Page 46 - Rassegna 2018-3
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I REATI DI OMESSA BONIFICA



                    In  conseguenza  di  tale  assunto,  ad  esempio,  non  sarebbe  imputabile
               l’omessa bonifica né al responsabile della contaminazione laddove questa sia
               stata cagionata da inadempienze o ritardi della Pubblica Amministrazione, né
               all’ente che dal reato ha tratto un vantaggio se questo non possiede le risorse
               economiche necessarie per eseguire i lavori .
                                                         (23)
                    Questa tesi ha ricevuto ampie critiche da parte di un’attenta dottrina che
               osserva che qualificare l’omessa bonifica come condizione di punibilità intrin-
               seca, in quanto tale coperta dall’elemento soggettivo, equivale a rendere la stes-
               sa un vero e proprio elemento interno alla condotta incriminata. Volendolo
               intendere, invece, come reato commissivo di evento, l’unica strada rimarrebbe
               quella  di  qualificare  piuttosto  la  bonifica  come  causa  sopravvenuta  di  non
               punibilità .
                         (24)
                    A favore di questa diversa tesi dottrinaria propende anche un’interpreta-
               zione  sistematica  dell’art.  257,  comma  1,  TUA  con  la  disposizione  di  cui  al
               comma 4 dello stesso articolo, che espressamente statuisce che l’osservanza del
               progetto approvato ai sensi dell’art. 242 TUA costituisce condizione di non
               punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da “altre leggi”.
                    Non si vede perché lo stesso fatto dovrebbe valere come causa di non
               punibilità rispetto alla configurazione di diversi reati (trattandosi di contravven-
               zioni sono più che altro quelli previsti nel TUA), e come condizione obiettiva
               di punibilità rispetto alla configurazione del reato di omessa bonifica disposto
               dallo stesso art. 257 TUA .
                                        (25)



               5. Soggetto attivo del reato
                    Nonostante la formulazione dell’art. 257 TUA appaia aperta alla puni-
               bilità di qualsiasi soggetto che cagioni la contaminazione di un sito, la giuri-
               sprudenza  dominante  ricostruisce  la  contravvenzione  di  omessa  bonifica
               come reato proprio, che può essere compiuto solo dal responsabile dell’in-
               quinamento .
                           (26)
                    Alla stessa conclusione arriva una parte della dottrina, sia che parta dalla
               qualificazione della fattispecie come omissiva propria sia che la si consideri un
               reato commissivo di evento. Anche in quest’ultima ipotesi viene negato che il
               reato possa essere compiuto per omissione ex art. 41, comma 2, c.p. da un sog-

               (23)  V. FIMIANI, pag. 705.
               (24)  V. FIMIANI, pag. 694.
               (25)  V. FIMIANI, pag. 695.
               (26)  V. Cass. pen., Sez. III, 11 maggio 2011, n. 18503, BURANI.
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