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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Una seconda difficoltà deriva dagli Stati e utenti che non hanno ancora
adeguata consapevolezza dei rischi e degli effetti dannosi del fenomeno. Da ciò
consegue anche la raccolta insufficiente di dati a fini statistici che invece sarebbe
di estrema utilità per meglio valutare rischi, investimenti e politiche di sicurezza
cibernetica. Proprio in tale ottica l’articolo 14 della Direttiva 2013/40 relativa
agli attacchi contro i sistemi di informazione obbliga gli Stati «a predisporre un
sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici sui reati infor-
matici» (come minimo il numero dei reati e le persone oggetto di procedimento
giudiziario e condannate).
Un terzo rilevante problema è la cooperazione internazionale, spesso diffi-
coltosa se non inefficiente. La cooperazione formale tra Stati fondata sulla
mutua assistenza giudiziaria (di seguito: “MLA”, Mutual Legal Assistance) non con-
sente di fatto di ottenere tempestivamente le volatili prove elettroniche mentre
la cooperazione diretta con i provider è problematica. L’accesso diretto degli inve-
stigatori alle prove elettroniche che si trovino all’estero non è poi frequente in
ragione delle problematiche giuridiche che solleva.
In particolare, l’esecuzione di una MLA - pur contemplata dagli strumenti
internazionali indicati in nota 1 che la applicano a specifiche ipotesi quali la
conservazione rapida di dati informatici immagazzinati e la loro trasmissione -
richiede in media cinque mesi (ma con gli Stati Uniti la durata può anche arri-
vare a dieci mesi) e anche nell’Unione europea, dove la MLA è stata sostituita
tra gli Stati membri dall’Ordine europeo di indagine penale (introdotto dalla
Direttiva 2014/41 recepita in Italia dal D.Lgs. 21 giugno 2017, n. 108), il termi-
ne massimo per la risposta è comunque di centoventi giorni.
Anche i benefici derivanti dall’utilizzo di strumenti informali di coopera-
zione tra forze di polizia o autorità procedenti (police-to-police cooperation) attraver-
so i punti di contatto disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (Reti 24/7), sono
limitati a una «assistenza immediata per le indagini relative a reati connessi a
sistemi e dati informatici, o per la raccolta di prove in formato elettronico di un
reato» (art. 35, par. 1, Convenzione di Budapest), la cui collaborazione deve neces-
sariamente essere confermata attraverso canali e procedure formali.
Sulla carta, dunque, gli strumenti diretti di cooperazione tra autorità di
polizia o giudiziarie procedenti e prestatori di servizi o providers sarebbero i più
efficienti per la prevenzione e il contrasto dei reati informatici: anche in questo
caso si presentano numerosi problemi.
In primo luogo, i providers non sono, di solito, obbligati dalle legislazioni
nazionali a rispondere alle richieste di divulgazione dei dati inoltrate dalle auto-
rità straniere ed esigono una MLA o un ordine del giudice.
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