Page 51 - Rassegna 2018-3
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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




             8. Rapporto con l’omessa bonifica di cui all’art. 257 TUA
                  Problemi di interferenza tra le due fattispecie di omessa bonifica si pongono
             solamente rispetto all’ipotesi in cui la bonifica sia disposta per ordine dell’autorità
             amministrativa  tramite  l’approvazione  del  progetto  di  bonifica  formulato  dal
             responsabile dell’inquinamento all’esito del procedimento di cui all’art. 242 TUA.
                  In relazione a tale caso, si sono sviluppate in dottrina diverse teorie.
                  Secondo una prima interpretazione, come anticipato, le due norme incri-
             minatrici sono in un rapporto di concorso apparente che trova risoluzione sotto
             il profilo soggettivo nella clausola di salvezza di cui all’art. 452-terdecies c.p., la
             quale fa salvi solo i reati più gravi.
                  Pertanto, prevale la fattispecie codicistica su quella contravvenzionale di cui
             all’art. 257 TUA, e spazi di operatività per quest’ultima sarebbero ravvisabili sol-
             tanto nelle ipotesi di omessa bonifica colposa, ossia bonifica non eseguita cor-
             rettamente per negligenza o imperizia, ma non in maniera volontaria.
                  Per un’altra parte della dottrina la risoluzione del conflitto apparente tra
             norme va ricostruita sotto il profilo oggettivo facendo operare il principio di
             specialità di cui all’art. 15 c.p.
                  Secondo questa tesi, prevale la fattispecie di cui all’art. 257 TUA in tutti i
             casi in cui l’omessa bonifica sia esattamente il risultato della mancata o inesatta
             esecuzione del progetto di bonifica approvato dalla Pubblica Amministrazione
             all’esito della procedura di cui all’art. 242 TUA.
                  Troverebbe, al contrario, applicazione la nuova fattispecie codicistica nei casi
             in cui l’omessa bonifica sia conseguenza dell’omissione di una o di tutte le fasi pro-
             cedimentali di cui all’art. 242 TUA precedenti alla redazione del progetto .
                                                                                 (39)
                  Non si registrano ancora decisioni sul punto anche in ragione dell’intro-
             duzione recente della norma codicistica che non ha ancora portato all’esame
             della Cassazione casi concreti.
                  Con l’introduzione della nuova fattispecie il legislatore ha voluto porre
             rimedio ai vuoti di tutela connessi con l’inapplicabilità della contravvenzione
             prevista dal TUA, e lo ha fatto con la creazione di un precetto punito più gra-
             vemente come delitto e suscettibile di ampia applicazione, per assicurare la mas-
             sima tutela nei casi in cui si è già verificato un inquinamento per il successivo
             ripristino dei luoghi.
                  L’auspicio è che il responsabile di un inquinamento sia costretto a porvi
             rimedio evitando che le spese ricadano sulla collettività.



             (39)  Nello stesso senso, AMENDOLA, Nuovo delitto di “omessa bonifica”: primi appunti, pubblicato il 30
                  ottobre 2015, sul sito www.lexambiente.it.
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