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ART. 627 CATEGORIE DI MILITARI E CARRIERE
sicurezza (34) o di polizia tributaria , poiché i compiti sono necessariamente
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calibrati alle specifiche esigenze istituzionali.
VI. L’art. 627, comma 5 c.m., introdotto dall’art. 1, co. 1, lett. a), d.lgs. n.
94/2017, stabilisce che la carriera del ruolo dei marescialli/ispettori, preposti
a funzioni di comando, coordinamento e controllo sulle unità poste alle loro
dipendenze, è caratterizzata da uno sviluppo direttivo . Anche qui, la norma
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avrebbe trovato più opportuna collocazione sistematica nella parte relativa ai
ruoli (libro IV, titolo IV c.m.), anziché nell’articolo che si riferisce alle cate-
gorie gerarchiche dove sono contemplati anche i sottufficiali che non hanno
un vero e proprio sviluppo di carriera, come i marescialli in ferma o di com-
plemento. La norma, poi, deve essere messa in correlazione con gli artt. 839
c.m., per gli appartenenti al ruolo dei marescialli, e 848 c.m., per gli apparte-
nenti al ruolo degli ispettori, norme che dettagliano le funzioni attribuite agli
appartenenti al ruolo.
In tema di funzioni, quindi, dobbiamo distinguere necessariamente i ruoli
dei marescialli/ispettori dai ruoli dei sergenti/sovrintendenti, per il diverso
livello di professionalità richiesto.
L’art. 627, co. 5, secondo periodo, c.m., inoltre, stabilisce che ai militari che
rivestono il grado apicale del ruolo dei marescialli/ispettori può essere attri-
buita la qualifica, di cui all’articolo 629, co. 2, lettera b) c.m., di primo luogo-
tenente, per gli appartenenti al ruolo dei marescialli, o di carica speciale, per
gli appartenenti al ruolo degli ispettori, la quale comporta l’assunzione di
attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e
all’anzianità posseduta.
VII. L’art. 627, comma 6 c.m., introdotto dall’art. 1, co. 1, lett. a), d.lgs. n.
94/2017, stabilisce che la carriera del ruolo dei sergenti/sovrintendenti, pre-
posti a funzioni di controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, nonché
al comando di unità di tipo elementare, ha carattere esecutivo. Anche qui,
vanno fatte le stesse considerazioni sulla collocazione sistematica di una
ne soprattutto alle norme del codice della navigazione, dagli appartenenti al ruolo
degli ispettori e dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri, ai sensi degli artt. 178,
co. 1, 848, co. 1, e 849, co. 1 c.m., e dagli appartenenti al ruolo degli ispettori e dei
sovrintendenti della Guardia di finanza.
(34) Hanno la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, ai sensi degli artt. 179, 848, co. 1,
e 849, co. 1 c.m., gli appartenenti al ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti
dell’Arma dei carabinieri e, ai sensi dell’art. 34, comma 1, d.lgs. n. 199/1995, gli
appartenenti al ruolo degli ispettori della Guardia di finanza.
(35) Hanno la qualifica di ufficiali di polizia tributaria con l’assolvimento, in via priorita-
ria, di funzioni di polizia tributaria, con particolare riguardo all’attività di ricerca e di
constatazione delle violazioni tributarie, finanziarie ed economiche, ai sensi dell’art.
34, commi 1 e 2, lett. b), d.lgs. n. 199/1995, gli appartenenti al ruolo ispettori della
Guardia di finanza.
(36) La carriera direttiva era propria dell’ordinamento degli impiegati civili dello Stato, ai
sensi del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e si sviluppava dalla qualifica iniziale di con-
sigliere di 3^ classe sino alla qualifica di direttore di divisione aggiunto. In particola-
re, gli artt. 154, 158 e 159 d.P.R. n. 3/1957, contemplavano le attribuzioni - rispetti-
vamente - del personale direttivo, del direttore di sezione e dei consiglieri.
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