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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




                  L’evento di reato nella fattispecie di cui all’art. 257 TUA, dunque, è più
             grave sotto un duplice profilo: sia perché è evento di solo danno e non più
             anche di pericolo, sia perché la contaminazione definita dal superamento delle
             concentrazione delle soglie di rischio rappresenta un livello di rischio superiore
             all’inquinamento qualificato dal superamento dei limiti di accettabilità, che per-
             fezionava il reato di cui all’art. 51-bis del decreto Ronchi .
                                                                   (34)
                  In  relazione  a  fatti  che  sono  avvenuti  prima  dell’entrata  in  vigore  del
             D.Lgs. 152/2006, la fattispecie da applicare in base ai principi sanciti dall’art. 2,
             comma 4, c.p. relativi alla successione delle leggi penali, è quella nuova descritta
             dall’art. 257 TUA, più favorevole all’imputato. Proprio in base a questa ricostru-
             zione, partendo dall’assunto che la nuova norma introduce una disciplina meno
             efficace e meno garantistica del bene ambiente rispetto a quella precedente, nel
             caso  Morgante  il  Procuratore  Generale  ha  sollevato  di  fronte  alla  Corte  di
             Cassazione un’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 257 TUA in rela-
             zione agli artt. 76 e 77 Cost., che è stata dichiarata irrilevante .
                                                                        (35)
                  Le problematiche connesse con l’applicazione della norma nonché l’am-
             bito assolutamente limitato di applicazione della stessa, ha reso necessario l’in-
             troduzione di una nuova fattispecie di reato a più ampio respiro.




             7. Il reato di omessa bonifica di cui all’art. 452-terdecies c.p.




                                               «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi
                                               obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità
                                               pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero
                                               dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno
                                               a quattro anni e con la multa da euro 20mila a euro 80mila».



                  Questa fattispecie di reato è stata introdotta all’interno del codice penale
             dalla legge 68/2015, che ha inserito all’interno del codice penale il titolo VI bis
             dedicato ai reati ambientali, e si è quindi andata ad aggiungere alla fattispecie
             contravvenzionale prevista dal TUA e agli altri reati ambientali già disciplinati
             in altre sedi. La clausola di salvezza presente in apertura della nuova disposizio-
             ne attribuisce alla nuova fattispecie un ruolo di chiusura del sistema di tutela
             penale dell’ambiente.

             (34)  Cass. Pen., Sez. III, 26479/2007, MAGNI.
             (35)  Cass. Pen., Sez. III, 35774/2010, MORGANTE.
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