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LA PROPOSTA LEGISLATIVA DEL 17 APRILE 2018 DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Ad esempio, le linee guida di Twitter precisano, a tutela del diritto alla
riservatezza dei propri utenti, che saranno eseguite solamente le richieste «for
user information [provenienti] from foreign law enforcement agencies that are issued via court
either by way of a mutual legal assistance treaty or a letter rogatory» .
(2)
In secondo luogo, i providers si lamentano del fatto che le richieste inviate
dalle autorità procedenti sono spesso difformi nella tipologia o inviate senza
utilizzare canali sicuri di comunicazione oppure incomplete e oscure. Inoltre,
per non incorrere in responsabilità verso i loro utenti per divulgazione di dati a
terzi non autorizzati, i providers spesso valutano la legittimità della richiesta e
discriminano gli Stati richiedenti. Nel 2014, ad esempio, Google/Youtube
rispose all’83% delle richieste provenienti dalla Finlandia e a nessuna
dall’Ungheria mentre la Slovenia ottenne una risposta da Microsoft/Skype
nell’81% dei casi e da Google/Youtube solo nell’otto per cento
In terzo luogo, infine, la localizzazione del provider rende onerose e ineffi-
cienti le procedure di cooperazione internazionale. Seguendo l’approccio tradi-
zionale della MLA è necessario indirizzare la richiesta di cooperazione allo
Stato dove il provider ha la sede anche se spesso i dati richiesti si trovano altrove.
Facebook immagazzina i dati in Europa ma ne regola la divulgazione secondo
la legge della sede principale, ossia quella statunitense, così obbligando le auto-
rità procedenti europee ad inviare la MLA negli Stati Uniti.
Per risolvere o almeno attenuare queste complessità la Commissione euro-
pea ha presentato ad aprile 2018 un pacchetto legislativo sulla sicurezza che
contempla anche misure migliorative all’accesso trans-frontaliero alle prove
elettroniche delle autorità di contrasto e giudiziarie. Il pacchetto prevede una
proposta di Regolamento del PE e del Consiglio relativo agli ordini europei di
produzione e di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali ed
una proposta di Direttiva del PE e del Consiglio recante norme armonizzate
sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove nei proce-
dimenti penali .
(3)
(2) La cooperazione con i providers statunitensi (i principali destinatari delle richieste di coopera-
zione provenienti dall’Europa) non è agevole nonostante la legge statunitense consenta loro
di cooperare direttamente con le autorità straniere per la divulgazione di dati non relativi al
contenuto (dati relativi agli abbonati, agli accessi e alle operazioni). La normativa statuniten-
se, infatti, non impone alcun obbligo e dunque caratterizza la cooperazione come meramente
volontaria.
(3) Commissione europea, Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia
penale, COM(2018) 225 final, Strasburgo, 17 aprile 2018; Id., Proposta di Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio recante norme armonizzate sulla nomina di rappresen-
tanti legali ai fini dell’acquisizione di prove nei procedimenti penali, COM(2018) 226 final,
Strasburgo, 17 aprile 2018.
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