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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




             bonifica, ma la prescrizione decorre a partire da quando viene concretamente
             effettuata la bonifica o da quando si cristallizza l’imputazione: momento in cui
             cessa la permanenza del reato .
                                         (18)
                  Se,  invece,  si  esamina  l’omessa  bonifica  quale  causa  soggettiva  di  non
             punibilità sopravvenuta, il reato dovrebbe essere considerato come istantaneo,
             perfezionatosi con il superamento delle CSR, con la precisazione che, anche in
             questa ipotesi, dovrebbe in realtà distinguersi tra inquinamenti da fonte statica
             e inquinamenti da fonte dinamica (es. discarica che comporti percolamenti con-
             tinui), nei quali l’offesa è ancora attuale e produttiva di effetti che andranno
             considerati ai fini della consumazione del reato.
                  Solo nel primo caso potrà sostenersi che il reato si è consumato e il ter-
             mine di prescrizione decorre dalla data in cui è cessata l’attività inquinante .
                                                                                     (19)
                  Sebbene la ricostruzione della bonifica quale causa soggettiva di non puni-
             bilità sopravvenuta sia preferita da parte della dottrina - perché appare più vici-
             na alla ratio di tutela ambientale che conforma la normativa del 2006 e ha il van-
             taggio di evitare le critiche sollevate avverso la categoria delle condizioni obiet-
             tive di punibilità intrinseche (20)  - la giurisprudenza dominante qualifica l’omessa
             bonifica quale condizione obiettiva di punibilità del reato , e la fattispecie di
                                                                     (21)
             cui all’art. 257 TUA come reato permanente.
                  Nel favorire questo orientamento, la Cassazione ha specificato che l’omes-
             sa  bonifica  deve  essere  imputabile  all’agente  quantomeno  a  titolo  di  colpa,
             come gli altri elementi costitutivi del reato. Difatti, la categoria delle condizioni
             di punibilità intrinseche o improprie è stata in questo caso ammessa alla condi-
             zione che queste, e differentemente dalle condizioni di punibilità estrinseche,
             siano coperte dal principio di colpevolezza nel rispetto dell’art. 27, comma 1,
             Cost. .
                  (22)

             (18)  V.  Cass.  pen.,  sez.  III,  11498/2011  CIABATTONI,  come  ricostruita  in  Andrea  DI LANDO,
                  Bonifiche:  Il  labirinto  della  legislazione  ambientale:  dove  le  responsabilità  penali  si  perdono,  in:
                  https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1393494624DI% 20LANDRO_2014.pdf.
             (19)  RUGA RIVA, pag. 226-227.
             (20)  V. ANDREA DI LANDO, Bonifiche: Il labirinto della legislazione ambientale: dove le responsabilità penali si per-
                  dono, in: https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1393494624DI%20LANDRO_2014.pdf
                  e RUGA RIVA, pag. 224, i quali propendono per la tesi secondo la quale l’omessa bonifica rileva
                  come causa soggettiva di non punibilità argomentando soprattutto in relazione all’inutilizza-
                  bilità nel sistema penale delle condizioni obiettive di punibilità intrinseche, considerate dal
                  DOLCINI, MARINUCCI una categoria fuorviante che maschera un elemento in realtà costituti-
                  vo del reato sottraendolo indebitamente alla verifica dell’elemento soggettivo.
             (21)  Cass.  Pen.,  Sez.  III,  26479/2007  MAGNI.  Nello  stesso  senso,  Cass.  pen.,  Sez.  III,  n.
                  9794/2007, n. 22006/2010, n. 35774/2010, n. 9214/2013, n. 15246/2015.
             (22)  Cass. Pen., Sez. III, 26479/2007, MAGNI richiamata in RUGA RIVA, pag. 222, nota 8.
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