Page 180 - Rassegna 2018-3
P. 180
ART. 627 CATEGORIE DI MILITARI E CARRIERE
1999, tratta di tutto il personale non direttivo e non dirigente del Corpo, nel
tentativo proprio di sostituire al concetto di categorie differenziate di militari,
quello di diversità dei ruoli, come risulta in modo ancor più chiaro dall’inter-
vento legislativo operato con d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, integrativo e cor-
rettivo del precedente del 1995, con il quale viene significativamente abrogato
l’art. 15, co. 1, d.lgs. n. 199/1995 .
(42)
IX. L’art. 627, comma 8 c.m., riproduce integralmente il testo previgente
e stabilisce che la categoria dei militari di truppa comprende i militari di leva,
i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli
allievi delle scuole militari, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in
ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari.
I militari di truppa hanno da sempre costituito la categoria base di tutto il per-
sonale militare, la cui regolamentazione giuridica è strettamente connessa con
il sistema di reclutamento adottato (obbligatorio o volontario) e con il tipo di
modello organizzativo militare prescelto .
(43)
Lo strumento militare interamente professionale, prefigurato dalla l. 14
novembre 2000, n. 331 presuppone una componente di militari di truppa
completamente volontaria .
(44)
In questo contesto i volontari costituiscono una categoria recente, anche se
nelle Forze armate forme di volontariato a livello di truppa sono sempre esi-
stite, almeno nella modalità di ferme volontarie di diversa durata e contenu-
to. Per il sistema militare italiano (a differenza, per esempio, dei Paesi anglo-
sassoni) uno strumento militare completamente professionale è una novità
assoluta. Dobbiamo, comunque, rilevare che il primo tentativo di costituire
una stabile categoria di volontari di truppa si ha con la l. 24 dicembre 1986,
n. 958, che prevedeva la ferma di leva prolungata. La posizione giuridica dei
volontari in ferma prolungata era però insufficiente per garantire un rappor-
to di servizio, ancorché temporaneo, capace di assicurare un’alimentazione
significativa della categoria, con arruolamenti costanti e consistenti. A cor-
reggere la prima timida impostazione normativa dei volontari, che aveva per
di più una pretesa di carattere generale, è intervenuta la l. 24 dicembre 1993,
n. 537, che ha introdotto la categoria dei volontari di truppa in ferma breve,
con maggiori garanzie giuridiche ed economiche. Successivamente, il d.lgs. n.
196/1995 ha disciplinato organicamente la materia, prevedendo un apposito
ruolo e le due categorie dei volontari di truppa in ferma breve (e, eventual-
mente, in rafferma) e dei volontari di truppa in servizio permanente. A que-
ste categorie si è aggiunta quella dei volontari in ferma annuale, creata dal d.
l. 21 aprile 1999, n. 110, conv., con modificazioni, dalla l. 18 giugno 1999, n.
(42) L’articolo parlava di sottufficiali, intendendo una particolare categoria di apparte-
nenti al Corpo della Guardia di finanza, suddivisi in due ruoli gerarchicamente ordi-
nati (ispettori e sovrintendenti).
(43) V. F. BASSETTA, Forze armate, cit., 75 ss.
(44) Per sommari cenni introduttivi sui volontari di truppa, v. A. MONTEROSSO, Servizio
militare, in DIG. PUBBL., 1999, 108.
179

