Page 155 - Rassegna 2018-3
P. 155
PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
mancata previsione della querela, è sottratta la possibilità, riconosciuta invece
per i reati comuni, di chiedere una pronuncia penale sulle condotte della quale
è stato vittima, dovendo egli soggiacere alla volontà totalmente discrezionale
espressa da altro soggetto.
Sotto entrambi i profili il Giudice delle leggi si è mostrato irremovibile nel
dichiarare la piena compatibilità costituzionale dell’istituto.
Riguardo alla mancata previsione dell’obbligo di motivazione si è fatto
leva sulla natura giuridica della richiesta, ritenendo che fosse da qualificare quale
atto processuale, sottratto quindi alla disposizione di carattere generale di cui
all’art. 3 della legge 241 del 1990 e da assimilare alla generale categoria delle
richieste di procedimento, il cui riferimento normativo va individuato nell’art.
342 c.p.p. (Corte Cost. Ordinanza n. 409/2000).
Quanto alle censure originate dalla rilevata disparità di trattamento nella
tutela della vittima di reati perseguibili a richiesta del Comandante di Corpo,
nella medesima Ordinanza sono state svolte le seguenti considerazioni, che
meritano di essere testualmente riportate: «… la possibile disparità di tratta-
mento tra i colpevoli di reati militari, come conseguenza delle insindacabili
determinazioni del Comandante del Corpo, non pone la norma denunciata in
contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto la discrezionalità nell’applicazione della
legge, attribuita al comandante - al quale, peraltro, è doveroso accreditare doti
di imparzialità e distacco (cfr. sentenza n. 449 del 1991, nonché ordinanze nn.
396 del 1996 e 467 del 1995) - “non può dar luogo a violazioni apprezzabili
sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza” (cfr. sentenza n.
114 del 1982, nonché ordinanze nn. 112 del 1981 e 60 del 1978); che, del pari,
si è escluso che l’istituto della richiesta di procedimento, risolvendosi nell’attri-
buzione al Comandante del Corpo di un potere svincolato da ogni controllo,
leda il principio del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica ammini-
strazione, stante la non arbitrarietà della disciplina dettata dal legislatore ordina-
rio in rapporto agli obiettivi perseguiti dalla previsione normativa (cfr. ordinan-
ze nn. 112 del 1981 e 60 del 1978)».
Con riguardo alla salvaguardia degli interessi della persona offesa, ogget-
tivamente affievolita a causa dalla mancata previsione della possibilità di pro-
porre querela, è stato ancora rilevato, sempre nella stessa ordinanza (orienta-
mento confermato nella Ordinanza di poco successiva n. 186/2001), che la pre-
valenza dell’interesse pubblico di tutelare il prestigio e la dignità delle Forze
armate, “evitando che l’incondizionato esercizio dell’azione penale possa di
fatto causare un pregiudizio proporzionalmente maggiore di quello prodotto
dal reato”, si giustifica in considerazione della modesta attitudine offensiva delle
154

