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ART. 627 CATEGORIE DI MILITARI E CARRIERE




                  sicurezza (34)  o di polizia tributaria , poiché i compiti sono necessariamente
                                                 (35)
                  calibrati alle specifiche esigenze istituzionali.
                  VI. L’art. 627, comma 5 c.m., introdotto dall’art. 1, co. 1, lett. a), d.lgs. n.
                  94/2017, stabilisce che la carriera del ruolo dei marescialli/ispettori, preposti
                  a funzioni di comando, coordinamento e controllo sulle unità poste alle loro
                  dipendenze, è caratterizzata da uno sviluppo direttivo . Anche qui, la norma
                                                                   (36)
                  avrebbe trovato più opportuna collocazione sistematica nella parte relativa ai
                  ruoli (libro IV, titolo IV c.m.), anziché nell’articolo che si riferisce alle cate-
                  gorie gerarchiche dove sono contemplati anche i sottufficiali che non hanno
                  un vero e proprio sviluppo di carriera, come i marescialli in ferma o di com-
                  plemento. La norma, poi, deve essere messa in correlazione con gli artt. 839
                  c.m., per gli appartenenti al ruolo dei marescialli, e 848 c.m., per gli apparte-
                  nenti al ruolo degli ispettori, norme che dettagliano le funzioni attribuite agli
                  appartenenti al ruolo.
                  In tema di funzioni, quindi, dobbiamo distinguere necessariamente i ruoli
                  dei marescialli/ispettori dai ruoli dei sergenti/sovrintendenti, per il diverso
                  livello di professionalità richiesto.
                  L’art. 627, co. 5, secondo periodo, c.m., inoltre, stabilisce che ai militari che
                  rivestono il grado apicale del ruolo dei marescialli/ispettori può essere attri-
                  buita la qualifica, di cui all’articolo 629, co. 2, lettera b) c.m., di primo luogo-
                  tenente, per gli appartenenti al ruolo dei marescialli, o di carica speciale, per
                  gli appartenenti al ruolo degli ispettori, la quale comporta l’assunzione di
                  attribuzioni  di  particolare  rilievo  in  relazione  al  ruolo  di  appartenenza  e
                  all’anzianità posseduta.
                  VII. L’art. 627, comma 6 c.m., introdotto dall’art. 1, co. 1, lett. a), d.lgs. n.
                  94/2017, stabilisce che la carriera del ruolo dei sergenti/sovrintendenti, pre-
                  posti a funzioni di controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, nonché
                  al comando di unità di tipo elementare, ha carattere esecutivo. Anche qui,
                  vanno  fatte  le  stesse  considerazioni  sulla  collocazione  sistematica  di  una
                    ne soprattutto alle norme del codice della navigazione, dagli appartenenti al ruolo
                    degli ispettori e dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri, ai sensi degli artt. 178,
                    co. 1, 848, co. 1, e 849, co. 1 c.m., e dagli appartenenti al ruolo degli ispettori e dei
                    sovrintendenti della Guardia di finanza.
               (34)  Hanno la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, ai sensi degli artt. 179, 848, co. 1,
                    e  849,  co.  1  c.m.,  gli  appartenenti  al  ruolo  degli  ispettori  e  dei  sovrintendenti
                    dell’Arma dei carabinieri e, ai sensi dell’art. 34, comma 1, d.lgs. n. 199/1995, gli
                    appartenenti al ruolo degli ispettori della Guardia di finanza.
               (35)  Hanno la qualifica di ufficiali di polizia tributaria con l’assolvimento, in via priorita-
                    ria, di funzioni di polizia tributaria, con particolare riguardo all’attività di ricerca e di
                    constatazione delle violazioni tributarie, finanziarie ed economiche, ai sensi dell’art.
                    34, commi 1 e 2, lett. b), d.lgs. n. 199/1995, gli appartenenti al ruolo ispettori della
                    Guardia di finanza.
               (36)  La carriera direttiva era propria dell’ordinamento degli impiegati civili dello Stato, ai
                    sensi del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e si sviluppava dalla qualifica iniziale di con-
                    sigliere di 3^ classe sino alla qualifica di direttore di divisione aggiunto. In particola-
                    re, gli artt. 154, 158 e 159 d.P.R. n. 3/1957, contemplavano le attribuzioni - rispetti-
                    vamente - del personale direttivo, del direttore di sezione e dei consiglieri.
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