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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
stesso competa all’ufficiale con maggiore anzianità di grado, indipendente-
mente dal ruolo di appartenenza;
- la presidenza di varie commissioni militari, a parità di grado, è demandata
sempre al più anziano ;
(10)
- l’art. 715, co. 3, r.m. stabilisce che per la sostituzione del militare investito
di comando o di carica direttiva in caso di morte, assenza o impedimento,
in mancanza di disposizioni interne, subentra di iniziativa, fino alla nomina
del successore da parte dell’autorità competente, il militare, che ne ha tito-
lo, in servizio presso lo stesso comando o reparto più elevato in grado e, a
parità di grado, più anziano.
IV. L’art. 626, comma 3 c.m. dispone che l’ordinamento gerarchico deter-
mina il rapporto di subordinazione dell’inferiore nei confronti del superiore
e che dal rapporto di subordinazione deriva il dovere di obbedienza . In
(11)
senso analogo, l’art. 1346, co. 2, c.m.
In sostanza, la norma definisce l’effetto giuridico più importante, connesso
con una struttura organizzativa gerarchica. Il superiore si trova in una posi-
zione di sovraordinazione, mentre l’inferiore è collocato in posizione subor-
dinata; da questo reciproco atteggiarsi di situazioni giuridiche soggettive
nasce il dovere di obbedienza dell’inferiore nei confronti del superiore gerar-
chico, dovere successivamente specificato dall’art. 1347 c.m.
Bisogna immediatamente sottolineare che il rapporto di subordinazione, in
ambito militare, costituisce una posizione di stato (disciplinare) che, nel
tempo, si è andata man mano trasformando. Se, in particolare, nella vigenza
di precedenti ordinamenti disciplinari la posizione dell’inferiore costituiva
l’ipostatizzazione di una generale posizione giuridica soggettiva passiva, rile-
vante non solo nelle relazioni di servizio, ma in tutte le vicende della vita di
un militare, nel tempo quest’impostazione così rigida ha perso sempre più i
suoi connotati totalizzanti .
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Attualmente - infatti - è necessario distinguere i doveri disciplinari derivante
dall’inquadramento gerarchico, dai doveri disciplinari e, soprattutto, di servi-
zio connessi con il dovere di obbedienza. L’obbedienza rileva esclusivamente
nelle situazioni di servizio attivo, peraltro alle condizioni dettate dall’art.
1350 c.m. Solo il militare in servizio attivo può emanare ordini o deve ese-
(10) Vedi artt.: 1042 c.m., Commissione ordinaria di avanzamento dell’Esercito italiano;
1043 c.m., Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare; 1044 c.m.,
Commissione ordinaria di avanzamento dell’Aeronautica militare; 1045 c.m.,
Commissione ordinaria di avanzamento dell’Arma dei carabinieri; 1400
Commissione di disciplina; 767 r.m., Funzionamento del Consiglio dell’Ordine
Militare d’Italia; 884 r.m., Rapporti tra i delegati nel corso delle riunioni dei consigli
della rappresentanza militare.
(11) La peculiarità dello stato di militare si concretizza proprio per la stretta sottoposi-
zione di questo al rapporto gerarchico e alla disciplina militare; cfr., Cons. St., sez.
IV, 24 aprile 2009, n. 2640, in FORO AMM., 2009, 976; Cons. St., sez. IV, 30 giugno
2005, n. 3544, in FORO AMM., 2005, 1752. In dottrina, v. B. CAVALLO, Teoria e prassi
della pubblica amministrazione, cit., 350 ss.
(12) V. B. CAVALLO, Teoria e prassi della pubblica amministrazione, cit., 355 ss.
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