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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
controllo disciplinare è proprio di ogni superiore in grado nei confronti degli
altri militari, con particolare riguardo alle competenze del comandante di
reparto e del comandante di corpo, autorità dotate nel particolare settore di
incisiva potestà sanzionatoria.
V. L’art. 627, comma 4 c.m. riproduce il testo previgente, specificando che
la categoria dei sottufficiali comprende sia i militari appartenenti ai ruoli dei
marescialli (ispettori, per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di
finanza), dal grado di maresciallo a quello di luogotenente e gradi corrispon-
denti, sia gli appartenenti al ruolo dei sergenti (sovrintendenti, per l’Arma dei
carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza), dal grado di sergente a quello
di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti .
(30)
La categoria dei sottufficiali ha assunto l’attuale configurazione solo in epoca
relativamente recente, attraverso l’enucleazione dalla truppa di quei graduati
che nel tempo erano diventati i più stretti collaboratori degli ufficiali: i ser-
genti .
(31)
Il sottufficiale rappresenta lo stadio evolutivo degli ordinamenti militari e
dello sviluppo tecnologico delle Forze armate, acquisendo sempre più una
propria configurazione tecnico-militare, tradotta nel tempo in specifici stru-
menti normativi di riconoscimento e valorizzazione della categoria .
(32)
Elemento caratterizzante la categoria, non a caso sempre più orientata verso
quella degli ufficiali, è stato l’articolazione della carriera in un numero consi-
stente di gradi gerarchici che, nel regolamento di disciplina militare del 1986,
erano ben 6, per arrivare agli attuali 8.
La frammentazione della categoria, meglio ancora lo sdoppiamento della
categoria in due diversi ruoli sovrapposti e contigui (marescialli/ispettori e
sergenti/sovrintendenti), differenti per funzioni e sviluppo di carriera, ha
messo in discussione la stessa idea di un’unica categoria intermedia tra uffi-
ciali e le altre categorie di militari. L’impostazione, seppur meritevole di
attenzione sotto molteplici profili, non può considerarsi del tutto soddisfa-
cente perché non tiene conto dei numerosi punti di contatto tra i due ruoli
che fanno entrambi riferimento all’unica categoria dei sottufficiali.
All’interno dei ruoli poi le funzioni cambiano sensibilmente, a secondo che
il sottufficiale abbia o meno qualifiche di polizia giudiziaria , di pubblica
(33)
(30) Il mancato riferimento ai ruoli degli ispettori e del sovrintendenti deve essere con-
siderato soltanto una mera dimenticanza del legislatore, in quanto nel testo del
novellato art. 627 c.m. è evidente il riferimento anche a quei ruoli. Si veda anche la
relazione illustrativa del d.lgs. 94/2017, pagg. 1 ss.
(31) Per un primo inquadramento della materia, v. S. SANGIORGIO, Sottufficiali, in ENC.
DIR., 1990, 198; G. GRASSO, Militari, cit., 5; S. TERRANOVA, Il rapporto di pubblico impie-
go, cit., 412 ss.; R. JUSO, Sottufficiale, in DIG. PUBBL., 1999, 392; A. BALDANZA, Ruoli e
posizioni di stato, cit., 200 ss.
(32) - V. F. BASSETTA, Forze armate, cit., 59 ss.
(33) Funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria vengono svolte, ai sensi dell’art. 839, co. 3,
e 840, co. 2, dagli appartenenti al ruolo marescialli e dei sergenti della categoria “noc-
chieri di porto” del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, in relazio-
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