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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




             oppure come reato commissivo di evento, in cui l’omessa bonifica è elemento
             del reato ma non necessario per il perfezionamento del reato.
                  Nel dettaglio, secondo la prima tesi, si tratta di un reato omissivo proprio
             in cui la condotta sanzionata si sostanzia proprio nell’omessa bonifica, ossia
             nell’astensione dell’obbligo che il privato ha, in quanto responsabile dell’inqui-
             namento, di dare esecuzione al provvedimento di bonifica disposto dall’autorità
             amministrativa all’esito del procedimento di cui all’art. 242 e ss.
                  I fautori di tale teoria ritengono la contaminazione ambientale un mero
             presupposto di fatto della condotta; con tutte le conseguenze che ne derivano,
             in particolare con riguardo all’elemento soggettivo che in tal caso non deve
             ricoprire anche la contaminazione .
                                             (11)
                  In base al secondo orientamento, invece, si tratterebbe di un reato com-
             missivo di evento causale puro, perché la condotta incriminata sarebbe piutto-
             sto la causazione, mediante qualsiasi modalità, dell’inquinamento qualificato
             dal superamento delle soglie di rischio. La successiva bonifica rileverebbe, dun-
             que, quale elemento aggiuntivo impeditivo della punibilità per il reato già per-
             fezionatosi con la pregressa condotta di contaminazione; costituendo espres-
             sione di un diritto penale in funzione ripristinatoria, che antepone alla finalità
             punitiva  l’obiettivo  della  rimessione  in  pristino  della  situazione  antecedente
             all’inquinamento.
                  Attualmente la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria , nonostante la
                                                                         (12)
             rubrica della norma, tendono a preferire questo secondo orientamento identi-
             ficando la condotta punita con la causazione dell’inquinamento, ma si dividono
             ulteriormente quanto alla qualificazione dell’omessa bonifica all’interno della
             fattispecie criminosa. Secondo alcuni, infatti, l’omessa bonifica rileva quale con-
             dizione obiettiva di punibilità ; mentre secondo altri l’omessa bonifica rileva
                                         (13)
             quale causa di non punibilità sopravvenuta .
                                                      (14)

             (11)  Quest’orientamento inizialmente accolto dalla Cassazione con riguardo alla precedente fatti-
                  specie di reato di cui all’art. 51-bis del decreto Ronchi, è oggi invece minoritario in quanto i
                  giudici di legittimità hanno cambiato indirizzo a seguito dell’entrata in vigore del TUA e si
                  richiede che l’elemento soggettivo cada anche sull’elemento della contaminazione.
             (12)  Cass. Pen., Sez. III, 26479/2007 MAGNI, richiamata in RUGA RIVA, pag. 222, nota 6. Si rileva
                  in aggiunta che quest’orientamento trova conferma anche in un’interpretazione sistematica
                  del dato normativo, posto che l’art. 257, comma 4, TUA prevede che l’osservanza dei pro-
                  getti di cui all’art. 242 TUA costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni
                  ambientali contemplate da altre norme per il medesimo evento e la medesima condotta di
                  cui alla fattispecie di cui al comma 1; ricostruendo, dunque, in positivo la formula dettata
                  negativamente nel 1 comma.
             (13)  ALIOTTA, Bonifica dei siti: tutto da rifare, in AMBIENTE E SVILUPPO, 1998.
             (14)  F. GIAMPIETRO, Bonifica dei siti inquinati, in AMBIENTE E SVILUPPO, 1998, pag. 67.
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