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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




             2. Il reato di omessa bonifica di cui all’art. 257 TUA




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                                               acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento
                                               delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell’ar-
                                               resto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento
                                               euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in confor-
                                               mità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito
                                               del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti».


                  La  fattispecie  contravvenzionale  cosiddetta  di  omessa  bonifica  di  cui
             all’art. 257 del Testo Unico Ambiente, che sostituisce la precedente contravven-
             zione di cui all’art. 51-bis del decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997), si configura lad-
             dove il soggetto che ha cagionato un inquinamento qualificato dal superamento
             delle soglie di contaminazione, ometta di dare esecuzione al provvedimento di
             bonifica approvato all’esito del procedimento descritto dagli artt. 242 e ss. TUA;
             ovvero esegua un intervento difforme rispetto al piano di bonifica oggetto del
             suddetto provvedimento.
                  L’omessa bonifica che perfeziona il reato in esame è, dunque, da intender-
             si come l’astensione dall’obbligo di esecuzione o l’esecuzione inesatta non di
             una qualsiasi bonifica, ma di uno specifico progetto di bonifica: quello appro-
             vato nell’ambito del procedimento di cui all’art. 242 TUA.
                  Tale procedimento si compone di una lunga serie di passaggi: ha inizio
             con la comunicazione della potenziale contaminazione all’autorità amministra-
             tiva da parte dello stesso responsabile dell’inquinamento e con la contestuale
             messa in opera delle necessarie misure di prevenzione.
                  Segue un’indagine preliminare circa il superamento delle concentrazioni soglia di
             contaminazione di cui all’allegato 5 della Parte IV del TUA Concentrazione Soglia di
             Contaminazione (CSC), all’esito della quale, se le concentrazioni risultano nei limi-
             ti, si ripristina il sito; se risultano superate, il procedimento prosegue e il responsa-
             bile dell’inquinamento è obbligato a mettere in sicurezza la zona e a effettuare le
             dovute comunicazioni al Comune e alle Province competenti per territorio.
                  Entro trenta giorni l’inquinatore deve predisporre un ‘piano di caratteriz-
             zazione’, che necessita dell’approvazione della Regione in conferenza servizi, e
             in base a questo applicare al sito una procedura di ‘analisi del rischio per la
             determinazione delle concentrazioni soglia-rischio’ (CSR), le cui risultanze devono
             essere presentate alla Regione nei successivi sessanta giorni.


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