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TEMPO INTERCORSO TRA LA DATA DEL FATTO E QUELLA IN CUI LO STESSO VIENE
                                A CONOSCENZA DEL COMANDANTE DI CORPO



               condotte perseguibili a richiesta, in relazione alle quali comunque la vittima può
               fare ricorso al giudice civile per ottenere il risarcimento del danno.
                    L’affermazione,  ormai  da  considerarsi  consolidata,  della  compatibilità
               costituzionale della richiesta ex art. 260, comma 2, c.p.m.p. con riferimento alle
               questioni sino ad oggi sollevate, ha comunque lasciato aperte alcune criticità,
               che i giudici di merito hanno provato a superare attraverso percorsi interpreta-
               tivi rivelatisi, però, alquanto impervi e scarsamente produttivi di risultati effet-
               tivi.
                    La sentenza della Corte di Cassazione qui in esame è intervenuta proprio
               su una decisione, adottata all’esito di un’udienza preliminare, che costituisce un
               esempio paradigmatico di siffatta tipologia di approccio ermeneutico, volto, nel
               caso di specie, a trovare il sistema di arginare, a legislazione invariata, l’espan-
               sione potenzialmente illimitata dell’intervallo temporale tra la data del fatto e
               quella in cui il Comandante di Corpo riceve la notizia di esso.
                    Si tratta di un fenomeno che, come si dirà meglio più avanti, può verifi-
               carsi nel frequente caso in cui l’acquisizione della notizia di reato militare avven-
               ga ad opera di Ufficiali di Polizia Giudiziaria Militare che, rispetto al soggetto
               interessato, non rivestano la qualifica di Comandanti di Corpo; dal che conse-
               gue la necessità di una comunicazione ad hoc, che ponga a conoscenza del fatto
               il titolare della facoltà di richiedere il procedimento penale.
                    Nello specifico si era verificato che la notizia di un episodio accaduto il 4
               luglio 2012 era pervenuta al competente Comandante di Corpo in data 18 set-
               tembre 2012, e ciò grazie ad una segnalazione della Procura militare. La richie-
               sta di procedimento era stata quindi avanzata in data 21 settembre 2012.
                    Ad avviso del Giudice dell’Udienza Preliminare, detta richiesta non poteva
               considerarsi tempestiva, con riferimento al termine di un mese previsto dall’art.
               260, comma quarto, c.p.m.p., nella considerazione che gli eventuali ritardi nelle
               comunicazioni  sulla  linea  della  catena  di  comando  del  militare  coinvolto  in
               vicende suscettibili di essere valutate a fini penali non potevano ricadere nega-
               tivamente sugli interessati che, di fatto, si trovavano a soggiacere - in ipotesi a
               tempo indeterminato - al sopravvenire della condizione di procedibilità.
                    Inoltre, sempre secondo il GUP, doveva essere adeguatamente considera-
               to il disposto di cui all’art. 237 del T.U. delle disposizioni regolamentari in mate-
               ria di ordinamento militare, rivolto ai comandi dell’Arma dei Carabinieri, secon-
               do cui, in caso di reati militari la cui procedibilità è condizionata dalla richiesta
               del Comandante di Corpo, copia di tutte le informative devono essere a questi
               trasmesse in modo da consentirgli fin da subito, nell’immediatezza dei fatti,
               l’esercizio delle prerogative di legge in materia di reati militari.


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