Page 38 - Rassegna 2018-3
P. 38
STUDI
GIURIDICO-PROFESSIONALI
I reati di omessa bonifica
Dott.ssa Rosalia AFFINITO
Sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il reato di omessa bonifica di cui all’art. 257 TUA - 3. Omessa
bonifica di rifiuti pericolosi (Art. 257, comma 2, TUA). - 4. Natura giuridica del
reato di omessa bonifica. - 5. Soggetto attivo del reato. - 6. Profili di successione
di norme penali nel tempo. - 7. Il reato di omessa bonifica di cui all’art. 452-ter-
decies c.p. - 8. Rapporto con l’omessa bonifica di cui all’art. 257 TUA.
1. Premessa
Nell’ambito del diritto penale ambientale il tema delle bonifiche assume
una particolare importanza per la sua natura trasversale, ossia riferita a tutti e
tre i settori (acqua, aria, rifiuti) sulla cui tutela è basata la normativa.
L’attività di bonifica è definita dall’art. 240, comma 1, lett. p) del TUA
(Testo Unico Ambiente) come “l’insieme degli interventi atti a eliminare le fonti
di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stes-
se presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello ugua-
le o inferiori ai valori delle contaminazioni sogli di rischio”.
Quando questa attività è oggetto di un dovere preciso previsto a carico di
uno specifico soggetto, il mancato adempimento di questo dovere rende il sog-
getto perseguibile penalmente. Difatti, l’omissione dell’obbligo di bonificare
può costituire il presupposto per l’integrazione di due fattispecie incriminatrici:
la contravvenzione cosiddetta di omessa bonifica di cui l’art. 257 TUA e l’omo-
nimo delitto di cui all’art. 452-terdecies c.p., introdotto con legge 68/2015.
Occorre procedere ad esaminare il rapporto tra le due fattispecie di reato
e verificare se residua uno spazio di applicazione per la contravvenzione previ-
sta dalla legge speciale, dopo l’introduzione del delitto di omessa bonifica nel codice
penale.
37