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ART. 627 CATEGORIE DI MILITARI E CARRIERE
Le vicende relative ai militari dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di
finanza sono essenzialmente legate al ruolo, alle funzioni e all’ordinamento
di questi peculiari corpi militari di polizia. Essi solo parzialmente hanno subi-
to i condizionamenti derivanti dai sistemi di reclutamento e dal modello
organizzativo prescelto per le Forze armate .
(39)
Per il personale dell’Arma la normativa di reclutamento, stato giuridico e
avanzamento è stata parzialmente comune con quella del personale delle
altre Forze armate (ciò vale, sino a un certo punto, soprattutto per il perso-
nale ufficiali e sottufficiali) .
(40)
Sin dalla fondazione, però, alcuni aspetti, relativi soprattutto al reclutamento
sono stati disciplinati con provvedimenti normativi ad hoc, tra i quali spic-
cano il Regolamento organico per l’Arma dei carabinieri, l’ultimo dei quali,
ancora parzialmente vigente, è stato approvato con r.d. 14 giugno 1934, n.
1169. Le vicende successive ripercorrono un itinerario simile a quello dei
militari della Guardia di finanza:
- dalla prima legge organica sul rapporto di impiego (inizialmente definito
«servizio continuativo» e, successivamente, ai sensi dell’art. 2, co. 5. l. n.
53/1989, denominato «servizio permanente») dei militari di truppa
dell’Arma dei carabinieri, cioè l. n. 1168/1961, recante norme sullo stato
giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell’Arma dei carabinieri,
che mutua istituti giuridici e soluzioni applicative già previste per le altre
categorie di personale dell’Arma dei carabinieri;
- quindi, aggiornamento della predetta normativa con l.n. 53/1989, che, ai
sensi dell’art. 2, co. 5, cambia la denominazione dei militari di truppa
dell’Arma dei carabinieri in «personale appartenente al ruolo appuntati e
carabinieri», e segna un decisivo passo avanti nella stabilizzazione del
ruolo;
- infine, il d.lgs. 12 maggio1995, n. 198, che reca modifiche alle norme di
reclutamento, stato giuridico e avanzamento di tutto il personale non diret-
tivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri, costituendo, sino al codice
militare, la legge fondamentale in queste materie, con le modifiche e le
integrazioni apportate dal d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.
Questo quadro normativo così articolato costituisce certamente fattore di dif-
ferenziazione in materia di stato giuridico e rapporto di impiego tra personale
volontario delle Forze armate e personale appartenente ai ruoli iniziali delle
Forze di polizia a ordinamento militare. La stessa precoce formulazione di
una completa normativa nel settore per gli appartenenti ai gradi iniziali dei
corpi militari di polizia, rispetto all’attuale previsione legislativa per i volon-
tari delle Forze armate, ha conferito a quei provvedimenti di legge una par-
ticolare forza trainante e il valore di norme di riferimento per tutta la cate-
goria degli appartenenti ai ruoli iniziali.
(39) V. F. BASSETTA, Forze armate, cit., 82 ss.; A. BALDANZA, Ruoli e posizioni di stato, cit., 211 ss.
(40) In generale sul personale dei gradi iniziali dell’Arma dei carabinieri, v. R. JANNOTTA,
Carabinieri, in DIG. PUBBL., 1987, 491.
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