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I REATI DI OMESSA BONIFICA
Ciò nonostante, la nuova fattispecie delittuosa codicistica trova un campo
di applicazione particolarmente ampio considerato che l’obbligo di bonifica
richiamato può avere fonte non solo in un provvedimento dell’autorità ammi-
nistrativa, ma anche in una legge o in un ordine del giudice .
(36)
A ciò deve aggiungersi che, anche con riguardo agli ordini delle autorità
amministrative, trova spesso applicazione la nuova fattispecie codicistica che le
fattispecie precedenti apparentemente concorrenti, posto che la clausola di
apertura dell’art. 452-terdecies c.p. fa salva l’applicazione delle sole norme incri-
minatrici che prevedono un reato più grave e i reati previsti dal TUA hanno più
spesso natura contravvenzionale (art. 257 contravvenzione di omessa bonifica;
art. 255, comma 3, TUA contravvenzione che punisce la violazione dell’ordi-
nanza di bonifica adottata dal sindaco di cui all’art. 192, comma 3, TUA). Si
tratta di un reato proprio e di mera condotta omissiva, posto in essere dal
responsabile dell’inquinamento.
Controversa appare l’applicabilità della fattispecie al proprietario dell’area
inquinata. Dal dettato normativo sembrerebbe astrattamente configurabile il
reato in capo a chiunque sia soggetto dell’obbligo di bonifica previsto dalla
legge, dal giudice o dalla pubblica autorità.
Tuttavia, a ben vedere, nel caso in cui l’obbligo nei confronti del proprie-
tario dell’area sorga per effetto di un provvedimento dell’autorità amministrati-
va, ai sensi dell’art. 244 TUA, la responsabilità penale in capo a questi andrebbe
esclusa per illegittimità del provvedimento .
(37)
Il TUA è chiaro nel prevedere che tale provvedimento può essere emesso
solo nei confronti del responsabile dell’inquinamento, che le autorità ammini-
strative hanno il compito di ricercare e individuare, dovendo queste altrimenti
effettuare personalmente la bonifica ex art. 250 TUA.
Parimenti non può configurarsi responsabilità penale in capo ai funzionari
amministrativi del Comune che non adempiano all’onere previsto dall’art. 250
TUA di provvedere alla bonifica in via suppletiva, nell’inerzia del responsabile
della contaminazione e del titolare del fondo. Non si tratta di un obbligo san-
zionato penalmente, né sarebbe accettabile sul piano giuridico un trasferimento
di responsabilità penali dal responsabile dell’inquinamento alle
Amministrazioni pubbliche .
(38)
(36) Esempio: ordine del giudice di recupero e di ripristino dello stato dei luoghi stabilito a seguito
di sentenza di condanna o di patteggiamento ai sensi degli artt. 452-duodecies; 256, comma 3,
TUA in caso di discarica abusiva; 256-bis TUA in caso di combustione illecita di rifiuti; 260,
comma 4, TUA in caso di traffico illecito di rifiuti.
(37) FIMIANI, pag. 712.
(38) Ibidem.
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