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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE




               In conclusione, in aderenza allo spirito del legislatore, espresso sin dalla l. n.
               53/1989  e  sotteso  alle  successive  leggi  di  stato  che  hanno  disciplinato  i
               volontari in servizio permanente e quelli in ferma volontaria (anche in con-
               siderazione della sospensione della leva), e in attuazione dei principi di sem-
               plificazione e armonizzazione imposti dalla legge delega, l’art. 627, co. 1,
               c.m. separa la categoria dei graduati (che non fanno più parte della truppa)
               da quella dei militari di truppa in senso stretto.
               III. L’art. 627, comma 2, nella nuova formulazione, oltre al testo originario,
               riproduce i commi 2 e 3 dell’art. 628 c.m., abrogati dal d.lgs. n. 94/2017.
               Scompare la denominazione “ufficiali subalterni” che comprendeva gli uffi-
               ciali con il grado di sottotenente e tenente e viene evidenziata la categoria
               degli ufficiali generali e ammiragli. Per il resto la categoria di vertice dell’or-
               dinamento militare mantiene la sua tradizionale articolazione gerarchica .
                                                                                  (25)
               In particolare, la categoria ha avuto una sua sistemazione giuridica omoge-
               nea  con  la  legge  10  aprile  1954,  n.  113,  recante  lo  stato  degli  ufficiali
               dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, cui facevano riferimento anche
               gli ufficiali della Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 1, della l. 15 dicembre
               1959, n. 1089, recante lo stato e l’avanzamento degli ufficiali della Guardia
               di finanza .
                         (26)
               Anche il sistema di avanzamento degli ufficiali è stato per molto tempo omo-
               geneo, essendo stato disciplinato dall’unica legge in materia, la l. 12 novem-
               bre 1955, n. 1137, sostanzialmente superata da normative di settore (d. lg. 30
               dicembre 1997, n. 490, d. lg. 5 ottobre 2000 n. 298 e d. lg. 19 marzo 2001, n.
               69), emanate per le singole istituzioni militari, che componevano un quadro
               piuttosto complesso, ma non privo di punti di collegamento e istituti comu-
               ni. La materia del reclutamento, invece, ha sempre dato vita a normative spe-
               cifiche che hanno avuto il primario obiettivo di selezionare gli aspiranti all’ar-
               ruolamento, attraverso modelli professionali differenziati e adeguati alle sin-
               gole esigenze istituzionali.
               Per la successione e la corrispondenza dei grado degli ufficiali provvede l’art.
               628 c.m.
               IV. L’art. 627, comma 3 c.m., introdotto dall’art. 1, co. 1, lett. a), d.lgs. n.
               94/2017, rappresenta la sintesi di un percorso organizzativo e normativo che
               ha connotato la categoria degli ufficiali, anche se per collocazione sistematica

             (25) - Per un interessante inquadramento storico, anche se non più aggiornato, v. O. SEPE,
                  Ufficiali  delle  Forze  armate,  in  ENC.  GIUR.  TRECCANI,  1992,  582.  V.  anche  S.
                  TERRANOVA, Il rapporto di pubblico impiego, Milano, 1995, 399 ss.; G. GRASSO, Militari
                  (stato giuridico e trattamento economico), in ENC. GIUR. TRECCANI, 1990, 3.
             (26)  La l. n. 1089/1959, per quel che riguarda lo stato giuridico, contiene soltanto alcune
                  norme speciali relative alle autorità che possono disporre l’inchiesta formale a carico
                  degli ufficiali del Corpo (art. 2), alle incompatibilità per gli ufficiali in ausiliaria (art.
                  4), alla composizione dei consigli di disciplina (art. 5) e all’ipotesi di concorso disci-
                  plinare tra ufficiali della Guardia di finanza e ufficiali delle Forze armate (art. 6).
                  L’art. 37, d.lgs. n. 69/2001, estende - inoltre - l’applicazione di alcune norme della l.
                  n. 113/1954 (ora del codice militare), successivamente modificate, agli ufficiali della
                  Guardia di finanza.
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