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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE




             mancata previsione della querela, è sottratta la possibilità, riconosciuta invece
             per i reati comuni, di chiedere una pronuncia penale sulle condotte della quale
             è stato vittima, dovendo egli soggiacere alla volontà totalmente discrezionale
             espressa da altro soggetto.
                  Sotto entrambi i profili il Giudice delle leggi si è mostrato irremovibile nel
             dichiarare la piena compatibilità costituzionale dell’istituto.
                  Riguardo alla mancata previsione dell’obbligo di motivazione si è fatto
             leva sulla natura giuridica della richiesta, ritenendo che fosse da qualificare quale
             atto processuale, sottratto quindi alla disposizione di carattere generale di cui
             all’art. 3 della legge 241 del 1990 e da assimilare alla generale categoria delle
             richieste di procedimento, il cui riferimento normativo va individuato nell’art.
             342 c.p.p. (Corte Cost. Ordinanza n. 409/2000).
                  Quanto alle censure originate dalla rilevata disparità di trattamento nella
             tutela della vittima di reati perseguibili a richiesta del Comandante di Corpo,
             nella  medesima  Ordinanza  sono  state  svolte  le  seguenti  considerazioni,  che
             meritano di essere testualmente riportate: «… la possibile disparità di tratta-
             mento  tra  i  colpevoli  di  reati  militari,  come  conseguenza  delle  insindacabili
             determinazioni del Comandante del Corpo, non pone la norma denunciata in
             contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto la discrezionalità nell’applicazione della
             legge, attribuita al comandante - al quale, peraltro, è doveroso accreditare doti
             di imparzialità e distacco (cfr. sentenza n. 449 del 1991, nonché ordinanze nn.
             396 del 1996 e 467 del 1995) - “non può dar luogo a violazioni apprezzabili
             sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza” (cfr. sentenza n.
             114 del 1982, nonché ordinanze nn. 112 del 1981 e 60 del 1978); che, del pari,
             si è escluso che l’istituto della richiesta di procedimento, risolvendosi nell’attri-
             buzione al Comandante del Corpo di un potere svincolato da ogni controllo,
             leda il principio del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica ammini-
             strazione, stante la non arbitrarietà della disciplina dettata dal legislatore ordina-
             rio in rapporto agli obiettivi perseguiti dalla previsione normativa (cfr. ordinan-
             ze nn. 112 del 1981 e 60 del 1978)».
                  Con riguardo alla salvaguardia degli interessi della persona offesa, ogget-
             tivamente affievolita a causa dalla mancata previsione della possibilità di pro-
             porre querela, è stato ancora rilevato, sempre nella stessa ordinanza (orienta-
             mento confermato nella Ordinanza di poco successiva n. 186/2001), che la pre-
             valenza dell’interesse pubblico di tutelare il prestigio e la dignità delle Forze
             armate,  “evitando  che  l’incondizionato  esercizio  dell’azione  penale  possa  di
             fatto causare un pregiudizio proporzionalmente maggiore di quello prodotto
             dal reato”, si giustifica in considerazione della modesta attitudine offensiva delle


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