Page 42 - Rassegna 2018-3
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I REATI DI OMESSA BONIFICA



                    Quest’ultima ricostruzione avrebbe il pregio di consentire la punizione del
               responsabile dell’inquinamento rimasto inerte, senza ricorrere ad un’interpreta-
               zione eccessivamente estensiva del dettato della norma.



               3. Omessa bonifica di rifiuti pericolosi (Art. 257, comma 2, TUA)
                    Il secondo comma prevede un trattamento sanzionatorio più severo ope-
               rante nel caso in cui la contaminazione sia stata provocata da sostanze perico-
               lose . La natura di questa previsione è controversa.
                   (8)
                    Secondo la dottrina si tratta di una circostanza aggravante del reato base
               di omessa bonifica di cui al primo comma, ma la Cassazione nel caso Magni del
               2007, ha qualificato l’omessa bonifica di rifiuti pericolosi come una fattispecie
               autonoma di reato ; invece in pronunce successive ha mutato orientamento
                                  (9)
               classificandola come circostanza aggravante . Ovviamente l’adesione all’una o
                                                          (10)
               all’altra tesi non è senza effetti concreti, considerato che qualificando la condotta
               quale circostanza aggravante essa è suscettibile di rientrare in un eventuale giu-
               dizio di bilanciamento con altre circostanze attenuanti ex art. 69 c.p.



               4. Natura giuridica del reato di omessa bonifica
                    Posta la peculiarità del dettato normativo, è discusso in dottrina e in giu-
               risprudenza se si tratti di un reato omissivo proprio (di mera condotta) oppure
               di un reato commissivo mediante omissione di evento. In effetti, la natura del
               reato cambia a seconda di come viene inquadrato il rapporto tra la contamina-
               zione e l’omissione della bonifica. Se si ritiene che la contaminazione sia un pre-
               supposto antecedente che resta al di fuori della condotta criminosa, il reato
               viene considerato come omissivo proprio o di mera condotta. Se, al contrario,
               si considera la contaminazione come parte necessaria della condotta, si può
               inquadrare il reato come a condotta mista, commissiva mediante omissione,

               (8)  La formula sostanze pericolose va riferita: per i rifiuti, a quelli indicati come tali tramite asteri-
                    sco nell’allegato D della Parte V del TUA; per le sostanze contenute negli scarichi idrici, a quelle
                    indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5 della Parte III del TUA, cui rinvia l’art. 137 TUA.
               (9)  V. Cass. pen., Sez. III, 26479/2007, 10, che, tuttavia, si riferisce alla fattispecie di cui all’art.
                    51-bis del D.Lgs. 22/1997. Le argomentazioni utilizzate da questa giurisprudenza sono state,
                    da un lato, quella dell’effettività della tutela del bene giuridico presidiato dalla norma e, dal-
                    l’altro, la circostanza che anche in tema di smaltimento illecito dei rifiuti la giurisprudenza
                    maggioritaria ravvisava nel dettato dell’art. 51, comma 1, lett. a) e b) D.Lgs. 22/1997 due fat-
                    tispecie autonome di reato, a seconda che oggetto della condotta incriminata fossero rifiuti
                    pericolosi o non pericolosi.
               (10)  Cass. pen., Sez. III, n. 22006/2010 richiamata in FIMIANI, cit., pag. 707.
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