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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
L’art. 626 c.m. riproduce, nella sostanza, le norme sancite dagli artt. 4 e 10,
co. 1, d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545. La norma introduce, in linea generale, i
concetti di gerarchia e di subordinazione intimamente connessi con il dato
caratteristico dell’ordinamento del personale militare, rappresentato dall’in-
defettibile attribuzione a ciascun militare di uno specifico grado. La legifica-
zione del principio gerarchico del personale rafforza normativamente un
modello organizzativo che ha sempre basato la sua forza e la sua effettività
sulla tradizione e sull’esistenza di un principio implicito di struttura.
II. L’art. 626, comma 1 c.m., stabilisce che il personale militare è ordinato
gerarchicamente in relazione al grado rivestito e il grado corrisponde alla
posizione che il militare occupa nella scala gerarchica.
La norma stabilisce alcuni principi fondamentali dell’ordinamento militare:
- l’ordinamento gerarchico di tutto il personale militare;
- l’attribuzione di un grado a ciascun militare;
- la necessaria definizione dei gradi dei militari.
La norma costituisce in qualche modo replica dell’art. 1346, co. 2, c.m. che
introduce analoghi principi di organizzazione. Nell’art. 626, c.m. il principio
gerarchico informa l’ordinamento del personale, nell’art. 1346, co. 2, c.m. lo
stesso principio è posto a base delle relazioni disciplinari.
Il principio gerarchico, in sintesi, delinea e illustra la struttura delle Forze
armate e costituisce anche principio ordinatore per l’inquadramento del per-
sonale, creando la cosiddetta gerarchia personale, modello caratteristico degli
ordinamenti militari e di quelli assimilabili .
(1)
La dottrina ha individuato come modello originario della gerarchia (la cosid-
detta gerarchia in senso stretto) l’organizzazione militare, all’interno del
quale le relazioni interorganiche tra “uffici militari” e quelle interpersonali tra
militari sono strutturate secondo un prestabilito modello d’ordine. I rapporti
di gerarchia in senso stretto, dal punto di vista amministrativo, presuppon-
gono che tra i vari organi non vi sia una vera e propria separazione di com-
petenza (in modo che questa sia da considerare esclusiva per ciascun organo
ed inderogabile da parte del vertice dell’organizzazione). La competenza in
questo contesto verrebbe a coincidere con l’attribuzione propria della parti-
colare organizzazione amministrativa complessivamente intesa . Secondo
(2)
(1) L’ordinamento militare, con la sua rigida strutturazione gerarchica, è stato il modello
di riferimento della organizzazione burocratica degli Stati continentali moderni, per
cui i parametri con cui attualmente la dottrina amministrativistica classifica le rela-
zioni interorganiche costituiscono le rielaborazioni di categorie concettuali nate e
sviluppatesi proprio nell’ambito delle Forze armate: G. MARONGIU, Gerarchia ammi-
nistrativa, in ENC. DIR., XVIII, Milano, 1969, 616 ss.
(2) V. CERULLI IRELLI, Corso di diritto amministrativo, Torino, 1999, 109 ss. La gerarchia
sarebbe fondamentalmente una figura tipica di quegli ordinamenti amministrativi in
cui il regime della competenza non è regolato dai principi dell’esclusività e dell’inde-
rogabilità, parametri organizzativi propri di quei sistemi amministrativi dove vige il
principio di legalità o della riserva di legge. La gerarchia (almeno come principio ori-
ginario o se vogliamo puro o in senso stretto) presuppone che la sfera di competenza
o di attribuzione sia riservata interamente al vertice della particolare organizzazione
amministrativa, strutturata proprio gerarchicamente. È il vertice che in sostanza
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