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ART. 627 CATEGORIE DI MILITARI E CARRIERE
sarebbe stato più opportuno inserirlo nella parte relativa ai ruoli (libro IV,
titolo IV c.m.), anziché nell’articolo che si riferisce alle categorie gerarchiche
dove sono contemplati anche gli ufficiali che non hanno un vero e proprio
sviluppo di carriera, come gli ufficiali ausiliari, di cui all’art. 937 c.m.
Gli ufficiali, da sempre, costituiscono la categoria di vertice del personale
dell’ordinamento militare, essi sono l’elemento direttivo e dirigenziale delle
Forze armate (la cui funzione tipica è l’esercizio del comando), al quale ven-
gono anche demandate, con funzioni di complementarità, attribuzioni diret-
tive in campo tecnico, logistico e amministrativo .
(27)
L’attuale norma sottolinea come gli ufficiali siano preposti all’espletamento
delle funzioni di direzione, comando, indirizzo, coordinamento e controllo
sulle unità poste alle loro dipendenze. L’espressa previsione dello sviluppo
dirigenziale della carriera degli ufficiali deve essere integrata con le nuove
norme di inquadramento economico, sempre recate dal d.lgs. n. 94/2017 che
distinguono nettamente tra:
- il personale militare fino al grado di capitano, come recita la rubrica del titolo IV
del libro VI c.m.;
- gli ufficiali generali e superiori, come recita la rubrica del titolo V del libro
VI c.m.
In sintesi, se la carriera degli ufficiali ha uno sviluppo dirigenziale, le relative
funzioni con un adeguato trattamento economico sono svolte dagli ufficiali
generali e superiori, cioè gli ufficiali dal grado di maggiore e corrispondenti
sino a quello apicale della rispettiva carriera. Gli aspetti di dettaglio, relativi
ai compiti, vengono specificati negli artt. 838 c.m., per gli ufficiali
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, e negli artt. 844, 845 e 846
c.m., per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri. D’altra parte, il ruolo e le fun-
zioni dell’ufficiale si desumono anche dalla complessiva normativa militare,
con particolare riferimento a quella disciplinare, dove rilevano peculiari inca-
richi demandati agli ufficiali come, per esempio, quelli di comandante di
corpo o di comandante di reparto .
(28)
La positiva formulazione delle funzioni di comando, di livello dirigenziale e
di livello direttivo, che competono agli ufficiali in quanto personale di vertice
dell’ordinamento militare, sono ormai ricavabili dal contesto normativo e
non rappresentano più un principio di organizzazione, implicito per le strut-
ture militare. Dal punto di vista storico, il capitolo sulle funzioni dirigenziali
nasce da lontano e precisamente - per la prima volta - con l. 10 dicembre
1973, n. 804, con la quale la carriera degli ufficiali risulta articolata in due
tronconi, mantenendo però la sua continuità: un primo direttivo, dal grado
di sottotenente a quello di tenente colonnello e un secondo dirigenziale, dal
(27) Per tutti, G. LANDI, Ufficiali e sottufficiali, in NOV. DIG. IT., 1975, 1034. Inoltre, sulla
presenza di professionalità diverse all’interno della categoria degli ufficiali, v. A.
BALDANZA, La difesa, in S. CASSESE, Trattato cit., 211; A. BALDANZA, Ruoli e posizioni
di stato, in V. POLI, V. TENORE, L’ordinamento militare, II, Milano, 2006, 162 ss.
(28) V. F. BASSETTA, Forze armate e polizia, in F. CARINCI, V. TENORE, Il pubblico impiego non
privatizzato, II, Milano, 2007, 40 ss.
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