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ART. 626 GERARCHIA E SUBORDINAZIONE
guire ordini, ai sensi degli artt. 1349 c.m., 727 e 729 r.m. In questo contesto,
la disobbedienza è rilevante soltanto per i militari in servizio attivo alle armi,
ai sensi degli artt. 1 e 173 c.p.m.p.
L’inquadramento gerarchico, invece, derivante dal rivestire un determinato
grado, può essere rilevante anche in situazioni non di servizio attivo, come
del resto dispongono gli artt. 982 e 1350, co. 1, c.m., per i quali il militare in
congedo è in ogni caso soggetto alle disposizioni riflettenti il grado e la
disciplina. La stessa previsione dei reati di insubordinazione e abuso di
autorità (reati militari contro la disciplina militare), settore penale militare -
peraltro - riformato dalla l. 26 novembre 1985, n. 689, dimostra la giustezza
della ricostruzione, nel momento in cui estende l’applicabilità delle relative
fattispecie criminose anche ai militari in congedo e, addirittura, a quelli in
congedo assoluto, ai sensi gli artt. 238, 239 e 241 c.p.m.p.
L’art. 626, co. 3, c.m. conferma che ciò che lega i soggetti dell’ordinamento mili-
tare è un particolare tipo di rapporto giuridico, comunemente denominato
come rapporto gerarchico, stabilito e reso effettivo in quanto finalizzato alle
attività istituzionali dell’ordinamento militare, posto e regolato dallo Stato. Il
rapporto gerarchico ha una sua ragion d’essere esclusivamente come valore
strumentale e non più finale . In sostanza, le posizioni giuridiche soggettive di
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potere (sovraordinazione) e di dovere (subordinazione) sono stabilite non per-
ché costituiscano un valore in sé, ma in quanto funzionali ai compiti istituzionali
delle Forze armate e alle esigenze che ne derivano (art. 1346, co. 1, c.m.).
Il potere gerarchico, d’altra parte, si presenta come speciale potere ammini-
strativo . La dottrina sul punto adotta diverse classificazioni, tutte impor-
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tanti nel cogliere gli aspetti salienti della posizione di potere. In particolare,
viene sottolineato come il potere gerarchico, consistendo nel potere di pre-
scrivere comportamenti doverosi in una serie indeterminata di casi costitui-
sce una potestà pubblica, meglio ancora una potestà pubblica minore, al fine
di distinguerla dalla potestà sovrana . Si è voluto anche evidenziare come il
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contenuto di questa potestà, cioè il potere di prescrivere comportamenti,
non sia libero nel fine, ma si ricolleghi strettamente alle esigenze istituzionali,
per cui l’appartenenza all’istituzione costituirebbe lo stesso fondamento
dello speciale potere, il quale - proprio perché istituzionalmente finalizzato -
integra anche un dovere per il titolare del suo esercizio .
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(13) Sul modello gerarchico militare, v. A. LO TORTO, La condizione militare nell’ordinamento
delle Forze armate, Milano, 2010, 43 ss.; S. CIMINI, La gerarchia come relazione organizzativa
tipica dell’amministrazione militare, in DIRITTO MILITARE, n. 1, 2002, 7 ss.; A.
INTELISANO, Introduzione ai principi della disciplina militare, cit. 14 ss.
(14) Sui poteri amministrativi, v. A. PIOGGIA, Gerarchia (dir. amm.), in S. CASSESE,
Dizionario di diritto pubblico, III, Milano, 2006; B. CAVALLO, Teoria e prassi della pubblica
amministrazione, cit., 341 ss.; S. CASSESE, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano,
2004, 193 ss.; V. CERULLI IRELLI, Corso di diritto amministrativo, cit. 380 ss.; G.
GUARINO, Atti e poteri amministrativi, Milano, 1994, 105 ss.
(15) V. C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, , Torino., 1982, 417 ss.
(16) V. G. LANDI, Disciplina - diritto pubblico, in ENC. DIR., XIII, Milano, 1964, 26 ss.
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