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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE




                 stesso competa all’ufficiale con maggiore anzianità di grado, indipendente-
                 mente dal ruolo di appartenenza;
               - la presidenza di varie commissioni militari, a parità di grado, è demandata
                 sempre al più anziano ;
                                     (10)
               - l’art. 715, co. 3, r.m. stabilisce che per la sostituzione del militare investito
                 di comando o di carica direttiva in caso di morte, assenza o impedimento,
                 in mancanza di disposizioni interne, subentra di iniziativa, fino alla nomina
                 del successore da parte dell’autorità competente, il militare, che ne ha tito-
                 lo, in servizio presso lo stesso comando o reparto più elevato in grado e, a
                 parità di grado, più anziano.
               IV. L’art. 626, comma 3 c.m. dispone che l’ordinamento gerarchico deter-
               mina il rapporto di subordinazione dell’inferiore nei confronti del superiore
               e che dal rapporto di subordinazione deriva il dovere di obbedienza . In
                                                                                 (11)
               senso analogo, l’art. 1346, co. 2, c.m.
               In sostanza, la norma definisce l’effetto giuridico più importante, connesso
               con una struttura organizzativa gerarchica. Il superiore si trova in una posi-
               zione di sovraordinazione, mentre l’inferiore è collocato in posizione subor-
               dinata;  da  questo  reciproco  atteggiarsi  di  situazioni  giuridiche  soggettive
               nasce il dovere di obbedienza dell’inferiore nei confronti del superiore gerar-
               chico, dovere successivamente specificato dall’art. 1347 c.m.
               Bisogna immediatamente sottolineare che il rapporto di subordinazione, in
               ambito  militare,  costituisce  una  posizione  di  stato  (disciplinare)  che,  nel
               tempo, si è andata man mano trasformando. Se, in particolare, nella vigenza
               di precedenti ordinamenti disciplinari la posizione dell’inferiore costituiva
               l’ipostatizzazione di una generale posizione giuridica soggettiva passiva, rile-
               vante non solo nelle relazioni di servizio, ma in tutte le vicende della vita di
               un militare, nel tempo quest’impostazione così rigida ha perso sempre più i
               suoi connotati totalizzanti .
                                        (12)
               Attualmente - infatti - è necessario distinguere i doveri disciplinari derivante
               dall’inquadramento gerarchico, dai doveri disciplinari e, soprattutto, di servi-
               zio connessi con il dovere di obbedienza. L’obbedienza rileva esclusivamente
               nelle  situazioni  di  servizio  attivo,  peraltro  alle  condizioni  dettate  dall’art.
               1350 c.m. Solo il militare in servizio attivo può emanare ordini o deve ese-
             (10)  Vedi artt.: 1042 c.m., Commissione ordinaria di avanzamento dell’Esercito italiano;
                  1043 c.m., Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare; 1044 c.m.,
                  Commissione  ordinaria  di  avanzamento  dell’Aeronautica  militare;  1045  c.m.,
                  Commissione  ordinaria  di  avanzamento  dell’Arma  dei  carabinieri;  1400
                  Commissione  di  disciplina;  767  r.m.,  Funzionamento  del  Consiglio  dell’Ordine
                  Militare d’Italia; 884 r.m., Rapporti tra i delegati nel corso delle riunioni dei consigli
                  della rappresentanza militare.
             (11)  La peculiarità dello stato di militare si concretizza proprio per la stretta sottoposi-
                  zione di questo al rapporto gerarchico e alla disciplina militare; cfr., Cons. St., sez.
                  IV, 24 aprile 2009, n. 2640, in FORO AMM., 2009, 976; Cons. St., sez. IV, 30 giugno
                  2005, n. 3544, in FORO AMM., 2005, 1752. In dottrina, v. B. CAVALLO, Teoria e prassi
                  della pubblica amministrazione, cit., 350 ss.
             (12)  V. B. CAVALLO, Teoria e prassi della pubblica amministrazione, cit., 355 ss.
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