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TEMPO INTERCORSO TRA LA DATA DEL FATTO E QUELLA IN CUI LO STESSO VIENE
                                A CONOSCENZA DEL COMANDANTE DI CORPO



                    Può  farsi  l’esempio  del  fatto  commesso  da  più  militari  appartenenti  a
               Corpi diversi o a Forze armate diverse, per i quali il comma secondo dell’art.
               260 c.p.m.p. attribuisce la facoltà di proporre la richiesta non già al Comandante
               di Corpo che nella sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria militare ha for-
               malmente acquisito la notizia di reato, bensì al Comandante del Corpo dal quale
               dipende il militare più elevato in grado, o, a parità di grado, al superiore in
               comando o al più anziano; oppure si pensi al caso del militare aggregato, nei cui
               confronti la titolarità del potere è stata riconosciuta esclusivamente in capo al
               Comandante  del  Corpo  di  appartenenza  organica  (Cass.  Sez.  1,  Sentenza  n.
               12127 del 28 ottobre 1985 - deposito 13 dicembre 1985; principio ulteriormen-
               te confermato da: Cass. Sez.1°, Sentenza n. 22699 del 14 aprile 2004 deposito
               12 maggio 2004).
                    Sulla questione è intervenuta anche l’Autorità giudiziaria militare e, in par-
               ticolare, la Procura Generale Militare presso la Corte Militare d’Appello che,
               con una nota del 10 settembre 2014, emanata d’intesa con le Procure Militari,
               inviata agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria Militare per il tramite dei rispettivi
               Stati Maggiori e Comandi Generali, ha disposto che: “se la notizia di reato sia
               stata acquisita da un soggetto appartenente alla Polizia Giudiziaria Militare, ma
               non titolare del potere di formulare la richiesta di procedimento, la comunica-
               zione andrà sempre trasmessa direttamente e tempestivamente all’autorità giu-
               diziaria militare, provvedendo nel contempo a comunicare i fatti al competente
               Comandante di Corpo perché sia posto in grado di assumere le proprie deter-
               minazioni in ordine alla procedibilità”.
                    È evidente, comunque, che né la generale disposizione appena citata, né
               quella settoriale contenuta nel T.U.O.M., non prevedendo alcuna sanzione pro-
               cessuale collegata al ritardo nella comunicazione della notitia criminis al titolare
               del  potere  di  richiesta,  risolvono  in  via  definitiva  il  problema.  Infatti,  resta
               comunque priva di adeguata soddisfazione l’esigenza, immanente al sistema,
               che l’intero iter attraverso cui si attuano le scelte riguardanti la procedibilità dei
               fatti costituenti reato, quando sono affidate a organi istituzionali, sia caratteriz-
               zato da tempi ragionevolmente rapidi e rigidamente predefiniti.
                    L’attuale assetto, quindi, per un verso non appare idoneo a contemperare
               in misura soddisfacente i diversi interessi in campo (quello pubblico verso un
               equilibrato esercizio dell’azione penale militare nei casi di reati di modesta gra-
               vità, e quello privato dei soggetti coinvolti, le cui posizioni giuridiche meritano
               di trovare una definizione in tempi certi e di ragionevole durata) e, per altro
               verso, contrasta, potenzialmente sino a vanificarla, con la volontà del legislatore
               codicistico,  che  ha  inteso  fissare  in  modo  perentorio,  anche  se  purtroppo


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