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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Diversa, al contrario, la procedura di riesame, prevista dagli artt. 15-16 del
proposto Regolamento, che si applica qualora il provider non possa ottemperare
all’ordine di produzione perché ciò contrasterebbe con il diritto di uno Stato
terzo «che vieta la divulgazione dei dati per la necessità di tutelare i diritti fon-
damentali delle persone interessate o interessi fondamentali del paese terzo
connessi alla sicurezza o alla difesa nazionali» (art. 15) o per ogni altro diverso
motivo (art. 16). In questi casi, il provider può opporsi indicando all’autorità di
emissione «tutte le informazioni pertinenti sul diritto del paese terzo, sulla sua
applicabilità al caso di specie e sulla natura dell’obbligo contrastante». A quel
punto, l’autorità di emissione riesamina l’ordine sulla base dell’obiezione moti-
vata del provider e, se intende confermarlo, ne chiederà il riesame all’organo giu-
risdizionale competente del proprio Stato (nelle more l’esecuzione dell’ordine è
sospesa).
Se l’organo giurisdizionale ritiene che il contrasto sollevato dal provider non
sussista, conferma l’ordine ; diversamente trasmetterà alle autorità centrali
(8)
dello Stato terzo, tramite la propria autorità centrale, «tutte le pertinenti infor-
mazioni fattuali e giuridiche relative al caso» fissando un termine di quindici
giorni per rispondere. Se l’autorità straniera comunica la propria opposizione
all’esecuzione dell’ordine europeo di produzione, questo viene revocato dall’au-
torità giurisdizionale che di ciò informa l’autorità di emissione e il provider, men-
tre se l’autorità straniera non risponde o non si oppone, l’organo giurisdizionale
conferma l’ordine.
Le due proposte legislative presentate ad aprile 2018 dalla Commissione
verranno esaminate dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel corso del 2018
con l’obiettivo di approvarle possibilmente al più tardi nel 2019.
(8) Nella procedura di riesame l’organo giurisdizionale «dovrebbe esaminare se il diritto del
paese terzo, anziché tutelare i diritti fondamentali o interessi fondamentali del paese terzo
connessi alla sicurezza o alla difesa nazionali, intenda manifestamente tutelare altri interessi
o proteggere attività illecite dalle richieste delle autorità di contrasto nell’ambito delle inda-
gini penali» (art. 15, par. 4).
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