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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
getto diverso dal responsabile dell’inquinamento, non rinvenendosi nell’alveo
della normativa attuale alcuna posizione di garanzia gravante su un soggetto
diverso.
La normativa del TUA, infatti, descrive il responsabile dell’inquinamento
come l’unico soggetto su cui possa gravare l’obbligo a bonificare imposto dal-
l’autorità amministrativa. Persino l’intervento del proprietario o gestore del
fondo è ricostruito dall’art. 245 TUA in termini di mera facoltatività ; e la
(27)
disposizione di cui all’art. 242, comma 1, TUA (28) - che estende l’applicazione
della procedura di bonifica prevista per il responsabile dell’inquinamento al
caso di contaminazioni storiche che possano comportare rischi di aggravamen-
to - non può essere intesa come norma che implicitamente stabilisce un obbligo
di bonifica in capo al proprietario del fondo, pena la lesione del divieto vigente
in materia penale di analogia in malam partem.
L’articolo in questione deve essere interpretato semplicemente come
norma che equipara la posizione del responsabile dell’inquinamento a quella del
proprietario dell’area ai soli fini dell’obbligo di comunicazione all’autorità della
potenziale contaminazione. Peraltro, quest’obbligo di segnalazione esteso
anche al proprietario del fondo, secondo la dottrina maggioritaria, è sanzionato
soltanto amministrativamente ai sensi dell’art. 304, comma 2, TUA .
(29)
Questo orientamento è condiviso anche dalla giurisprudenza maggiorita-
ria, che ha statuito - in tema di reato di omessa comunicazione ex art. 257,
comma 1, ultimo periodo TUA - che soggetto attivo può essere solo il respon-
sabile dell’inquinamento e non anche il proprietario del terreno .
(30)
Nell’ipotesi in cui il responsabile dell’inquinamento - che l’Autorità ammi-
nistrativa competente ha l’onere di ricercare, ex artt. 242 e 244 del TUA - non
venga individuato, le opere di bonifica saranno realizzate dall’Amministrazione
stessa ex art. 250, salva la possibilità di rifarsi sul proprietario incolpevole del
(27) L’intervento del proprietario incolpevole del fondo è facoltativo, ma il sistema è costruito in
maniera che questi sia spinto a bonificare per evitare le conseguenze patrimoniali negative di
cui all’art. 253 TUA.
(28) Art. 242, comma 1, TUA: «Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di con-
taminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le
misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità
di cui all’articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all’atto di individuazione
di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della
situazione di contaminazione».
(29) Secondo una dottrina minoritaria invece anche il proprietario del fondo che non abbia cagio-
nato l’inquinamento potrà rispondere della contravvenzione di omessa comunicazione della
potenziale contaminazione all’autorità di cui all’art. 257, comma 1, ultimo periodo TUA. Per
argomentazioni V. ANDREA DI LANDRO, pag. 11.
(30) Cass. pen., Sez. III, 18503/2011, BURANI.
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