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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




             getto diverso dal responsabile dell’inquinamento, non rinvenendosi nell’alveo
             della normativa attuale alcuna posizione di garanzia gravante su un soggetto
             diverso.
                  La normativa del TUA, infatti, descrive il responsabile dell’inquinamento
             come l’unico soggetto su cui possa gravare l’obbligo a bonificare imposto dal-
             l’autorità  amministrativa.  Persino  l’intervento  del  proprietario  o  gestore  del
             fondo è ricostruito dall’art. 245 TUA in termini di mera facoltatività ; e la
                                                                                  (27)
             disposizione di cui all’art. 242, comma 1, TUA (28)  - che estende l’applicazione
             della  procedura  di  bonifica  prevista  per  il  responsabile  dell’inquinamento  al
             caso di contaminazioni storiche che possano comportare rischi di aggravamen-
             to - non può essere intesa come norma che implicitamente stabilisce un obbligo
             di bonifica in capo al proprietario del fondo, pena la lesione del divieto vigente
             in materia penale di analogia in malam partem.
                  L’articolo  in  questione  deve  essere  interpretato  semplicemente  come
             norma che equipara la posizione del responsabile dell’inquinamento a quella del
             proprietario dell’area ai soli fini dell’obbligo di comunicazione all’autorità della
             potenziale  contaminazione.  Peraltro,  quest’obbligo  di  segnalazione  esteso
             anche al proprietario del fondo, secondo la dottrina maggioritaria, è sanzionato
             soltanto amministrativamente ai sensi dell’art. 304, comma 2, TUA .
                                                                             (29)
                  Questo orientamento è condiviso anche dalla giurisprudenza maggiorita-
             ria, che ha statuito - in tema di reato di omessa comunicazione ex art. 257,
             comma 1, ultimo periodo TUA - che soggetto attivo può essere solo il respon-
             sabile dell’inquinamento e non anche il proprietario del terreno .
                                                                          (30)
                  Nell’ipotesi in cui il responsabile dell’inquinamento - che l’Autorità ammi-
             nistrativa competente ha l’onere di ricercare, ex artt. 242 e 244 del TUA - non
             venga individuato, le opere di bonifica saranno realizzate dall’Amministrazione
             stessa ex art. 250, salva la possibilità di rifarsi sul proprietario incolpevole del

             (27)  L’intervento del proprietario incolpevole del fondo è facoltativo, ma il sistema è costruito in
                  maniera che questi sia spinto a bonificare per evitare le conseguenze patrimoniali negative di
                  cui all’art. 253 TUA.
             (28)  Art. 242, comma 1, TUA: «Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di con-
                  taminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le
                  misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità
                  di cui all’articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all’atto di individuazione
                  di  contaminazioni  storiche  che  possano  ancora  comportare  rischi  di  aggravamento  della
                  situazione di contaminazione».
             (29)  Secondo una dottrina minoritaria invece anche il proprietario del fondo che non abbia cagio-
                  nato l’inquinamento potrà rispondere della contravvenzione di omessa comunicazione della
                  potenziale contaminazione all’autorità di cui all’art. 257, comma 1, ultimo periodo TUA. Per
                  argomentazioni V. ANDREA DI LANDRO, pag. 11.
             (30)  Cass. pen., Sez. III, 18503/2011, BURANI.
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