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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
L’evento di reato nella fattispecie di cui all’art. 257 TUA, dunque, è più
grave sotto un duplice profilo: sia perché è evento di solo danno e non più
anche di pericolo, sia perché la contaminazione definita dal superamento delle
concentrazione delle soglie di rischio rappresenta un livello di rischio superiore
all’inquinamento qualificato dal superamento dei limiti di accettabilità, che per-
fezionava il reato di cui all’art. 51-bis del decreto Ronchi .
(34)
In relazione a fatti che sono avvenuti prima dell’entrata in vigore del
D.Lgs. 152/2006, la fattispecie da applicare in base ai principi sanciti dall’art. 2,
comma 4, c.p. relativi alla successione delle leggi penali, è quella nuova descritta
dall’art. 257 TUA, più favorevole all’imputato. Proprio in base a questa ricostru-
zione, partendo dall’assunto che la nuova norma introduce una disciplina meno
efficace e meno garantistica del bene ambiente rispetto a quella precedente, nel
caso Morgante il Procuratore Generale ha sollevato di fronte alla Corte di
Cassazione un’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 257 TUA in rela-
zione agli artt. 76 e 77 Cost., che è stata dichiarata irrilevante .
(35)
Le problematiche connesse con l’applicazione della norma nonché l’am-
bito assolutamente limitato di applicazione della stessa, ha reso necessario l’in-
troduzione di una nuova fattispecie di reato a più ampio respiro.
7. Il reato di omessa bonifica di cui all’art. 452-terdecies c.p.
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi
obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità
pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero
dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno
a quattro anni e con la multa da euro 20mila a euro 80mila».
Questa fattispecie di reato è stata introdotta all’interno del codice penale
dalla legge 68/2015, che ha inserito all’interno del codice penale il titolo VI bis
dedicato ai reati ambientali, e si è quindi andata ad aggiungere alla fattispecie
contravvenzionale prevista dal TUA e agli altri reati ambientali già disciplinati
in altre sedi. La clausola di salvezza presente in apertura della nuova disposizio-
ne attribuisce alla nuova fattispecie un ruolo di chiusura del sistema di tutela
penale dell’ambiente.
(34) Cass. Pen., Sez. III, 26479/2007, MAGNI.
(35) Cass. Pen., Sez. III, 35774/2010, MORGANTE.
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