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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE




                 controllo disciplinare è proprio di ogni superiore in grado nei confronti degli
                 altri  militari,  con  particolare  riguardo  alle  competenze  del  comandante  di
                 reparto e del comandante di corpo, autorità dotate nel particolare settore di
                 incisiva potestà sanzionatoria.
               V. L’art. 627, comma 4 c.m. riproduce il testo previgente, specificando che
               la categoria dei sottufficiali comprende sia i militari appartenenti ai ruoli dei
               marescialli (ispettori, per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di
               finanza), dal grado di maresciallo a quello di luogotenente e gradi corrispon-
               denti, sia gli appartenenti al ruolo dei sergenti (sovrintendenti, per l’Arma dei
               carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza), dal grado di sergente a quello
               di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti .
                                                             (30)
               La categoria dei sottufficiali ha assunto l’attuale configurazione solo in epoca
               relativamente recente, attraverso l’enucleazione dalla truppa di quei graduati
               che nel tempo erano diventati i più stretti collaboratori degli ufficiali: i ser-
               genti .
                    (31)
               Il sottufficiale rappresenta lo stadio evolutivo degli ordinamenti militari e
               dello sviluppo tecnologico delle Forze armate, acquisendo sempre più una
               propria configurazione tecnico-militare, tradotta nel tempo in specifici stru-
               menti normativi di riconoscimento e valorizzazione della categoria .
                                                                             (32)
               Elemento caratterizzante la categoria, non a caso sempre più orientata verso
               quella degli ufficiali, è stato l’articolazione della carriera in un numero consi-
               stente di gradi gerarchici che, nel regolamento di disciplina militare del 1986,
               erano ben 6, per arrivare agli attuali 8.
               La  frammentazione  della  categoria,  meglio  ancora  lo  sdoppiamento  della
               categoria in due diversi ruoli sovrapposti e contigui (marescialli/ispettori e
               sergenti/sovrintendenti),  differenti  per  funzioni  e  sviluppo  di  carriera,  ha
               messo in discussione la stessa idea di un’unica categoria intermedia tra uffi-
               ciali  e  le  altre  categorie  di  militari.  L’impostazione,  seppur  meritevole  di
               attenzione sotto molteplici profili, non può considerarsi del tutto soddisfa-
               cente perché non tiene conto dei numerosi punti di contatto tra i due ruoli
               che fanno entrambi riferimento all’unica categoria dei sottufficiali.
               All’interno dei ruoli poi le funzioni cambiano sensibilmente, a secondo che
               il sottufficiale abbia o meno qualifiche di polizia giudiziaria , di pubblica
                                                                        (33)
             (30)  Il mancato riferimento ai ruoli degli ispettori e del sovrintendenti deve essere con-
                  siderato  soltanto  una  mera  dimenticanza  del  legislatore,  in  quanto  nel  testo  del
                  novellato art. 627 c.m. è evidente il riferimento anche a quei ruoli. Si veda anche la
                  relazione illustrativa del d.lgs. 94/2017, pagg. 1 ss.
             (31)  Per un primo inquadramento della materia, v. S. SANGIORGIO, Sottufficiali, in ENC.
                  DIR., 1990, 198; G. GRASSO, Militari, cit., 5; S. TERRANOVA, Il rapporto di pubblico impie-
                  go, cit., 412 ss.; R. JUSO, Sottufficiale, in DIG. PUBBL., 1999, 392; A. BALDANZA, Ruoli e
                  posizioni di stato, cit., 200 ss.
             (32) - V. F. BASSETTA, Forze armate, cit., 59 ss.
             (33)  Funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria vengono svolte, ai sensi dell’art. 839, co. 3,
                  e 840, co. 2, dagli appartenenti al ruolo marescialli e dei sergenti della categoria “noc-
                  chieri di porto” del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, in relazio-
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