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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
sembra essere solo la mancata o inesatta esecuzione del progetto approvato.
Con la conseguenza che va esente da responsabilità chi si limiti a dare la comu-
nicazione dell’evento, fonte della potenziale contaminazione ma poi non si atti-
vi per avviare la procedura di bonifica
Nella risoluzione di questa problematica la giurisprudenza ha registrato un
contrasto. La Corte di Cassazione nelle prime pronunce riteneva che in assenza
del progetto di bonifica di cui all’art. 242 TUA non potesse perfezionarsi il
reato in esame, pena la lesione del principio di legalità nella specie in cui pone
il divieto di analogia in materia penale .
(3)
Negli ultimi anni, a partire da una pronuncia del 2010 (Morgante) , alcune
(4)
pronunce hanno ammesso la configurabilità della fattispecie di omessa bonifica
quantomeno nel caso di mancata attuazione del piano di caratterizzazione, pre-
liminare necessario per la formazione del progetto di bonifica .
(5)
Sul versante dottrinale, parte della dottrina valorizza il disposto di queste
sentenze ritenendo che esse non portino alla violazione del divieto di analogia
penale in malam partem, ma che pervengano semplicemente all’unica soluzione
possibile dato il quadro normativo vigente in quanto tesi basata su un’interpre-
tazione sistematica dell’art. 257 TUA non in contrasto con il principio di ragio-
nevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione . Di diverso avviso sono altri autori
(6)
che ritengono che il principio di stretta legalità impedisce che il responsabile
dell’inquinamento sia perseguibile per il reato di omessa bonifica in assenza di
uno specifico piano approvato dalla Regione.
A sostegno di quest’ultima tesi, si rammenta che il TUA prevede un siste-
ma di tutele complementari; per cui, in caso di inerzia del responsabile della
contaminazione, è previsto dall’art. 250 TUA e che comunque la Pubblica
Amministrazione debba attivarsi e realizzare d’ufficio le procedure e gli inter-
venti di cui all’art. 242 TUA.
Di conseguenza, una volta approvato il progetto di bonifica presentato
dagli uffici pubblici competenti, (ad esempio, l’ufficio ambiente del comune in
cui insiste l’area) il reato sarebbe comunque contestabile al responsabile dell’in-
quinamento rimasto fino ad allora inerte .
(7)
(3) Cass. pen., Sez. III, 9492/2009. Nello stesso senso MONTIGIANI 2006; MARZOCCO 2010.
(4) Cass. pen., Sez. III, 35774/2010 MORGANTE.
(5) Cass. Pen., Sez. IV, 29627/2016 SILVA e altri.
(6) V. ANDREA DI LANDO, Bonifiche: Il labirinto della legislazione ambientale: dove le responsabilità penali
si perdono, in: https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1393494624DI%20LAN-
DRO_2014.pdf, pag. 7.
(7) FIMIANI, La tutela penale dell’ambiente, edizione Giuffrè, anno 2015, pag. 704.
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