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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei sergenti può essere attribuita la quali-
fica di cui all’articolo 629, comma 2, lettera a), che comporta l’assunzione di attribuzioni di
particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all’anzianità posseduta.
7. La categoria dei graduati comprende i militari appartenenti al ruolo dei volontari in servizio
permanente, che rivestono i gradi da primo caporal maggiore sino a caporal maggiore capo scelto e gradi
corrispondenti. La carriera del ruolo dei volontari in servizio permanente ha carattere esecutivo. Ai
militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente può essere attribuita
la qualifica di cui all’articolo 1306, comma 1-bis, che comporta l’assunzione di attribuzioni di par-
ticolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all’anzianità posseduta.
8. La categoria dei militari di truppa comprende i militari di leva, i volontari in ferma
prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, gli allievi
marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie
militari.
9. Le carriere del personale militare sono disciplinate esclusivamente dal codice.
Testo previgente: «Art. 627. Categorie di militari.
1. Il personale militare è inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente
ordinate:
a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) graduati;
d) militari di truppa.
2. La categoria degli ufficiali comprende i militari dal grado di sottotenente
e corrispondenti sino al grado di generale o ammiraglio.
3. La categoria dei sottufficiali comprende i militari dal grado di sergente e
corrispondenti sino al grado di primo maresciallo ed equiparati.
4. La categoria dei graduati comprende i militari dal grado di primo caporal
maggiore e corrispondenti sino al grado di caporal maggiore capo scelto ed
equiparati.
5. La categoria dei militari di truppa comprende i militari di leva, i volontari
in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle
scuole militari, navale e aeronautica, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi
ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari».
I. L’art. 627 c.m. contempla le categorie gerarchiche del personale militare.
La norma riproduce, nella sostanza, la classificazione del personale militare
nelle categorie già individuate dalle seguenti fonti:
- art. 1, co. 2, l. 10 aprile 1954, n. 113;
- art. 1, co. 2, l. 31 luglio 1954, n. 599;
- art. 1, co. 2, l. 18 ottobre 1961, n. 1168;
- art. 3, d.P.R. n. 545/1986;
- art. 2, co. 5, l. 1° febbraio 1989, n. 53;
- art. 23, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196.
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