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LA PROPOSTA LEGISLATIVA DEL 17 APRILE 2018 DELLA COMMISSIONE EUROPEA



                    Se il provider non può ottemperare all’ordine di produzione perché incom-
               pleto o contenente errori manifesti o informazioni insufficienti per eseguirlo
               oppure per cause di forza maggiore o impossibilità materiale oppure perché la
               persona non è sua cliente o i dati sono stati cancellati in precedenza, ne informa
               l’autorità di emissione utilizzando l’apposito Allegato III dell’ordine europeo
               (art. 9, par. 3-4).
                    Qualora il provider ritenga che ottemperando all’ordine di produzione vio-
               lerebbe manifestamente la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione o che l’or-
               dine sia «manifestamente arbitrario», l’allegato III dovrà essere trasmesso, oltre
               che all’autorità procedente dello Stato richiedente, anche all’autorità di esecu-
               zione dello Stato membro in cui il provider è stabilito o ha designato il proprio
               rappresentante legale in modo che quest’ultima possa chiedere all’autorità dello
               Stato richiedente «chiarimenti» direttamente oppure tramite Eurojust o la Rete
               giudiziaria europea (art. 9, par. 6). Inoltre, l’autorità di emissione può chiedere
               al provider di astenersi «dall’informare la persona i cui dati sono ricercati, per non
               ostacolarne il procedimento penale» (art. 11, par. 1).
                    Sostanzialmente  simile  nel  complesso  la  corrispondente  disciplina  per
               l’ordine di conservazione.
                    Se il provider non esegua gli ordini europei o informi la persona i cui dati
               sono ricercati, fatte salve le eventuali sanzioni penali previste dal diritto nazio-
               nale, il proposto Regolamento obbliga gli Stati a prevedere, da un canto, san-
               zioni pecuniarie e, dall’altro, la facoltà all’autorità di emissione di avviare la pro-
               cedura di esecuzione prevista dall’art. 14.
                    La procedura stabilisce il trasferimento dell’ordine di produzione o di con-
               servazione, unitamente al certificato e all’allegato III compilato dal provider in
               cui  sono  indicati  i  motivi  dell’inottemperanza,  all’autorità  competente  dello
               Stato di esecuzione che, ricevuta la documentazione, riconosce «senza ulteriori
               formalità [e] senza indebito ritardo e comunque entro cinque giorni lavorativi»
               l’ordine adottando «le misure necessarie alla sua esecuzione», iniziando dall’in-
               giunzione formale al provider di ottemperare gli obblighi prescritti.
                    Nell’ambito  della  procedura  di  esecuzione  il  provider può  comunque
               opporsi invocando i motivi previsti dai paragrafi quattro (per l’ordine di produ-
               zione) e cinque (per l’ordine di conservazione) dell’art. 14 (ordine emesso o
               convalidato da un’autorità non competente, emesso in relazione a un reato non
               procedibile, impossibilità materiale, manifesta arbitrarietà, ecc.). Se l’ordine è
               riconosciuto e la sua esecutività confermata dall’autorità di esecuzione ma il pro-
               vider continua a non ottemperarvi, lo Stato di esecuzione irroga una sanzione
               pecuniaria.


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