioni corrispondenti alle diverse attività a rischio.
                    Il precedente art. 1, peraltro, individua la “Prefettura competente” presso
               cui presentare l’istanza con quella della provincia dove l’impresa ha la propria
               residenza o sede legale; mentre, per le imprese costituite all’estero e che hanno
               una sede stabile in Italia, oppure per le imprese che non hanno una sede stabile
               nel nostro territorio, la Prefettura competente è individuata in quella in cui si
               chiede l’iscrizione.
                    L’istanza è presentata dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rap-
               presentante  dell’impresa  costituita  in  forma  societaria;  ad  esito  di  ciò,  la
               Prefettura  avvia  un  procedimento  di  verifica  analogo  a  quello  normalmente
               seguito per il rilascio della comunicazione antimafia.
                    L’iter procedimentale prevede che l’Autorità prefettizia effettui gli accer-
               tamenti circa la “non mafiosità” dell’impresa istante mediante la consultazione
               della neo istituita “Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia”
               (il  cui  regolamento  attuativo  è  stato  approvato  per  mezzo  del  Decreto  del
               Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193, pubblicato sulla
               Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  (GURI)  del  7  gennaio  2015  ed
               entrato in vigore il successivo 22 gennaio) la quale consente di accertare che
               non risultino, a carico del soggetto, né cause di decadenza, sospensione o divie-
               to di cui all’art. 67 del Codice antimafia, conseguenti all’applicazione di una
               misura  di  prevenzione  (verifiche  necessarie,  ope  legis,  per  il  rilascio  della
               “comunicazione antimafia”) né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a con-
               dizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, desumibili dalle situazioni indi-
               zianti elencate dall’art. 84, comma 4, del Codice antimafia (come, ad esempio,
               la sussistenza di misure cautelari o di condanne, anche non definitive, per reati


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