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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE




               Vicende in parte analoghe a quelle degli appuntati e carabinieri riguardano il
               personale  appartenente  al  ruolo  appuntati  e  finanzieri,  con  le  peculiarità
               dovute alla particolare posizione ordinativa del Corpo della Guardia di finan-
               za. In particolare il Corpo della Guardia di finanza, seppur composto da
               militari, quindi da appartenenti alle Forze armate dello Stato, non è mai stato
               considerato una Forza armata in senso tecnico-militare, né tanto meno in
               senso giuridico-amministrativo, anche se rientra nel più ampio concetto di
               Forze armate in senso lato, ormai ristretto a ben determinati corpi militari
               dello Stato .
                         (41)
               Il Corpo in questione, per la sua particolare dipendenza gerarchico-ammini-
               strativa (Ministero dell’economia e delle finanze), per i suoi compiti speciali-
               stici  di  polizia,  soprattutto  nel  settore  della  polizia  tributaria,  ha  ricevuto
               sempre una regolamentazione legislativa ad hoc, anche in materia di perso-
               nale. In questo contesto, anche i militari di truppa del Corpo che, ai sensi del-
               l’art. 2, co. 5, l. n. 53/1989, non sono più denominati in questo modo ma
               «personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri», hanno una propria
               organica  regolamentazione  in  materia  di  reclutamento,  stato  giuridico  e
               avanzamento.
               In  particolare,  la  normativa  di  riferimento  era  integralmente  contenuta  nel
               Regolamento organico per la Regia Guardia di finanza, approvato con r.d. 3
               gennaio 1926, n. 126, con il quale, tra l’altro, venivano disciplinati: il recluta-
               mento, le ferme e le rafferme, l’avanzamento, il passaggio ad altri servizi e a
               impieghi civili, la cessazione dal servizio nel Corpo, i collocamenti a riposo e
               in riforma, la disciplina, con le connesse mancanze e punizioni disciplinari, e
               le licenze. Il primo organico provvedimento di legge, con il quale viene supe-
               rata in un certo qual modo la sostanziale precarietà del rapporto di servizio
               con l’amministrazione di appartenenza da parte dei militari del Corpo e con
               cui viene introdotto il servizio continuativo (che, in seguito, sempre ai sensi
               dell’art. 2, co. 5. l. n. 53/1989, verrà denominato «servizio permanente»), è rap-
               presentato dalla legge 3 agosto 1961, n. 833, recante appunto lo stato giuridico
               dei  vicebrigadieri  e  dei  militari  di  truppa  della  Guardia  di  finanza.  La  l.  n.
               833/1961, tuttora vigente (pur con le importanti integrazioni apportate dalla l.
               n. 53/1989, che reca appunto modifiche alle norme sullo stato giuridico e
               sull’avanzamento, tra gli altri, dei militari della Guardia di finanza), segna un
               importante passo avanti nella graduale evoluzione, nel segno dell’omogeneità,
               delle normative in materia di stato giuridico e rapporto di impiego, quindi il
               progressivo avvicinamento di quella dei militari del Corpo a quelle delle altre
               categorie, con speciale riferimento a quella dei sottufficiali. In effetti, la succes-
               siva  importante  disciplina  legislativa  in  merito,  il  d.lgs.  12  maggio  1995,  n.

             (41)  È importante tener presente, però, che ai fini dell’applicazione della legge penale
                  militare sono considerati militari gli appartenenti all’Esercito (al tempo comprensivo
                  dell’Arma dei carabinieri), alla Marina, all’Aeronautica e alla Guardia di finanza (art.
                  2, 1° comma, lett. a), c.p.m.p.), mentre sotto la denominazione di forze armate si
                  comprendono  le  predette  forze  militari  dello  Stato  (art.  2,  1°  comma,  lett.  b),
                  c.p.m.p.).
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