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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




                  Gli ordini europei di produzione e di conservazione consentiranno alle
             autorità di uno Stato membro di obbligare direttamente un provider che «offre
             servizi nell’Unione» a produrre prove elettroniche o conservarle in vista di una
             successiva  richiesta  di  produzione,  «indipendentemente  dall’ubicazione  dei
             dati»,  anche  quando  i  dati  sono  immagazzinati  in  uno  Stato  non  membro
             dell’Unione .
                        (4)
                  Un provider «offre servizi» nell’Unione quando «consente alle persone fisi-
             che o giuridiche di uno o più Stati membri di usufruire dei suoi servizi» in forza
             di un collegamento sostanziale che sussiste quando il provider stesso disponga di
             uno stabilimento - o, in alternativa, un numero significativo di utenti o l’orien-
             tamento delle proprie attività - in uno o più Stati membri .
                                                                    (5)
                  Gli ordini di produzione e di conservazione hanno solo valenza trans-
             frontaliera e quindi se il provider opera nello stesso Stato membro dell’autorità
             procedente gli ordini europei sono inutilizzabili perchè si applicano le misure
             nazionali. Al contrario, qualora il provider si trovi in un altro Stato membro, l’au-
             torità dello Stato richiedente trasmetterà l’ordine direttamente a quel provider
             senza che sia necessario l’intervento, a qualunque titolo, dello Stato membro in
             cui il provider interessato opera.
                  Come evidenziato dalla Commissione, i due ordini «sono atti di indagine
             che possono essere emessi solo nell’ambito di un’indagine penale o di un pro-
             cedimento penale per un reato concreto» e tale nesso li distingue «dalle misure
             preventive e dagli obblighi di conservazione dei dati stabiliti dalla legge e garan-


             (4)   Ai sensi dell’art. 2, punto 3, del proposto Regolamento, il «prestatore di servizi» è «la persona
                  fisica o giuridica che fornisce una o più delle seguenti categorie di servizi:
                  (a) servizi di comunicazione elettronica come definiti all’articolo 2, punto 4, della [direttiva
                    che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche];
                  (b) servizi della società dell’informazione come definiti all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b),
                    della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, per i quali la con-
                    servazione dei dati è una componente propria del servizio fornito all’utente, tra cui i
                    social networks, i mercati online che agevolano le operazioni tra utenti e altri prestatori
                    di servizi di hosting;
                  (c) servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP, quali i prestatori di indirizzi IP,
                    i registri di nomi di dominio, i registrar di nomi di dominio e i connessi servizi per la pri-
                    vacy o proxy».
             (5)   Nella Relazione illustrativa del proposto Regolamento la Commissione precisa altresì che il
                  requisito dell’orientamento «può essere determinato sulla base di tutte le circostanze perti-
                  nenti, tra cui l’uso di una lingua o di una moneta generalmente usata in uno Stato membro.
                  Potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un’applicazione nell’apposito negozio online
                  (app store) nazionale, dalla fornitura di pubblicità a livello locale o nella lingua usata in uno
                  Stato membro, dal fatto che siano usate informazioni provenienti da persone presenti negli
                  Stati membri nel corso delle attività o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio
                  la fornitura dell’assistenza alla clientela nella lingua generalmente usata in uno Stato mem-
                  bro» (ivi, pag. 16).
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