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ART. 626 GERARCHIA E SUBORDINAZIONE




                  guire ordini, ai sensi degli artt. 1349 c.m., 727 e 729 r.m. In questo contesto,
                  la disobbedienza è rilevante soltanto per i militari in servizio attivo alle armi,
                  ai sensi degli artt. 1 e 173 c.p.m.p.
                  L’inquadramento gerarchico, invece, derivante dal rivestire un determinato
                  grado, può essere rilevante anche in situazioni non di servizio attivo, come
                  del resto dispongono gli artt. 982 e 1350, co. 1, c.m., per i quali il militare in
                  congedo è in ogni caso soggetto alle disposizioni riflettenti il grado e la
                  disciplina.  La  stessa  previsione  dei  reati  di  insubordinazione  e  abuso  di
                  autorità (reati militari contro la disciplina militare), settore penale militare -
                  peraltro - riformato dalla l. 26 novembre 1985, n. 689, dimostra la giustezza
                  della ricostruzione, nel momento in cui estende l’applicabilità delle relative
                  fattispecie criminose anche ai militari in congedo e, addirittura, a quelli in
                  congedo assoluto, ai sensi gli artt. 238, 239 e 241 c.p.m.p.
                  L’art. 626, co. 3, c.m. conferma che ciò che lega i soggetti dell’ordinamento mili-
                  tare  è  un  particolare  tipo  di  rapporto  giuridico,  comunemente  denominato
                  come rapporto gerarchico, stabilito e reso effettivo in quanto finalizzato alle
                  attività istituzionali dell’ordinamento militare, posto e regolato dallo Stato. Il
                  rapporto gerarchico ha una sua ragion d’essere esclusivamente come valore
                  strumentale e non più finale . In sostanza, le posizioni giuridiche soggettive di
                                           (13)
                  potere (sovraordinazione) e di dovere (subordinazione) sono stabilite non per-
                  ché costituiscano un valore in sé, ma in quanto funzionali ai compiti istituzionali
                  delle Forze armate e alle esigenze che ne derivano (art. 1346, co. 1, c.m.).
                  Il potere gerarchico, d’altra parte, si presenta come speciale potere ammini-
                  strativo . La dottrina sul punto adotta diverse classificazioni, tutte impor-
                         (14)
                  tanti nel cogliere gli aspetti salienti della posizione di potere. In particolare,
                  viene sottolineato come il potere gerarchico, consistendo nel potere di pre-
                  scrivere comportamenti doverosi in una serie indeterminata di casi costitui-
                  sce una potestà pubblica, meglio ancora una potestà pubblica minore, al fine
                  di distinguerla dalla potestà sovrana . Si è voluto anche evidenziare come il
                                                   (15)
                  contenuto di questa potestà, cioè il potere di prescrivere comportamenti,
                  non sia libero nel fine, ma si ricolleghi strettamente alle esigenze istituzionali,
                  per  cui  l’appartenenza  all’istituzione  costituirebbe  lo  stesso  fondamento
                  dello speciale potere, il quale - proprio perché istituzionalmente finalizzato -
                  integra anche un dovere per il titolare del suo esercizio .
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               (13)  Sul modello gerarchico militare, v. A. LO TORTO, La condizione militare nell’ordinamento
                    delle Forze armate, Milano, 2010, 43 ss.; S. CIMINI, La gerarchia come relazione organizzativa
                    tipica  dell’amministrazione  militare,  in  DIRITTO MILITARE,  n.  1,  2002,  7  ss.;  A.
                    INTELISANO, Introduzione ai principi della disciplina militare, cit. 14 ss.
               (14)  Sui  poteri  amministrativi,  v.  A.  PIOGGIA,  Gerarchia  (dir.  amm.),  in  S.  CASSESE,
                    Dizionario di diritto pubblico, III, Milano, 2006; B. CAVALLO, Teoria e prassi della pubblica
                    amministrazione,  cit.,  341  ss.;  S.  CASSESE,  Istituzioni  di  diritto  amministrativo,  Milano,
                    2004,  193  ss.;  V.  CERULLI IRELLI,  Corso  di  diritto  amministrativo,  cit.  380  ss.;  G.
                    GUARINO, Atti e poteri amministrativi, Milano, 1994, 105 ss.

               (15)  V. C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, , Torino., 1982, 417 ss.
               (16)  V. G. LANDI, Disciplina - diritto pubblico, in ENC. DIR., XIII, Milano, 1964, 26 ss.
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