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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
bonifica, ma la prescrizione decorre a partire da quando viene concretamente
effettuata la bonifica o da quando si cristallizza l’imputazione: momento in cui
cessa la permanenza del reato .
(18)
Se, invece, si esamina l’omessa bonifica quale causa soggettiva di non
punibilità sopravvenuta, il reato dovrebbe essere considerato come istantaneo,
perfezionatosi con il superamento delle CSR, con la precisazione che, anche in
questa ipotesi, dovrebbe in realtà distinguersi tra inquinamenti da fonte statica
e inquinamenti da fonte dinamica (es. discarica che comporti percolamenti con-
tinui), nei quali l’offesa è ancora attuale e produttiva di effetti che andranno
considerati ai fini della consumazione del reato.
Solo nel primo caso potrà sostenersi che il reato si è consumato e il ter-
mine di prescrizione decorre dalla data in cui è cessata l’attività inquinante .
(19)
Sebbene la ricostruzione della bonifica quale causa soggettiva di non puni-
bilità sopravvenuta sia preferita da parte della dottrina - perché appare più vici-
na alla ratio di tutela ambientale che conforma la normativa del 2006 e ha il van-
taggio di evitare le critiche sollevate avverso la categoria delle condizioni obiet-
tive di punibilità intrinseche (20) - la giurisprudenza dominante qualifica l’omessa
bonifica quale condizione obiettiva di punibilità del reato , e la fattispecie di
(21)
cui all’art. 257 TUA come reato permanente.
Nel favorire questo orientamento, la Cassazione ha specificato che l’omes-
sa bonifica deve essere imputabile all’agente quantomeno a titolo di colpa,
come gli altri elementi costitutivi del reato. Difatti, la categoria delle condizioni
di punibilità intrinseche o improprie è stata in questo caso ammessa alla condi-
zione che queste, e differentemente dalle condizioni di punibilità estrinseche,
siano coperte dal principio di colpevolezza nel rispetto dell’art. 27, comma 1,
Cost. .
(22)
(18) V. Cass. pen., sez. III, 11498/2011 CIABATTONI, come ricostruita in Andrea DI LANDO,
Bonifiche: Il labirinto della legislazione ambientale: dove le responsabilità penali si perdono, in:
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1393494624DI% 20LANDRO_2014.pdf.
(19) RUGA RIVA, pag. 226-227.
(20) V. ANDREA DI LANDO, Bonifiche: Il labirinto della legislazione ambientale: dove le responsabilità penali si per-
dono, in: https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1393494624DI%20LANDRO_2014.pdf
e RUGA RIVA, pag. 224, i quali propendono per la tesi secondo la quale l’omessa bonifica rileva
come causa soggettiva di non punibilità argomentando soprattutto in relazione all’inutilizza-
bilità nel sistema penale delle condizioni obiettive di punibilità intrinseche, considerate dal
DOLCINI, MARINUCCI una categoria fuorviante che maschera un elemento in realtà costituti-
vo del reato sottraendolo indebitamente alla verifica dell’elemento soggettivo.
(21) Cass. Pen., Sez. III, 26479/2007 MAGNI. Nello stesso senso, Cass. pen., Sez. III, n.
9794/2007, n. 22006/2010, n. 35774/2010, n. 9214/2013, n. 15246/2015.
(22) Cass. Pen., Sez. III, 26479/2007, MAGNI richiamata in RUGA RIVA, pag. 222, nota 8.
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