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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




                  Oltre ai generali requisiti di necessità e proporzionalità della misura, per i
             dati relativi agli abbonati e agli accessi l’EPO può essere emesso per qualsiasi
             reato mentre per i dati relativi alle operazioni e al contenuto solo «per i reati
             punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima
             di almeno tre anni» e, indipendentemente da questa soglia, anche per quei reati
             specifici - già armonizzati a livello europeo - indicati alla lett. b (reati di frode e
             falsificazione, di abuso e sfruttamento sessuale di minori, di pornografia mino-
             rile ed attacchi contro i sistemi di informazione «se commessi in tutto o in parte
             a mezzo di un sistema informatico») e alla lett. c (reati di terrorismo) dell’art. 5.
             L’ordine europeo di conservazione potrà essere emesso per qualsiasi reato e si
             farà distinzione tra le diverse tipologie di dati considerato che la sua funzione è
             quella di «impedire la rimozione, la cancellazione o la modifica di dati in vista
             di  una  successiva  richiesta  di  produzione  tramite  l’assistenza  giudiziaria,  un
             ordine europeo d’indagine o un EPO» (art. 6, par. 2).
                  Il destinatario degli ordini europei è il rappresentante legale europeo desi-
             gnato dal provider che offre servizi nell’Unione oppure, in mancanza di questa,
             qualsiasi stabilimento del provider nell’Unione (art. 7, par. 1-2). Tale previsione
             del Regolamento troverà compiuta attuazione mediante la correlata proposta di
             Direttiva che obbligherà il provider che offre servizi in uno Stato membro (sta-
             bilito o meno che sia, ai sensi della normativa europea, in quello Stato) a desi-
             gnare «almeno un rappresentante legale nell’Unione ai fini della ricezione, del-
             l’ottemperanza e dell’esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità com-
             petenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali» (art. 3,
             par. 1-2, proposta di Direttiva). Il rappresentante dovrà risiedere o stabilirsi in
             uno degli Stati membri in cui il provider è presente o offre servizi. In caso di
             inosservanza delle prescrizioni indicate, gli Stati membri applicheranno sanzio-
             ni efficaci, proporzionate e dissuasive.
                  Una volta emessi, gli ordini europei sono trasmessi al provider mediante un
             certificato di ordine europeo di produzione (EPOC, European Production Order
             Certificate)  o  un  certificato  di  ordine  europeo  di  conservazione  (EPOC-PR,
             European Preservation Order Certificate) che viene preparato dall’autorità che ha
             emesso o convalidato l’ordine. Ricevuto l’ordine di produzione, il provider tra-
             smette i dati richiesti, direttamente all’autorità di emissione o alle autorità di
             contrasto dello Stato richiedente, entro dieci giorni. In casi di emergenza il ter-
             mine è ridotto a sei ore dalla ricezione dell’EPOC. Acquisito l’ordine di conser-
             vazione il provider provvede «senza indebito ritardo» a conservare i dati richiesti
             per sessanta giorni (art. 10, par. 1). Se alla scadenza del periodo la successiva
             richiesta di produzione non è stata avviata, l’obbligo di conservazione decade.


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