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I REATI DI OMESSA BONIFICA
In conseguenza di tale assunto, ad esempio, non sarebbe imputabile
l’omessa bonifica né al responsabile della contaminazione laddove questa sia
stata cagionata da inadempienze o ritardi della Pubblica Amministrazione, né
all’ente che dal reato ha tratto un vantaggio se questo non possiede le risorse
economiche necessarie per eseguire i lavori .
(23)
Questa tesi ha ricevuto ampie critiche da parte di un’attenta dottrina che
osserva che qualificare l’omessa bonifica come condizione di punibilità intrin-
seca, in quanto tale coperta dall’elemento soggettivo, equivale a rendere la stes-
sa un vero e proprio elemento interno alla condotta incriminata. Volendolo
intendere, invece, come reato commissivo di evento, l’unica strada rimarrebbe
quella di qualificare piuttosto la bonifica come causa sopravvenuta di non
punibilità .
(24)
A favore di questa diversa tesi dottrinaria propende anche un’interpreta-
zione sistematica dell’art. 257, comma 1, TUA con la disposizione di cui al
comma 4 dello stesso articolo, che espressamente statuisce che l’osservanza del
progetto approvato ai sensi dell’art. 242 TUA costituisce condizione di non
punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da “altre leggi”.
Non si vede perché lo stesso fatto dovrebbe valere come causa di non
punibilità rispetto alla configurazione di diversi reati (trattandosi di contravven-
zioni sono più che altro quelli previsti nel TUA), e come condizione obiettiva
di punibilità rispetto alla configurazione del reato di omessa bonifica disposto
dallo stesso art. 257 TUA .
(25)
5. Soggetto attivo del reato
Nonostante la formulazione dell’art. 257 TUA appaia aperta alla puni-
bilità di qualsiasi soggetto che cagioni la contaminazione di un sito, la giuri-
sprudenza dominante ricostruisce la contravvenzione di omessa bonifica
come reato proprio, che può essere compiuto solo dal responsabile dell’in-
quinamento .
(26)
Alla stessa conclusione arriva una parte della dottrina, sia che parta dalla
qualificazione della fattispecie come omissiva propria sia che la si consideri un
reato commissivo di evento. Anche in quest’ultima ipotesi viene negato che il
reato possa essere compiuto per omissione ex art. 41, comma 2, c.p. da un sog-
(23) V. FIMIANI, pag. 705.
(24) V. FIMIANI, pag. 694.
(25) V. FIMIANI, pag. 695.
(26) V. Cass. pen., Sez. III, 11 maggio 2011, n. 18503, BURANI.
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