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I REATI DI OMESSA BONIFICA
Nel caso in cui l’analisi del rischio dimostri che le concentrazioni dei con-
taminanti presenti sono superiori ai valori soglia-rischio, il responsabile formula
un ‘progetto di bonifica’ da sottoporre entro sessanta giorni alla Regione per
l’approvazione, che avviene entro trenta giorni .
(1)
Alla luce della normativa sopradescritta, viene immediatamente in eviden-
za la difficoltà di applicazione pratica di questa disciplina dal momento che il
reato sembra si perfezioni solo nel caso di mancata esecuzione del progetto di
bonifica di cui all’art. 242; progetto che deve essere formulato dallo stesso
responsabile dell’inquinamento all’esito dell’intera procedura amministrativa a
cui egli stesso è obbligato a dare avvio.
Se da un lato, dunque, ci si chiede retoricamente quale probabilità vi sia
che il responsabile della contaminazione del sito, pur dopo avervi dato avvio,
porti a compimento un procedimento che comporta per lui una serie di oneri
e responsabilità penali nel caso in cui non dia esecuzione all’ultimo atto; dall’al-
tro ci si interroga allora sulla configurabilità del reato in esame nel caso in cui il
responsabile dell’inquinamento avvii la procedura di cui all’art. 242 TUA, ma
non porti a termine tutte le tappe procedimentali e non giunga a sottoporre
all’autorità amministrativa il progetto di bonifica.
Infatti, nel caso in cui il responsabile dell’inquinamento non dia proprio
avvio alla procedura di cui all’art. 242 TUA, in quanto ometta sin dall’inizio la
comunicazione della potenziale contaminazione, a suo carico è configurabile il
reato previsto dall’articolo 257, comma 1, ultimo periodo che prevede la con-
travvenzione di “Omessa Comunicazione” punita con una pena diversa nei
minimi edittali ma uguale nei massimi rispetto al reato di omessa bonifica di cui
al periodo precedente .
(2)
Il problema sorge laddove il responsabile dell’inquinamento ponga o non
ponga in essere adeguatamente gli altri atti di cui si compone la procedura di
bonifica ex art. 242 TUA, posti a suo carico.
Ai sensi della precedente fattispecie incriminatrice di cui all’art. 51-bis del
decreto Ronchi il delitto certamente si configurava anche nel caso di violazione
dei vari passaggi intermedi del procedimento di bonifica, perché i termini gene-
rici utilizzati si potevano ben riferire sia al procedimento sia al risultato finale;
ai sensi dell’odierno testo di cui all’art. 257 TUA il comportamento incriminato
(1) Per un’analisi più approfondita del procedimento di cui all’art. 242 TUA, si veda a cura di Andrea
DI LANDO, Bonifiche: Il labirinto della legislazione ambientale: dove le responsabilità penali si perdono, in:
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1393494624DI%20LANDRO_2014.pdf,
pag. 17.
(2) Per una trattazione approfondita del reato di omessa comunicazione della potenziale comu-
nicazione v. FIMIANI, pagg. 678 ss.
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