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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
Vicende in parte analoghe a quelle degli appuntati e carabinieri riguardano il
personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri, con le peculiarità
dovute alla particolare posizione ordinativa del Corpo della Guardia di finan-
za. In particolare il Corpo della Guardia di finanza, seppur composto da
militari, quindi da appartenenti alle Forze armate dello Stato, non è mai stato
considerato una Forza armata in senso tecnico-militare, né tanto meno in
senso giuridico-amministrativo, anche se rientra nel più ampio concetto di
Forze armate in senso lato, ormai ristretto a ben determinati corpi militari
dello Stato .
(41)
Il Corpo in questione, per la sua particolare dipendenza gerarchico-ammini-
strativa (Ministero dell’economia e delle finanze), per i suoi compiti speciali-
stici di polizia, soprattutto nel settore della polizia tributaria, ha ricevuto
sempre una regolamentazione legislativa ad hoc, anche in materia di perso-
nale. In questo contesto, anche i militari di truppa del Corpo che, ai sensi del-
l’art. 2, co. 5, l. n. 53/1989, non sono più denominati in questo modo ma
«personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri», hanno una propria
organica regolamentazione in materia di reclutamento, stato giuridico e
avanzamento.
In particolare, la normativa di riferimento era integralmente contenuta nel
Regolamento organico per la Regia Guardia di finanza, approvato con r.d. 3
gennaio 1926, n. 126, con il quale, tra l’altro, venivano disciplinati: il recluta-
mento, le ferme e le rafferme, l’avanzamento, il passaggio ad altri servizi e a
impieghi civili, la cessazione dal servizio nel Corpo, i collocamenti a riposo e
in riforma, la disciplina, con le connesse mancanze e punizioni disciplinari, e
le licenze. Il primo organico provvedimento di legge, con il quale viene supe-
rata in un certo qual modo la sostanziale precarietà del rapporto di servizio
con l’amministrazione di appartenenza da parte dei militari del Corpo e con
cui viene introdotto il servizio continuativo (che, in seguito, sempre ai sensi
dell’art. 2, co. 5. l. n. 53/1989, verrà denominato «servizio permanente»), è rap-
presentato dalla legge 3 agosto 1961, n. 833, recante appunto lo stato giuridico
dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza. La l. n.
833/1961, tuttora vigente (pur con le importanti integrazioni apportate dalla l.
n. 53/1989, che reca appunto modifiche alle norme sullo stato giuridico e
sull’avanzamento, tra gli altri, dei militari della Guardia di finanza), segna un
importante passo avanti nella graduale evoluzione, nel segno dell’omogeneità,
delle normative in materia di stato giuridico e rapporto di impiego, quindi il
progressivo avvicinamento di quella dei militari del Corpo a quelle delle altre
categorie, con speciale riferimento a quella dei sottufficiali. In effetti, la succes-
siva importante disciplina legislativa in merito, il d.lgs. 12 maggio 1995, n.
(41) È importante tener presente, però, che ai fini dell’applicazione della legge penale
militare sono considerati militari gli appartenenti all’Esercito (al tempo comprensivo
dell’Arma dei carabinieri), alla Marina, all’Aeronautica e alla Guardia di finanza (art.
2, 1° comma, lett. a), c.p.m.p.), mentre sotto la denominazione di forze armate si
comprendono le predette forze militari dello Stato (art. 2, 1° comma, lett. b),
c.p.m.p.).
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