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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
centro di imputazione e punto di riferimento costante il titolare dell’ufficio
in quanto persona fisica (il comandante o il superiore gerarchico) .
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È bene, quindi, tener presenti questi due diversi profili che si sovrappongono
(alcune volte sino a confondersi) e caratterizzano le Forze armate come organiz-
zazione gerarchica (dal punto di vista amministrativo) e come ordinamento disci-
plinare (dal punto di vista soggettivo) . L’art. 626, co. 1, c.m. induce sia a tenere
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separati i due profili sia a fondare il principio di gerarchia personale come aspetto
peculiare dell’ordinamento delle Forze armate. Le ragioni dell’ordinamento
disciplinare-gerarchico sono, poi, nuovamente esplicitate e rafforzate dall’art.
1346, co. 2, c.m.
La norma, d’altra parte, stabilisce che a ciascun militare debba essere attri-
buito un grado o comunque una precisa collocazione all’interno della scala
gerarchica .
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Da questa disposizione, quindi, deriva la normativa concernente l’attribuzio-
ne (e l’eventuale perdita) del grado, di cui al libro IV, titolo V, capo I c.m. che
fonda quella particolare relazione giuridica del militare nei rapporti interper-
sonali con gli altri militari e con la stessa amministrazione di appartenenza
nota come rapporto gerarchico. Il rapporto gerarchico costituisce la base
sulla quale si innestano gli altri tipi di relazioni giuridiche che legano il mili-
tare con l’organizzazione in cui è inserito, cioè il rapporto di servizio (rap-
porto di impiego, servizio temporaneo, trattenimento o richiamo in servizio
dal congedo) e il rapporto organico (inerente agli incarichi conferiti e alla
(6) È stato notato come l’attuale dinamica organizzativa della Pubblica amministrazione
conduca ad una progressiva spersonalizzazione del rapporto gerarchico, nel senso
che poteri, doveri ed obblighi sono stabiliti in relazione alla titolarità di un ufficio
pubblico e non, solamente, con riguardo alla qualifica di pubblico funzionario.
Questa tendenza alla spersonalizzazione non tocca l’ordinamento militare, anche se
parte della dottrina sembra di contrario avviso, affermando che nelle Forze armate
“pare ancora previsto un vincolo gerarchico tra persone”, ma queste ultime cono-
scerebbero “tali limitazioni e cautele, che la sottoposizione gerarchica al solo supe-
riore funzionale prevale ampiamente sulla generale subordinazione ad ogni superio-
re in grado”: F. S. SEVERI, Gerarchia a rapporti interorganici, in DIG. - DISC. PUBBL., VII,
Torino, 1991, 141. L’affermazione non sembra pienamente condivisibile, sia sul
piano positivo (basti pensare all’emanazione degli ordini in ambito militare o alla
potestà sanzionatoria attribuita a qualsiasi superiore per l’inflizione del richiamo), sia
sul piano organizzativo dove la necessaria flessibilità e modularità che devono carat-
terizzare lo strumento militare mal si concilierebbero con rigidi schematismi orga-
nizzativi (o meglio con quella che la dottrina militare definisce “gerarchia di linea”),
propri di una esclusiva dipendenza gerarchica. In effetti, la generale subordinazione
ad ogni superiore in grado permette un rapido ed efficace adattamento dello stru-
mento, con continue possibilità di ricomposizione, riarticolazione e rischieramento
delle forze, che gli attuali, basilari concetti di comando operativo e/o tattico e con-
trollo operativo e/o tattico presuppongono.
(7) Sulla definizione dell’ordinamento militare come ordinamento normativo disciplina-
re: D. BORTOLOTTI, Disciplina militare (diritto amministrativo), in ENC. GIUR., XI, Roma
Treccani, 1989. Sull’ordinamento militare, come ordinamento tipicamente organiz-
zatorio, imperniato principalmente sulla formula gerarchica: B. CAVALLO, Teoria e
prassi della pubblica organizzazione, cit., 352.
(8) L’art. 713 r.m. dispone proprio che il grado corrisponde alla posizione che il militare
occupa nella scala gerarchica.
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