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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




                  Diversa, al contrario, la procedura di riesame, prevista dagli artt. 15-16 del
             proposto Regolamento, che si applica qualora il provider non possa ottemperare
             all’ordine di produzione perché ciò contrasterebbe con il diritto di uno Stato
             terzo «che vieta la divulgazione dei dati per la necessità di tutelare i diritti fon-
             damentali  delle  persone  interessate  o  interessi  fondamentali  del  paese  terzo
             connessi alla sicurezza o alla difesa nazionali» (art. 15) o per ogni altro diverso
             motivo (art. 16). In questi casi, il provider può opporsi indicando all’autorità di
             emissione «tutte le informazioni pertinenti sul diritto del paese terzo, sulla sua
             applicabilità al caso di specie e sulla natura dell’obbligo contrastante». A quel
             punto, l’autorità di emissione riesamina l’ordine sulla base dell’obiezione moti-
             vata del provider e, se intende confermarlo, ne chiederà il riesame all’organo giu-
             risdizionale competente del proprio Stato (nelle more l’esecuzione dell’ordine è
             sospesa).
                  Se l’organo giurisdizionale ritiene che il contrasto sollevato dal provider non
             sussista,  conferma  l’ordine ;  diversamente  trasmetterà  alle  autorità  centrali
                                       (8)
             dello Stato terzo, tramite la propria autorità centrale, «tutte le pertinenti infor-
             mazioni fattuali e giuridiche relative al caso» fissando un termine di quindici
             giorni per rispondere. Se l’autorità straniera comunica la propria opposizione
             all’esecuzione dell’ordine europeo di produzione, questo viene revocato dall’au-
             torità giurisdizionale che di ciò informa l’autorità di emissione e il provider, men-
             tre se l’autorità straniera non risponde o non si oppone, l’organo giurisdizionale
             conferma l’ordine.
                  Le due proposte legislative presentate ad aprile 2018 dalla Commissione
             verranno esaminate dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel corso del 2018
             con l’obiettivo di approvarle possibilmente al più tardi nel 2019.

















             (8)   Nella  procedura  di  riesame  l’organo  giurisdizionale  «dovrebbe  esaminare  se  il  diritto  del
                  paese terzo, anziché tutelare i diritti fondamentali o interessi fondamentali del paese terzo
                  connessi alla sicurezza o alla difesa nazionali, intenda manifestamente tutelare altri interessi
                  o proteggere attività illecite dalle richieste delle autorità di contrasto nell’ambito delle inda-
                  gini penali» (art. 15, par. 4).
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