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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE




               L’art. 626 c.m. riproduce, nella sostanza, le norme sancite dagli artt. 4 e 10,
               co. 1, d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545. La norma introduce, in linea generale, i
               concetti di gerarchia e di subordinazione intimamente connessi con il dato
               caratteristico dell’ordinamento del personale militare, rappresentato dall’in-
               defettibile attribuzione a ciascun militare di uno specifico grado. La legifica-
               zione  del  principio  gerarchico  del  personale  rafforza  normativamente  un
               modello organizzativo che ha sempre basato la sua forza e la sua effettività
               sulla tradizione e sull’esistenza di un principio implicito di struttura.
               II. L’art. 626, comma 1 c.m., stabilisce che il personale militare è ordinato
               gerarchicamente in relazione al grado rivestito e il grado corrisponde alla
               posizione che il militare occupa nella scala gerarchica.
               La norma stabilisce alcuni principi fondamentali dell’ordinamento militare:
               - l’ordinamento gerarchico di tutto il personale militare;
               - l’attribuzione di un grado a ciascun militare;
               - la necessaria definizione dei gradi dei militari.
               La norma costituisce in qualche modo replica dell’art. 1346, co. 2, c.m. che
               introduce analoghi principi di organizzazione. Nell’art. 626, c.m. il principio
               gerarchico informa l’ordinamento del personale, nell’art. 1346, co. 2, c.m. lo
               stesso principio è posto a base delle relazioni disciplinari.
               Il principio gerarchico, in sintesi, delinea e illustra la struttura delle Forze
               armate e costituisce anche principio ordinatore per l’inquadramento del per-
               sonale, creando la cosiddetta gerarchia personale, modello caratteristico degli
               ordinamenti militari e di quelli assimilabili .
                                                      (1)
               La dottrina ha individuato come modello originario della gerarchia (la cosid-
               detta  gerarchia  in  senso  stretto)  l’organizzazione  militare,  all’interno  del
               quale le relazioni interorganiche tra “uffici militari” e quelle interpersonali tra
               militari sono strutturate secondo un prestabilito modello d’ordine. I rapporti
               di gerarchia in senso stretto, dal punto di vista amministrativo, presuppon-
               gono che tra i vari organi non vi sia una vera e propria separazione di com-
               petenza (in modo che questa sia da considerare esclusiva per ciascun organo
               ed inderogabile da parte del vertice dell’organizzazione). La competenza in
               questo contesto verrebbe a coincidere con l’attribuzione propria della parti-
               colare  organizzazione  amministrativa  complessivamente  intesa .  Secondo
                                                                           (2)
             (1)   L’ordinamento militare, con la sua rigida strutturazione gerarchica, è stato il modello
                  di riferimento della organizzazione burocratica degli Stati continentali moderni, per
                  cui i parametri con cui attualmente la dottrina amministrativistica classifica le rela-
                  zioni interorganiche costituiscono le rielaborazioni di categorie concettuali nate e
                  sviluppatesi proprio nell’ambito delle Forze armate: G. MARONGIU, Gerarchia ammi-
                  nistrativa, in ENC. DIR., XVIII, Milano, 1969, 616 ss.
             (2)   V. CERULLI IRELLI, Corso di diritto amministrativo, Torino, 1999, 109 ss. La gerarchia
                  sarebbe fondamentalmente una figura tipica di quegli ordinamenti amministrativi in
                  cui il regime della competenza non è regolato dai principi dell’esclusività e dell’inde-
                  rogabilità, parametri organizzativi propri di quei sistemi amministrativi dove vige il
                  principio di legalità o della riserva di legge. La gerarchia (almeno come principio ori-
                  ginario o se vogliamo puro o in senso stretto) presuppone che la sfera di competenza
                  o di attribuzione sia riservata interamente al vertice della particolare organizzazione
                  amministrativa,  strutturata  proprio  gerarchicamente.  È  il  vertice  che  in  sostanza
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