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I REATI DI OMESSA BONIFICA



                    Nel caso in cui l’analisi del rischio dimostri che le concentrazioni dei con-
               taminanti presenti sono superiori ai valori soglia-rischio, il responsabile formula
               un ‘progetto di bonifica’ da sottoporre entro sessanta giorni alla Regione per
               l’approvazione, che avviene entro trenta giorni .
                                                             (1)
                    Alla luce della normativa sopradescritta, viene immediatamente in eviden-
               za la difficoltà di applicazione pratica di questa disciplina dal momento che il
               reato sembra si perfezioni solo nel caso di mancata esecuzione del progetto di
               bonifica  di  cui  all’art.  242;  progetto  che  deve  essere  formulato  dallo  stesso
               responsabile dell’inquinamento all’esito dell’intera procedura amministrativa a
               cui egli stesso è obbligato a dare avvio.
                    Se da un lato, dunque, ci si chiede retoricamente quale probabilità vi sia
               che il responsabile della contaminazione del sito, pur dopo avervi dato avvio,
               porti a compimento un procedimento che comporta per lui una serie di oneri
               e responsabilità penali nel caso in cui non dia esecuzione all’ultimo atto; dall’al-
               tro ci si interroga allora sulla configurabilità del reato in esame nel caso in cui il
               responsabile dell’inquinamento avvii la procedura di cui all’art. 242 TUA, ma
               non porti a termine tutte le tappe procedimentali e non giunga a sottoporre
               all’autorità amministrativa il progetto di bonifica.
                    Infatti, nel caso in cui il responsabile dell’inquinamento non dia proprio
               avvio alla procedura di cui all’art. 242 TUA, in quanto ometta sin dall’inizio la
               comunicazione della potenziale contaminazione, a suo carico è configurabile il
               reato previsto dall’articolo 257, comma 1, ultimo periodo che prevede la con-
               travvenzione  di  “Omessa  Comunicazione”  punita  con  una  pena  diversa  nei
               minimi edittali ma uguale nei massimi rispetto al reato di omessa bonifica di cui
               al periodo precedente .
                                    (2)
                    Il problema sorge laddove il responsabile dell’inquinamento ponga o non
               ponga in essere adeguatamente gli altri atti di cui si compone la procedura di
               bonifica ex art. 242 TUA, posti a suo carico.
                    Ai sensi della precedente fattispecie incriminatrice di cui all’art. 51-bis del
               decreto Ronchi il delitto certamente si configurava anche nel caso di violazione
               dei vari passaggi intermedi del procedimento di bonifica, perché i termini gene-
               rici utilizzati si potevano ben riferire sia al procedimento sia al risultato finale;
               ai sensi dell’odierno testo di cui all’art. 257 TUA il comportamento incriminato

               (1)   Per un’analisi più approfondita del procedimento di cui all’art. 242 TUA, si veda a cura di Andrea
                    DI LANDO, Bonifiche: Il labirinto della legislazione ambientale: dove le responsabilità penali si perdono, in:
                    https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1393494624DI%20LANDRO_2014.pdf,
                    pag. 17.
               (2)  Per una trattazione approfondita del reato di omessa comunicazione della potenziale comu-
                    nicazione v. FIMIANI, pagg. 678 ss.
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