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I REATI DI OMESSA BONIFICA



                    Il  dibattito  non  è  privo  di  conseguenze  pratiche  perché,  considerando
               l’omessa bonifica quale condizione di punibilità, la si deve classificare quale
               condizione intrinseca di punibilità costruita negativamente.
                    Pertanto, il reato, che ha quale condotta incriminata la contaminazione, in
               presenza della bonifica si perfeziona ma non è oggettivamente punibile perché
               il fatto in sé perde di offensività, e nessun soggetto potrà essere perseguito in
               quanto responsabile .
                                   (15)
                    Costruita come causa soggettiva di non punibilità sopravvenuta, la bonifica
               non fa venir meno l’offensività oggettiva del fatto, ma elimina la punibilità per il
               solo soggetto che ha bonificato; non impedendo la punibilità degli eventuali cor-
               responsabili  della  contaminazione  che  non  si  sono  attivati  per  la  bonifica.  Al
               riguardo, la bonifica viene considerata come causalmente e soggettivamente rimessa
               alla condotta dell’inquinatore e l’effetto di non punibilità dipendente dall’esecu-
               zione della stessa non si comunica a soggetti diversi dal bonificatore.
                    Secondo parte della dottrina, costruita come causa soggettiva di non puni-
               bilità, la bonifica non farebbe venir meno la responsabilità amministrativa del-
               l’ente dipendente da reato ex art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, che si configu-
               ra laddove il reato sia stato commesso nel suo interesse o vantaggio e sia il risul-
               tato di una colpa di organizzazione o di una politica criminale dell’impresa .
                                                                                       (16)
                    In  aggiunta,  si  deve  rilevare  che  dalla  qualificazione  dell’elemento  del-
               l’omessa bonifica discendono conseguenze rilevanti anche in merito alla quali-
               ficazione della fattispecie di cui all’art. 257 TUA come reato istantaneo o per-
               manente.
                    Se si considera l’omessa bonifica come condizione obiettiva di punibilità,
               il reato viene considerato permanente, individuando il dies a quo di decorrenza
               della permanenza nella scadenza del termine per la bonifica previsto nel pro-
               getto e la cessazione della stessa con l’effettuazione della bonifica conforme al
               progetto o con la pronuncia di primo grado del giudice penale . Secondo que-
                                                                           (17)
               sta ricostruzione il reato si consuma nel momento in cui scade il termine per la

               (15)  Si tratta in questo caso di una condizione obiettiva di punibilità “intrinseca” o “impropria”,
                    perché l’omessa bonifica non è un fatto esterno alla struttura del reato alla presenza del quale
                    esso diviene punibile (come nelle condizioni obiettive di punibilità estrinseche o proprie), ma
                    è una circostanza inerente allo stesso bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, ossia
                    una circostanza che, in un’ottica di progressione criminosa, approfondisce l’offensività già
                    implicita nella condotta di contaminazione ed aggrava l’offesa già verificatesi con il supera-
                    mento delle CSR.
               (16)  V. ANDREA DI LANDO, Bonifiche: Il labirinto della legislazione ambientale: dove le responsabilità penali si perdono,
                    in: https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1393494624DI%20LANDRO_2014.pdf, p. 11.
               (17)  Per una disamina più completa del rapporto tra responsabilità degli enti ed i reati di omessa
                    bonifica, v. FIMIANI, pag. 713.
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