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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
2. Il reato di omessa bonifica di cui all’art. 257 TUA
«Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle
acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento
delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell’ar-
resto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento
euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in confor-
mità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito
del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti».
La fattispecie contravvenzionale cosiddetta di omessa bonifica di cui
all’art. 257 del Testo Unico Ambiente, che sostituisce la precedente contravven-
zione di cui all’art. 51-bis del decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997), si configura lad-
dove il soggetto che ha cagionato un inquinamento qualificato dal superamento
delle soglie di contaminazione, ometta di dare esecuzione al provvedimento di
bonifica approvato all’esito del procedimento descritto dagli artt. 242 e ss. TUA;
ovvero esegua un intervento difforme rispetto al piano di bonifica oggetto del
suddetto provvedimento.
L’omessa bonifica che perfeziona il reato in esame è, dunque, da intender-
si come l’astensione dall’obbligo di esecuzione o l’esecuzione inesatta non di
una qualsiasi bonifica, ma di uno specifico progetto di bonifica: quello appro-
vato nell’ambito del procedimento di cui all’art. 242 TUA.
Tale procedimento si compone di una lunga serie di passaggi: ha inizio
con la comunicazione della potenziale contaminazione all’autorità amministra-
tiva da parte dello stesso responsabile dell’inquinamento e con la contestuale
messa in opera delle necessarie misure di prevenzione.
Segue un’indagine preliminare circa il superamento delle concentrazioni soglia di
contaminazione di cui all’allegato 5 della Parte IV del TUA Concentrazione Soglia di
Contaminazione (CSC), all’esito della quale, se le concentrazioni risultano nei limi-
ti, si ripristina il sito; se risultano superate, il procedimento prosegue e il responsa-
bile dell’inquinamento è obbligato a mettere in sicurezza la zona e a effettuare le
dovute comunicazioni al Comune e alle Province competenti per territorio.
Entro trenta giorni l’inquinatore deve predisporre un ‘piano di caratteriz-
zazione’, che necessita dell’approvazione della Regione in conferenza servizi, e
in base a questo applicare al sito una procedura di ‘analisi del rischio per la
determinazione delle concentrazioni soglia-rischio’ (CSR), le cui risultanze devono
essere presentate alla Regione nei successivi sessanta giorni.
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