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I REATI DI OMESSA BONIFICA
fondo nei limiti dell’aumento del valore di mercato del sito a seguito della boni-
fica (art. 253 TUA ).
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6. Profili di successione di norme penali nel tempo
Occorre evidenziare che la fattispecie di cui all’art. 257 TUA sostituisce la
precedente contravvenzione di cui all’art. 51-bis del decreto Ronchi , dunque
(32)
abrogata. Tuttavia, nonostante la ratio del D.Lgs. 152/2006 fosse quella di incre-
mentare la tutela ambientale in materia penale, la novella legislativa aveva in
realtà portato a un depotenziamento della disciplina repressiva, al punto che la
giurisprudenza ha definito la fattispecie di omessa bonifica, introdotta nel Testo
Unico, come norma più favorevole al reo rispetto a quella precedente di cui al
decreto Ronchi .
(33)
La nuova normativa, non solo ha previsto un trattamento sanzionatorio
più basso, ma nello stesso tempo ha anche innalzato la soglia di gravità del com-
portamento punibile.
L’evento nella fattispecie di reato attualmente in vigore, consistente nel-
l’inquinamento qualificato dal superamento della concentrazione delle soglie di
rischio (CSR) definite in relazione all’Allegato 5 della Parte IV del TUA, è fatto
ben più grave del superamento o del pericolo di superamento dei previgenti
limiti di accettabilità della contaminazione dei siti di cui al D.M. 471/1999.
Questi ultimi piuttosto sembrano coincidere con le concentrazioni di soglie di
contaminazione (CSC) di cui alla nuova normativa, le quali sono oggetto di
indagine preliminare nel procedimento di cui all’art. 242 TUA ed il cui supera-
mento non porta direttamente all’obbligo di bonificare, ma soltanto all’obbligo
di redigere il piano di caratterizzazione.
(31) L’art. 253 TUA prevede che con provvedimento motivato la P.A. può obbligare il proprieta-
rio incolpevole del fondo a restituire le somme pagate per la bonifica nei limiti dell’arricchi-
mento di valore del fondo in seguito alla bonifica. Inoltre, è prevista anche creazione a tutela
del credito per la bonifica di un privilegio immobiliare speciale sul fondo, che è un onere
reale destinato a trasferirsi insieme alla proprietà del terreno.
(32) Art. 51-bis D.Lgs. 22/1997: «Chiunque cagiona l’inquinamento o un pericolo concreto ed
attuale di inquinamento, previsto dall’articolo 17, comma 2, è punito con la pena dell’arresto
da sei mesi a un anno e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se non
provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all’articolo 17. Si applica la pena del-
l’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni
se l’inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi. Con la sentenza di condanna per la con-
travvenzione di cui al presente comma, o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere
subordinato alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale».
(33) Cass. Pen., Sez. III, 26479/2007, MAGNI.
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