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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
La decisione, come già evidenziato, non è stata condivisa dalla Suprema
Corte che, in accoglimento del ricorso proposto dalla Procura Generale presso
la Corte Militare di Appello, ha ritenuto insuperabile il dettato letterale di cui
all’art. 260, comma quarto, del codice di pace, che àncora la decorrenza del ter-
mine di un mese, entro cui proporre la richiesta di procedimento, esclusivamen-
te al giorno in cui l’autorità è venuta a conoscenza del fatto costituente reato.
I supremi giudici hanno anche precisato che la data in cui si è verificata
tale conoscenza, in mancanza di significativi elementi contrari, ben può essere
utilmente dichiarata dalla stessa autorità nel contesto dell’atto in cui è formulata
la richiesta.
La vicenda processuale appena descritta sembra fissare in via definitiva la
chiave interpretativa del dettato di cui al quarto comma dell’art. 260 del codice
di pace con riguardo alla decorrenza del termine ivi contemplato.
Tuttavia essa induce a qualche ulteriore riflessione, che trae spunto dalla
circostanza, ben evidenziata dal GUP nel caso in esame, che l’ordinamento
esterno all’impianto codicistico, pur senza comminare particolari sanzioni sul-
l’efficacia dell’atto di richiesta in caso di anomali ritardi, comunque prevede,
ancorché settorialmente, il dovere d’ufficio di informare il Comandante di
Corpo in caso di reati militari a perseguibilità condizionata ex art. 260 del codi-
ce di pace.
Si è richiamato, in particolare, come si è già avuto modo di notare, il dispo-
sto di cui al secondo comma dell’art. 237 del Testo Unico delle disposizioni
Regolamentali in materia di ordinamento militare (D. Lgs. n. 90/2010), in cui
tale obbligo è esplicitamente previsto per i comandi dell’Arma dei Carabinieri,
per i quali risultano vigenti anche ulteriori e analoghe previsioni a livello di cir-
colari interne.
All’evidenza, la particolare normativa testé citata trova la sua ragion d’es-
sere nel fatto che per i Carabinieri la figura del Comandante di Corpo è indivi-
duata a un livello alquanto elevato (ad esempio il Comandante di Legione) e, nel
contempo, le funzioni di polizia giudiziaria militare sono estremamente diffuse,
essendo appannaggio di tutti gli ufficiali e sottufficiali dell’Arma.
Analoghe esplicite disposizioni non si rinvengono per gli Ufficiali di
Polizia Giudiziaria Militare appartenenti alle altre Forze armate i quali, anche
nei casi in cui rivestono le funzioni di Comandante di Corpo a cui quella quali-
fica è collegata, possono trovarsi nella identica situazione di dover acquisire e
trasmettere all’Autorità giudiziaria la notizia di reato militare ma di non essere
anche titolari, in relazione allo specifico caso, della facoltà di richiedere il pro-
cedimento.
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