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ART. 626 GERARCHIA E SUBORDINAZIONE




                  collocazione  organica  all’interno  delle  unità,  reparti,  uffici,  servizi,  nelle
                  diverse sedi di servizio). Il grado rivestito, allora, diventa la matrice di ulte-
                  riori, eventuali rapporti giuridici e connota in modo peculiare la posizione
                  giuridica soggettiva del militare. Proprio per sottolineare questa particolare
                  posizione l’art. 851, co. 1, c.m. stabilisce che il grado è indipendente dall’im-
                  piego, cioè costituisce una posizione di stato giuridico autonoma e necessa-
                  riamente preliminare per un rapporto di impiego o di servizio. Il grado è tal-
                  mente “indipendente” che si conserva, ai sensi dell’art. 880, co. 6, c.m., anche
                  in congedo assoluto, quando cioè il militare non ha più alcun obbligo di ser-
                  vizio, neanche in tempo di guerra.
                  L’art. 626, co. 1, c.m., infine, postula la necessità di stabilire un ben determi-
                  nato ordinamento gerarchico, definendo esattamente i gradi in cui esso si
                  articola e le eventuali corrispondenze tra gradi nominalmente diversi. I suc-
                  cessivi articoli si premurano di definire tassativamente i diversi gradi militari
                  che consentono di stabilire con certezza l’inquadramento del personale mili-
                  tare in determinate categorie gerarchiche.
                  III. L’art. 626, comma 2 c.m. dispone che l’ordine di precedenza tra pari
                  grado è determinato dall’anzianità di grado, in base a quanto disposto dal-
                  l’art. 854 c.m. che distingue tra anzianità assoluta e anzianità relativa.
                  La norma costituisce generale criterio di integrazione del principio gerarchico,
                  riconoscendo validità discretiva anche all’anzianità cosiddetta di grado, nel caso
                  in cui due militari occupino la stessa posizione nella scala gerarchica. In sintesi,
                  si stabilisce che in ogni occasione è necessario stabilire quale militare assuma la
                  responsabilità di superiore gerarchico con i connessi poteri.
                  L’ordinamento militare non può sempre attendere superiori determinazioni
                  per stabilire nel concreto operare e soprattutto in situazioni fluide e non anco-
                  ra stabilizzate chi debba assumere il ruolo di guida. Pertanto esso contiene
                  norme come quella in esame che dettano criteri di applicazione immediata che
                  consentono sempre di risolvere anticipatamente possibili situazioni conflittua-
                  li. L’art. 626, co. 2, c.m. è particolarmente importante per le situazioni organi-
                  camente non predefinite o per quelle altre in cui si verifichi una momentanea
                  vacanza nel ruolo di comando o di responsabilità. La giurisprudenza, d’altra
                  parte, ha avuto modo di chiarire che superiorità di grado e anzianità di grado
                  si muovono su piani diversi, l’una escludendo l’altra: l’anzianità di grado pre-
                  suppone la parità nell’ambito del grado nel quale si fa il raffronto .
                                                                              (9)
                  È evidente che debba essere esattamente definita dal punto di vista giuridico la
                  locuzione “ordine di precedenza”, perché non comporta esclusivamente con-
                  seguenze formali. L’art. 854, co. 1, c.m. stabilisce che la precedenza di un mili-
                  tare rispetto ai pari grado, in base alla maggiore anzianità di grado, si intende
                  riferita agli atti del servizio o della disciplina. In particolare:
                  - gli artt. 855, co. 1, e 855-bis, co 5, c.m., dopo aver introdotto alcune dero-
                    ghe al principio dell’ordine di precedenza basato sulla maggiore anzianità
                    di grado, ribadiscono che la regola generale in materia di comando è che lo

               (9)   Cons. Stato, sez. IV, 25 febbraio 2013, n. 1114, in www.giustizia-amministrativa.it.
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