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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE




                  La decisione, come già evidenziato, non è stata condivisa dalla Suprema
             Corte che, in accoglimento del ricorso proposto dalla Procura Generale presso
             la Corte Militare di Appello, ha ritenuto insuperabile il dettato letterale di cui
             all’art. 260, comma quarto, del codice di pace, che àncora la decorrenza del ter-
             mine di un mese, entro cui proporre la richiesta di procedimento, esclusivamen-
             te al giorno in cui l’autorità è venuta a conoscenza del fatto costituente reato.
                  I supremi giudici hanno anche precisato che la data in cui si è verificata
             tale conoscenza, in mancanza di significativi elementi contrari, ben può essere
             utilmente dichiarata dalla stessa autorità nel contesto dell’atto in cui è formulata
             la richiesta.
                  La vicenda processuale appena descritta sembra fissare in via definitiva la
             chiave interpretativa del dettato di cui al quarto comma dell’art. 260 del codice
             di pace con riguardo alla decorrenza del termine ivi contemplato.
                  Tuttavia essa induce a qualche ulteriore riflessione, che trae spunto dalla
             circostanza,  ben  evidenziata  dal  GUP  nel  caso  in  esame,  che  l’ordinamento
             esterno all’impianto codicistico, pur senza comminare particolari sanzioni sul-
             l’efficacia dell’atto di richiesta in caso di anomali ritardi, comunque prevede,
             ancorché  settorialmente,  il  dovere  d’ufficio  di  informare  il  Comandante  di
             Corpo in caso di reati militari a perseguibilità condizionata ex art. 260 del codi-
             ce di pace.
                  Si è richiamato, in particolare, come si è già avuto modo di notare, il dispo-
             sto di cui al secondo comma dell’art. 237 del Testo Unico delle disposizioni
             Regolamentali in materia di ordinamento militare (D. Lgs. n. 90/2010), in cui
             tale obbligo è esplicitamente previsto per i comandi dell’Arma dei Carabinieri,
             per i quali risultano vigenti anche ulteriori e analoghe previsioni a livello di cir-
             colari interne.
                  All’evidenza, la particolare normativa testé citata trova la sua ragion d’es-
             sere nel fatto che per i Carabinieri la figura del Comandante di Corpo è indivi-
             duata a un livello alquanto elevato (ad esempio il Comandante di Legione) e, nel
             contempo, le funzioni di polizia giudiziaria militare sono estremamente diffuse,
             essendo appannaggio di tutti gli ufficiali e sottufficiali dell’Arma.
                  Analoghe  esplicite  disposizioni  non  si  rinvengono  per  gli  Ufficiali  di
             Polizia Giudiziaria Militare appartenenti alle altre Forze armate i quali, anche
             nei casi in cui rivestono le funzioni di Comandante di Corpo a cui quella quali-
             fica è collegata, possono trovarsi nella identica situazione di dover acquisire e
             trasmettere all’Autorità giudiziaria la notizia di reato militare ma di non essere
             anche titolari, in relazione allo specifico caso, della facoltà di richiedere il pro-
             cedimento.


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