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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE




             incompleto, un termine ben preciso per l’esercizio del potere di richiesta, e ciò
             proprio al fine di evitare il protrarsi incontrollato di un limbo decisionale sulla
             concreta perseguibilità penale del fatto.
                  A ben vedere, la questione risulta di rilevanza tutt’altro che secondaria,
             avendo anche a che fare, in ultima analisi, con l’esercizio - costituzionalmente
             obbligatorio - dell’azione penale e con il principio, recentemente costituziona-
             lizzato, di ragionevole durata del processo, che deve trovare attuazione anche
             nelle fasi precedenti a quella propriamente processuale.
                  A margine, è il caso di evidenziare che, nei casi in cui il titolare della facoltà
             di richiesta non riceva alcuna comunicazione attraverso i canali interni (com’è
             accaduto nella vicenda qui esaminata), si ritiene ammissibile che sia il pubblico
             ministero a metterlo a conoscenza dei fatti e invitarlo ad esprimere il suo inten-
             dimento.
                  Tuttavia non sfugge che una tale attività di sostanziale supplenza, pur rite-
             nuta, come detto, pienamente legittima, possa essere soggettivamente interpre-
             tata come una latente pressione esercitata dalla pubblica accusa nei confronti
             del comandante perché formuli la richiesta e rimuova l’ostacolo procedimenta-
             le. In proposito, infatti, non va dimenticato che, in caso di mero silenzio del-
             l’autorità preposta (da qualsiasi causa provocato, quindi anche se dovuto alla
             mancata conoscenza dei fatti), la condotta criminosa rimane comunque non
             procedibile.
                  Pertanto, appare auspicabile, perché più in linea con il sistema, che sia
             varata a livello di normazione primaria una disposizione di carattere generale,
             valida per tutti i reati militari perseguibili a richiesta, che preveda un termine
             perentorio  anche  con  riferimento  all’intervallo  temporale  entro  il  quale  la
             comunicazione della notitia criminis debba pervenire al Comandante di Corpo
             competente, a sua volta vincolato ad esprimersi in un arco temporale rigida-
             mente prefissato.



















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