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PANORAMA DI

                                               GIUSTIZIA MILITARE



                                                                                                  MILITARE
                                                 Corte di Cassazione, sezione I, sentenza del 3 marzo
                                                 2015 - 25 marzo 2015, n. 12567


                      Dott. Antonio SABINO       Richiesta di procedimento - Tempo intercorso tra  GIUSTIZIA
                   Procuratore Militare della Repubblica
                   presso il Tribunale Militare di Roma  la data del fatto e quella in cui lo stesso viene a
                                                 conoscenza  del  Comandante  di  Corpo  -        DI
                                                 Irrilevanza sul calcolo del termine di trenta giorni
                                                 previsto dall’art. 260 c.p.m.p.                  PANORAMA

                    Il periodo di tempo intercorrente tra la data del fatto e quella in cui lo stesso viene a cono-
               scenza del Comandante di Corpo, anche se di non breve durata, non influisce sul termine di
               trenta giorni previsto dall’art. 260 c.p.m.p. entro cui esercitare il potere di proporre la richiesta
               di procedimento; detto termine, di natura perentoria, decorre in ogni caso dal momento in cui
               il titolare del potere di richiesta riceve la notizia del fatto.


                    La sentenza della Suprema Corte che in questo numero segnaliamo all’at-
               tenzione dei gentili lettori, anche se non recentissima, appare di significativo
               interesse in quanto attinente ad un istituto: la richiesta di procedimento del
               Comandante di Corpo ex art. 260 del Codice penale militare di pace, che ha
               costituito oggetto di notevoli attenzioni sia da parte della dottrina sia della giu-
               risprudenza.
                    In particolare, a partire dalla metà degli anni settanta, i giudici militari si
               sono in più occasioni rivolti alla Corte Costituzionale, invitandola a verificarne
               la compatibilità con i principi consolidati nella nostra Carta fondamentale.
                    Due aspetti soprattutto sono stati segnalati come non esenti da possibili
               rilievi: da un lato l’assoluta discrezionalità con cui l’autorità preposta esercita il
               potere a lui conferito dalla legge, da cui possono derivare situazioni di disparità
               di trattamento non contemperate da alcun dovere di dare conto, mediante ade-
               guata motivazione, delle ragioni poste alla base della decisione, con conseguente
               possibile violazione dell’art. 3 della Costituzione, e dall’altro lato la scarsa tutela
               della posizione della persona offesa dal reato militare alla quale, a causa della

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