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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE




               centro di imputazione e punto di riferimento costante il titolare dell’ufficio
               in quanto persona fisica (il comandante o il superiore gerarchico) .
                                                                            (6)
               È bene, quindi, tener presenti questi due diversi profili che si sovrappongono
               (alcune volte sino a confondersi) e caratterizzano le Forze armate come organiz-
               zazione gerarchica (dal punto di vista amministrativo) e come ordinamento disci-
               plinare (dal punto di vista soggettivo) . L’art. 626, co. 1, c.m. induce sia a tenere
                                                (7)
               separati i due profili sia a fondare il principio di gerarchia personale come aspetto
               peculiare  dell’ordinamento  delle  Forze  armate.  Le  ragioni  dell’ordinamento
               disciplinare-gerarchico  sono,  poi,  nuovamente  esplicitate  e  rafforzate  dall’art.
               1346, co. 2, c.m.
               La norma, d’altra parte, stabilisce che a ciascun militare debba essere attri-
               buito un grado o comunque una precisa collocazione all’interno della scala
               gerarchica .
                         (8)
               Da questa disposizione, quindi, deriva la normativa concernente l’attribuzio-
               ne (e l’eventuale perdita) del grado, di cui al libro IV, titolo V, capo I c.m. che
               fonda quella particolare relazione giuridica del militare nei rapporti interper-
               sonali con gli altri militari e con la stessa amministrazione di appartenenza
               nota come rapporto gerarchico. Il rapporto gerarchico costituisce la base
               sulla quale si innestano gli altri tipi di relazioni giuridiche che legano il mili-
               tare con l’organizzazione in cui è inserito, cioè il rapporto di servizio (rap-
               porto di impiego, servizio temporaneo, trattenimento o richiamo in servizio
               dal congedo) e il rapporto organico (inerente agli incarichi conferiti e alla

             (6)   È stato notato come l’attuale dinamica organizzativa della Pubblica amministrazione
                  conduca ad una progressiva spersonalizzazione del rapporto gerarchico, nel senso
                  che poteri, doveri ed obblighi sono stabiliti in relazione alla titolarità di un ufficio
                  pubblico  e  non,  solamente,  con  riguardo  alla  qualifica  di  pubblico  funzionario.
                  Questa tendenza alla spersonalizzazione non tocca l’ordinamento militare, anche se
                  parte della dottrina sembra di contrario avviso, affermando che nelle Forze armate
                  “pare ancora previsto un vincolo gerarchico tra persone”, ma queste ultime cono-
                  scerebbero “tali limitazioni e cautele, che la sottoposizione gerarchica al solo supe-
                  riore funzionale prevale ampiamente sulla generale subordinazione ad ogni superio-
                  re in grado”: F. S. SEVERI, Gerarchia a rapporti interorganici, in DIG. - DISC. PUBBL., VII,
                  Torino,  1991,  141.  L’affermazione  non  sembra  pienamente  condivisibile,  sia  sul
                  piano positivo (basti pensare all’emanazione degli ordini in ambito militare o alla
                  potestà sanzionatoria attribuita a qualsiasi superiore per l’inflizione del richiamo), sia
                  sul piano organizzativo dove la necessaria flessibilità e modularità che devono carat-
                  terizzare lo strumento militare mal si concilierebbero con rigidi schematismi orga-
                  nizzativi (o meglio con quella che la dottrina militare definisce “gerarchia di linea”),
                  propri di una esclusiva dipendenza gerarchica. In effetti, la generale subordinazione
                  ad ogni superiore in grado permette un rapido ed efficace adattamento dello stru-
                  mento, con continue possibilità di ricomposizione, riarticolazione e rischieramento
                  delle forze, che gli attuali, basilari concetti di comando operativo e/o tattico e con-
                  trollo operativo e/o tattico presuppongono.
             (7)   Sulla definizione dell’ordinamento militare come ordinamento normativo disciplina-
                  re: D. BORTOLOTTI, Disciplina militare (diritto amministrativo), in ENC. GIUR., XI, Roma
                  Treccani, 1989. Sull’ordinamento militare, come ordinamento tipicamente organiz-
                  zatorio,  imperniato  principalmente  sulla  formula  gerarchica:  B.  CAVALLO,  Teoria  e
                  prassi della pubblica organizzazione, cit., 352.
             (8)   L’art. 713 r.m. dispone proprio che il grado corrisponde alla posizione che il militare
                  occupa nella scala gerarchica.
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