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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
incompleto, un termine ben preciso per l’esercizio del potere di richiesta, e ciò
proprio al fine di evitare il protrarsi incontrollato di un limbo decisionale sulla
concreta perseguibilità penale del fatto.
A ben vedere, la questione risulta di rilevanza tutt’altro che secondaria,
avendo anche a che fare, in ultima analisi, con l’esercizio - costituzionalmente
obbligatorio - dell’azione penale e con il principio, recentemente costituziona-
lizzato, di ragionevole durata del processo, che deve trovare attuazione anche
nelle fasi precedenti a quella propriamente processuale.
A margine, è il caso di evidenziare che, nei casi in cui il titolare della facoltà
di richiesta non riceva alcuna comunicazione attraverso i canali interni (com’è
accaduto nella vicenda qui esaminata), si ritiene ammissibile che sia il pubblico
ministero a metterlo a conoscenza dei fatti e invitarlo ad esprimere il suo inten-
dimento.
Tuttavia non sfugge che una tale attività di sostanziale supplenza, pur rite-
nuta, come detto, pienamente legittima, possa essere soggettivamente interpre-
tata come una latente pressione esercitata dalla pubblica accusa nei confronti
del comandante perché formuli la richiesta e rimuova l’ostacolo procedimenta-
le. In proposito, infatti, non va dimenticato che, in caso di mero silenzio del-
l’autorità preposta (da qualsiasi causa provocato, quindi anche se dovuto alla
mancata conoscenza dei fatti), la condotta criminosa rimane comunque non
procedibile.
Pertanto, appare auspicabile, perché più in linea con il sistema, che sia
varata a livello di normazione primaria una disposizione di carattere generale,
valida per tutti i reati militari perseguibili a richiesta, che preveda un termine
perentorio anche con riferimento all’intervallo temporale entro il quale la
comunicazione della notitia criminis debba pervenire al Comandante di Corpo
competente, a sua volta vincolato ad esprimersi in un arco temporale rigida-
mente prefissato.
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